Voucher baby sitting e asilo nido: le novità

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Nel 2012 la legge di Riforma del mercato del lavoro ha introdotto la possibilità, per la lavoratrice madre, di usufruire di alcuni benefici da richiedere all’INPS al termine del congedo obbligatorio di maternità. Si tratta del contributo per la remunerazione della baby sitter (voucher) o per sostenere il costo dei servizi per l’infanzia pubblici o privati accreditati.

Con il decreto 28 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro è intervenuto nuovamente sulla regolamentazione della prestazione e per il biennio 2014/2015 ha introdotto alcune variazioni legate ai destinatari del beneficio e all’importo che possono ricevere.

Chi può beneficiare del bonus infanzia?

Possono godere del bonus infanzia le madri, anche adottive o affidatarie:

  • dipendenti di amministrazioni pubbliche,
  • dipendenti di privati datori di lavoro,
  • collaboratrici iscritte alla Gestione Separata.

L’importo base della prestazione, nel caso di contratto di lavoro full time, è di 600 euro mensili. La madre lavoratrice dipendente nel pubblico o nel privato può usufruire del beneficio per massimo sei mesi negli undici successivi al congedo obbligatorio di maternità. Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, invece, possono goderne per un periodo massimo di tre mesi.

È possibile accedere al bonus infanzia in alternativa al congedo parentale, ragion per cui la madre lavoratrice che decide di avvalersene deve rinunciare contestualmente ai corrispondenti mesi di congedo parentale ancora a sua disposizione.

Il ricalcolo dell’importo del bonus infanzia

Di recente l’Inps ha ribadito che, quando si verificano determinati eventi in grado di cambiare le condizioni lavorative della madre, è necessario ricalcolare l’importo del contributo e recuperare quanto non dovuto nel caso in cui questo sia stato riconosciuto in misura maggiore al diritto.

Circostanza frequente è quella della madre lavoratrice che, durante il periodo in cui può godere del beneficio, subisce una modificazione dell’orario di lavoro.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro della madre lavoratrice passi da tempo pieno a tempo parziale, l’importo mensile base di 600 euro previsto per il tempo pieno dovrà essere rideterminato in ragione della percentuale di part time.

Allo stesso modo, nel caso di un’eventuale variazione in aumento dell’orario di lavoro il contributo del bonus infanzia sarà ricalcolato secondo il tempo pieno o in ragione della nuova percentuale di part time.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni, richiedi una consulenza personalizzata presso la sede a te più vicina del Patronato ACLI!