Ape volontario bisogna ancora attendere

L’APe social e l’APe precoci sono partite, le domande sono state presentate mentre per l’APe volontario si è ancora in attesa del decreto attuativo e degli accordi quadro con banche ed assicurazioni.

Il 21 luglio u.s. il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con osservazioni e richieste al decreto di attuazione proposto dal Governo.

Non è ancora possibile presentare domande ma per l’inizio dell’autunno dovrebbe essere possibile.

L’APe volontario – istituto sperimentale cui si potrà accedere solo fino al 31/12/2018 – non è altro che la possibilità di ottenere un prestito erogato non in unica soluzione ma corrisposto in quote mensili per 12c mensilità annue fino alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia.

Si parla di prestito a garanzia pensionistica, perché la restituzione avverrà a partire dalla maturazione del

diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, assistita, in ultima istanza, dalla garanzia dello Stato.

I requisiti principali per accedere all’APe volontario

  • aver compiuto 63 anni di età;
  • poter far valere almeno 20 anni di contribuzione;
  • raggiungere il diritto a pensione entro 3 anni e 7 mesi;
  • avere una posizione contributiva tale da aver maturato un importo di pensione non inferiore ad 1,4 volte il trattamento minimo.

Le principali osservazioni mosse dal Consiglio di Stato

  1. prevedere la possibilità di chiedere l’applicazione retroattiva (non oltre il 1° maggio 2017), se non per tutti, almeno per chi si trova in condizioni di disagio e non aveva i requisiti per accedere all’APe social o all’APe precoci;
  2. sollecita sottoscrizione degli Accordi Quadro, senza i quali la norma non può operare;
  3. integrare gli indicatori per il monitoraggio sul funzionamento dell’intervento, con particolare attenzione alle condizioni generali e particolari del contratto di finanziamento e del contratto di assicurazione, oltre che all’informativa precontrattuale e contrattuale;
  4. introdurre strumenti di mediazione e di conciliazione che contribuiscano in via preventiva a elidere il contenzioso e, per altro verso, contribuiscano a risolvere in via successiva il contenzioso attraverso modalità alternative al sistema giurisdizionale ordinario, da attivarsi anche presso l’Inps;
  5. disciplinare più compiutamente il diritto di recesso dal contratto di finanziamento e dal contratto di assicurazione, in modo più trasparente verso il richiedente e più congruente con quanto previsto dalla disciplina bancaria e a tutela dei consumatori;
  6. circoscrivere, anche sul piano temporale, la rilevanza di eventuali pregresse situazioni debitorie ostative al riconoscimento del diritto all’APE, attesa la necessità, anche in ragione della natura onerosa del beneficio, di evitare eccessivi restringimenti della platea dei richiedenti di fronte a situazioni (essenzialmente, debiti pregressi e iscrizioni pregiudizievoli) non più caratterizzate da attualità o gravità;
  7. specificare nelle condizioni generali di contratto, mediante clausole chiare e immediatamente intellegibili, gli effetti conseguenti, in corso di erogazione dell’APE, all’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita, quali che essi saranno (rideterminazione del piano di ammortamento, della relativa rata mensile o finanche della durata del finanziamento), incidendo gli stessi sulla fase di esecuzione del contratto e sul sinallagma contrattuale;
  8. delimitare i poteri esercitabili dall’istituto finanziatore in relazione alla verifica delle dichiarazioni effettuate dal soggetto richiedente e di circoscrivere i casi di esclusione che determinano la mancata accettazione della proposta del contratto di finanziamento, avendo la legge inteso istituire un regime regolamentato all’interno del quale si svolge una contrattazione che non è “libera”, bensì ancorata a precisi casi di rifiuto di stipulare.

Il Patronato Acli

In attesa del testo definitivo del decreto e soprattutto degli accordi quadro per conoscere i costi complessivi dell’operazione, è possibile valutare la propria posizione contributiva, calcolare l’importo della pensione maturato, individuare la quota di prestito da richiedere o il momento nel quale è opportuno accedere al prestito.

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