Bonus bebè per cittadini stranieri: novità dai giudici

bonusbebe-stranieriPer i cittadini stranieri interessati al Bonus bebè arrivano novità importanti da alcuni tribunali italiani.

Il sostegno alla nascita, adozione o affidamento, introdotto in via sperimentale fino al 31 dicembre 2017, viene corrisposto per tre anni dall’ingresso del bambino in famiglia e ha un importo mensile di 80 euro per i nuclei familiari con un ISEE entro i 25.000 euro, elevato a 160 euro per quelli con un ISEE entro i 7.000 euro.

Per i soggiornanti di lungo periodo, la Legge di Stabilità 2015 ha espressamente individuato come condizione di accesso la titolarità del permesso di soggiorno UE senza comprendere altri titoli di soggiorno, comunque previsti nel nostro ordinamento.

Su questo alcune sedi INPS, in virtù di precedenti orientamenti di apertura elaborati in merito all’assegno di maternità concesso dai Comuni, hanno riconosciuto il bonus a cittadini stranieri con titoli di soggiorno diversi da quello espressamente richiesto, ma comunque idonei a poter lavorare.

L’INPS cambia rotta

Nel marzo scorso, a seguito di un parere del Ministero del Lavoro di orientamento restrittivo, l’INPS è finalmente intervenuta per dettare una posizione uniforme, dando istruzione alle sedi di respingere le domande di bonus presentate da stranieri con un titolo di soggiorno diverso dal permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e di cessare l’erogazione degli assegni eventualmente già riconosciuti.

La posizione restrittiva dell’Istituto ha dato origine a diversi contenziosi, alcuni dei quali con esito positivo per i ricorrenti, che hanno imputato all’INPS una condotta discriminatoria e contraria al diritto comunitario.

L’intervento dei giudici

Diversi giudici di primo grado (Milano, Brescia, Bergamo ed altri) hanno confermato questa ipotesi, ritenendo la disciplina del bonus bebè in contrasto con i principi del diritto comunitario, volto a garantire la libera circolazione delle persone e la parità di trattamento tra i lavoratori comunitari e lavoratori cittadini di paesi terzi; parità di trattamento da garantire, anche e soprattutto, nell’ambito della sicurezza sociale, compresi i trattamenti di maternità e paternità nonché le prestazioni familiari.

È bene precisare che, secondo i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la sentenza del giudice fa stato solo tra le parti e non vincola l’INPS ad estenderla ad altri soggetti. Tuttavia sono pronunciamenti importanti da tenere presente e richiamare in sede di eventuale nuovo contenzioso.