Cittadini extracomunitari e cecità civile

shutterstock_293243303In seguito della sentenza costituzionale n. 22 del 27 gennaio 2015, l’INPS ha fornito alle proprie sedi istruzioni in merito al riconoscimento delle prestazioni assistenziali per ciechi civili ai cittadini extracomunitari.

La Legge Finanziaria 2001 aveva previsto che a poter beneficiare delle prestazioni di invalidità, di cecità e di sordità civile fossero esclusivamente i cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno, oggi permesso di soggiorno CE di lungo periodo. Si tratta di un titolo di soggiorno che la legge riserva allo straniero regolarmente soggiornante nel nostro Paese da almeno cinque anni, che sia in possesso di un permesso di soggiorno idoneo ad un numero indeterminato di rinnovi e che possa godere di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei propri familiari.

La Corte Costituzionale, tuttavia, si è più volte pronunciata dichiarando l’illegittimità di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2001 in quanto non tutelante i principi costituzionali e del diritto internazionale.

Con la sentenza n. 22 del 27 gennaio 2015 la Consulta ha di nuovo affermato il principio per cui, nel caso in cui si prendano in considerazione i benefici destinati ad assicurare a ciascuna persona condizioni minime di vita e di salute, «qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo». In sostanza, il giudice costituzionale ha esteso ai cittadini extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno di lungo periodo il diritto alle prestazioni economiche previste per i ciechi civili (pensioni, indennità speciale ciechi parziali ed indennità accompagnamento ciechi assoluti), in passato aveva riconosciuto il diritto alle prestazioni per gli invalidi civili (assegno mensile, pensione di inabilità, indennità di frequenza ed indennità di accompagnamento).

La pronuncia rappresenta dunque una importante novità, che l’INPS ha finalmente recepito, estendendo il diritto alle prestazioni previste per i ciechi totali e parziali nei confronti degli stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno, di cui all’art. 41 del Testo Unico dell’Immigrazione, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno.

In questo caso la prestazione potrà essere riconosciuta fino alla data di scadenza del titolo di soggiorno e potrà essere prorogata con la consegna all’INPS della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura competente.