ASSISTENTE FAMILIARE, OPERAIO EDILE… E PERCHE’ NON INFERMIERA, INGEGNERE..?

titolidistudio_stranieriinitaliaI cittadini stranieri che lavorano in Italia sono ormai un numero molto alto ma siamo soliti osservarli in lavori manuali poco qualificati e generici.

In verità molti possiedono un titolo di studio superiore conseguito nel Paese di Origine – per la Rilevazione Continua Istat sulla Forza Lavoro nel 2014 la popolazione straniera residente con 15 anni e più conta il 39,7% di diplomati e il 10,3% di laureati – ma per procedure amministrative lunghe e costose rinunciano a far riconoscere i loro saperi e le loro competenze nel nostro Paese rimanendo, quindi, “isolati” in ruoli lavorativi poco gratificanti.

In una prospettiva tesa a valorizzare la persona si sta lavorando ad un percorso di accompagnamento che dia al cittadino straniero una maggiore possibilità di realizzazione e, quindi, di integrazione nel nostro Paese.

Il Patronato ACLI, quindi, ha deciso di “ scommettere” su una nuova attività ossia quella del riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali.

I percorsi che le persone possono attivare sono di tre tipologie ma tutti presuppongono la conoscenza della lingua italiana:

  1. Il riconoscimento di un titolo di studio o di un titolo professionale
  2. Il riconoscimento di crediti formativi necessari per proseguire in Italia un percorso di studi
  3. Il riconoscimento di un titolo per accedere a nuovi percorsi formativi, a concorsi pubblici o a tirocini formativi specifici

Prima di fare richiesta di riconoscimento è necessario richiedere la legalizzazione, spesso con traduzione, del titolo di studio e la dichiarazione di valore del titolo.

La legalizzazione va fatta presso le Autorità competenti del Paese nel quale è stato rilasciato il titolo.

La Dichiarazione di valore è, invece, un documento ufficiale in lingua italiana che descrive sinteticamente un titolo di studio conferito ad una persona da un’istituzione appartenente ad un sistema educativo diverso da quello italiano.

In caso di riconoscimento di qualifiche professionali non sempre è necessario dover attivare un percorso di riconoscimento formale in quanto le professioni non regolamentate in Italia, ossia quelle che non hanno requisiti specifici di accesso indicati dalla legge, sono ad accesso libero e, quindi, per esercitarle contano le competenze e le conoscenze possedute nonché il rispetto dei requisiti economici e di sicurezza previsti dalla normativa italiana.

In caso dei titolari di protezione internazionale il problema in cui, di frequente, ci si imbatte è l’impossibilità da parte dell’interessato di potersi procurare i diplomi, i certificati… attinenti al proprio percorso di studio in Patria.

A tal riguardo l’art.27 della Direttiva europea 2004/83/CE indica che gli Stati membri devono garantire parità di trattamento tra i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed i loro cittadini nel quadro delle procedure di riconoscimento di diplomi e di altri titoli stranieri.

Tale indicazione è chiaramente stabilita all’art. 26, comma 3 del D.Lgs n 251/2007 così come modificato dal D.Lgs n. 18/2014 (recepimento Direttiva europea 2011/95/Ue).

Inoltre per il riconoscimento delle qualifiche professionali, diplomi, certificati o altro la norma prevede che “le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell’art.49 del D.P.R n.394/99 anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l’interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione” (art.26, comma 3 bis del D.Lgs n.251/2007 e succ modifiche).

Per i titolari di protezione internazionale è prevista la possibilità di avvalersi degli Uffici del Ministero degli Affari esteri ai fini dell’ottenimento della Dichiarazione di valore (Ufficio VII della Direzione Generale per la Promozione Sistema Paese).