CAF – 730 precompilato: proroga

La proroga dal 7 al 23 luglio per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730 precompilati non riguarda la sola attività di CAF e professionisti, ma coinvolge anche le spedizioni “fai-da-te” di quei contribuenti che hanno scelto di registrarsi al servizio telematico Fisconline confermando od eventualmente modificando/integrando la propria dichiarazione dei redditi. L’annuncio, che smentisce di fatto il precedente Dpcm approvato il 1° luglio, lo ha dato l’Agenzia delle Entrate in un comunicato stampa datato 7 luglio, riportando il succo di alcune risposte fornite alla stampa specializzata nella Circolare 26/E dello stesso 7 luglio (in particolare la risposta 2.2.). “I contribuenti – si legge nel comunicato – che non hanno ancora presentato il modello 730 precompilato potranno farlo anche online fino al prossimo 23 luglio, utilizzando l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La nuova scadenza diventa quindi unica e si allinea con il termine già previsto per i Caf e i professionisti, considerato il primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione precompilata e l’immediata disponibilità delle dichiarazioni presentate online dai cittadini”.

La fase operativa dei 730 precompilati, con la possibilità di modificarli o integrarli, è scattata dal 1° maggio. Fra le tante incertezze che il nuovo modello si sta portando dietro troviamo inamovibile quella che riguarda le sanzioni in caso di consegna infedele. Le sanzioni non le scopriamo certo adesso, ma la percezione diffusa è quella di un meccanismo più criptico rispetto agli anni scorsi, soprattutto per quei contribuenti che fino al 2014 hanno avuto l’abitudine di farsi da soli il loro modello cartaceo per poi affidarlo alle mani di CAF e intermediari. Da quest’anno, infatti, la consegna in vecchio stile del precompilato cartaceo non è più ammessa. Sulle stesse istruzioni del 730/2015 la seguente frase: “Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello già debitamente e correttamente compilato senza pagare alcun compenso al Caf o al professionista” è stata eliminata. In altri termini, per chi vuole intraprendere la strada della pre-compilazione gratuita, l’unica soluzione è quella di registrarsi – tramite richiesta di Pin – al servizio telematico Fisconline, accedere alla propria area riservata dove poter visualizzare il 730 precompilato e infine confermarlo oppure modificarlo/integrarlo.

Che fare allora? Agire in via autonoma, affrancandosi da qualunque assistenza fiscale, oppure affidarsi alla competenza di altri? Le due cose, ovviamente, comportano conseguenze molto diverse, visto che la dinamica dei controlli cambierà a seconda della modalità di presentazione del 730. Prima però di approfondire la questione, è bene chiarire la differenza fra “modifica” e “integrazione” del 730 precompilato. Si immagini un contribuente che abbia davanti la sua dichiarazione. Due sono le opzioni: confermarla oppure modificarla e/o integrarla. Confermarla significherebbe semplicemente pigiare “ok” senza spostare nemmeno una virgola di quanto è già stato inserito, né aggiungere altri dati. Viceversa la modifica e/o l’integrazione sono le due opzioni per “aggiornare” il modello secondo le esigenze del soggetto. La prima viene effettuata sui dati già inseriti, laddove non siano corretti. In tal senso non tutte le modifiche avranno lo stesso peso, visto che alcune potrebbero essere sostanziali e incidere sul reddito o sull’imposta da pagare, mentre altre potrebbero non influire sui valori numerici (ad esempio la modifica di un sostituto d’imposta o di un codice fiscale errato). L’integrazione rappresenta invece l’altra faccia della “modifica”, attraverso la quale inserire ex novo oneri e spese non precompilati dall’Agenzia (ad esempio spese mediche o di ristrutturazione).

Torniamo così al dilemma del contribuente: faccio da solo o mi faccio aiutare? La differenza fra il procedere da soli o con l’ausilio del Caf sta nel fatto che procedendo da soli si è responsabili in prima persona delle eventuali modifiche o delle integrazioni apportate sul 730, mentre se ci si rivolge a un Caf sarà il Caf stesso l’unico responsabile della dichiarazione. Analizziamo però la questione più nel dettaglio. Il punto focale sta nei controlli, che possono riguardare sia i documenti che i cosiddetti “requisiti soggettivi”. Le due cose sono molto diverse, spieghiamole una alla volta. Dicono le Entrate che “nel caso di presentazione diretta del 730 precompilato (cioè online, ndr) o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, senza modifiche ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non si effettua il controllo documentale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali)”. Per “controllo documentale” si intende la verifica dei documenti “oggettivi” che servono al contribuente per farsi riconoscere una data agevolazione fiscale. Quindi si sta dicendo che confermando la dichiarazione precompilata senza nessuna modifica, o apportando delle modifiche che di fatto non incidono sui dati numerici del reddito e dell’imposta, il controllo sui documenti non viene mai effettuato.

Viceversa, in caso di “presentazione della dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia o al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche e o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il controllo documentale si effettuerà anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata già forniti dai soggetti terzi”. In ultimo, nel caso di presentazione del 730 ad un Caf o a un professionista abilitato, non importa se con o senza modifiche, il controllo documentale verrà effettuato comunque su tutta la dichiarazione. In questo caso il destinatario del controllo non sarà il contribuente bensì il Caf o il professionista “che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione”. Da quest’aspetto ne deriva un altro molto importante, cioè la responsabilità diretta del Caf o dell’intermediario rispetto a quanto dichiarato.

Fermiamoci però un istante per chiarire cos’è il visto di conformità. Il visto, per così dire, è una “certificazione di qualità” che il CAF appone per garantire la correttezza di una data dichiarazione. Il rilascio del visto (Circolare 7/E del 26 febbraio 2015) “non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l’ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni uniche”. Viceversa il visto è conseguente all’accurata verifica dell’ammontare delle ritenute, dei crediti d’imposta e della documentazione relativa alla concessioni di deduzioni o detrazioni.

Ora, se “dalle verifiche emerge l’apposizione di un visto di conformità infedele, ad esempio in caso di non corretto riscontro della documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni che si rivelino in tutto o in parte non spettanti, i Caf e i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente”. È però altrettanto vero che “la responsabilità degli intermediari viene esclusa nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ad esempio nel caso in cui questi abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d’imposta”.

C’è infine la questione relativa ai “requisiti soggettivi”. Scrive sempre l’Agenzia che “per requisiti soggettivi si intendono quelli per i quali, ai fini dell’apposizione del visto di conformità, viene acquisita dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la loro sussistenza”, requisiti, cioè, per i quali non serve esibire una certificazione comprovante vera e propria. A titolo esemplificativo potremmo citare la destinazione dell’immobile ad abitazione principale ai fini della detrazione sugli interessi passivi del mutuo. Di conseguenza, indipendentemente dalla modalità di consegna del 730 precompilato (online, al sostituto o al Caf), “la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali è sempre effettuata nei confronti del contribuente, a prescindere dall’accettazione o modifica della dichiarazione precompilata”.

(fonte https://www.mycaf.it/it/novita-sul-fisco/730-precompilato-proroga-al-23-luglio-anche-per-gli-invii-fai-da-te_1894_news/)