CAF – 730 precompilato più ricco con le spese mediche

Nel 2016, la “rivoluzione copernicana” del 730 precompilato, come fu chiamata un anno fa, ai suoi albori, dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, fa un passo in avanti. Per l’esattezza anche più di un passo, visto che assieme alla famigerate spese mediche – l’anno scorso assenti dai dati già inseriti sul modello – vi saranno anche altre tipologie di spesa: in primis gli importi sostenuti per gli interventi finalizzati alla ristrutturazione e alla riqualifica energetica degli edifici, su cu si applicano i gettonatissimi bonus del 50 e 65 per cento, e a seguire le spese d’istruzione, quelle funebri e i contributi pensionistici versati ai fondi di previdenza complementare. Il quadro, insomma, si va facendo sempre più completo, ferma restando la facoltà del contribuente di modificare in qualunque momento i dati precompilati, ove riscontri inesattezze od omissioni da parte dell’Amministrazione.

Protagoniste assolute in questa fase di crescita del modello precompilato sono appunto le spese mediche, suddivise dall’Agenzia in “automaticamente agevolabili” e “agevolabili solo in presenza di particolari condizioni”. Tale distinzione non comporta comunque differenze di trattamento nel sistema di gestione e trasmissione dati che dalle singole strutture mediche dislocate sul territorio (ospedali, farmacie, studi privati, ecc.) farà confluire le informazioni fino alla banca-dati dell’Agenzia. Per comprendere allora il meccanismo che sta alla base della precompilazione delle spese sul 730, è necessario chiarire la tabella di marcia nella quale il contribuente potrebbe essere parte attiva, manifestando la propria opposizione all’inserimento preventivo dei dati sul suo modello dichiarativo. Vediamo allora di che si tratta.

Anzitutto di quali dati parliamo? In linea generale, nel Provvedimento dello scorso 31 luglio 2015, l’Agenzia ha chiarito che gli importi trasmessi sono quelli relativi

  • alle “spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente”
  • e ai “rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite”.

Più nello specifico “per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria” sono:

  • codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  • codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014;
  • data del documento fiscale che attesta la spesa;
  • tipologia, data e importo della spesa o del rimborso.

Quanto invece alle tipologie vere e proprie di spesa, l’Agenzia indica le seguenti:

  • ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  • acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  • acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
  • servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
  • farmaci per uso veterinario;
  • prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;
  • spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
  • e infine altre spese.

Ora, come accennato, il primo passo consiste nel trasferimento dei dati di spesa dalle strutture sanitarie che erogano il servizio al cosiddetto Sistema Tessera Sanitaria, adempimento da portare a termine “entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dall’assistito”, comprendendo “i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi”. In altri termini, ospedali, cliniche, farmacie, studi privati, ecc, hanno tempo fino al 31 gennaio dell’anno successivo per comunicare al Sistema TS i dati relativi alle spese effettuate dai loro pazienti nell’anno precedente (per le spese del 2015 l’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine al 9 febbraio 2016).

A questo punto il testimone passa al Sistema TS, che dal 1° marzo di ciascun anno, sulla base dei codici fiscali comunicatigli dall’Agenzia delle Entrate, in riferimento a quei soggetti per cui l’Agenzia stessa predisporrà la dichiarazione dei redditi precompilata, fornirà “per ciascun soggetto, i totali di spesa ed i totali dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa”. Si noti il fatto che il documento parla espressamente di “totali di spesa”, quindi per ciascun soggetto (e per ciascun familiare a suo carico) il dato non sarà dettagliato, ma cumulativo. Per controllare quindi gli importi al dettaglio, “il contribuente, a partire dal 15 aprile di ciascun anno, può verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate (nell’area riservata accessibile col pin, ndr), tramite il servizio di interrogazione puntuale esposto dal Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi”.

Ricevute infine le informazioni dal Sistema TS, l’Agenzia avrà tutto l’occorrente per iniziare a predisporre la dichiarazione precompilata. C’è un però: il contribuente può opporsi alla trasmissione dei dati che lo riguardano, tenendo conto che l’opposizione non influirà un domani sulla spettanza della detrazione. Detto altrimenti, se il contribuente si oppone alla precompilazione delle sue spese mediche, potrà comunque inserirle per proprio conto al momento della presentazione del 730. Da quest’anno l’opposizione può essere esercitata in due modi:

  • nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
  • oppure chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale (opposizione che dovrà essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria).

Una terza via, percorribile dal 1° al 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello cui si riferiscono le spese (l’opzione sarà valida anche per le spese del 2015), è quella di accesso al Sistema TS (per le spese del 2015 il termine è stato prorogato al 9 marzo 2016). In pratica “l’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi”. Sostanzialmente, a differenza dei primi due metodi, che possono essere applicati “in tempo reale”, bloccando alla radice la registrazione del dato, il terzo metodo agisce ex post, cioè attraverso la cancellazione a posteriori di dati già immagazzinati.

Per quanto riguarda invece i soli dati del 2015, il 31 gennaio 2016 è la data limite entro la quale, in alternativa alla modalità che prevede l’accesso al Sistema TS, il contribuente può esercitare un altro tipo di opposizione, esponendo cioè in un apposito modello (scaricalo da qui) il proprio codice fiscale, i suoi dati anagrafici e la tipologia di spesa da escludere. Comunica a tal riguardo l’Agenzia che “per effettuare la comunicazione l’assistito può:

  • inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • telefonare al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle entrate mediante l’utilizzo dei numeri 848.800.444 o 0696668907 (da cellulare) oppure +39 0696668933 (da estero);
  • recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnare l’apposito modello di richiesta di opposizione.

Se l’assistito utilizza il telefono può fornire le informazioni sopra indicate in forma libera. Per di più, in tutti i casi di utilizzo del modello, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre nell’ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare a voce il tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso”.

(Fonte MyCaf)