Congedo parentale ad ore: cos’è e il cumulo con gli altri permessi

congedo

In seguito al D. Lgs. 80/2015, che ha revisionato le misure a sostegno della maternità, i genitori lavoratori dipendenti possono chiedere il congedo parentale su base oraria.

Questa modalità di fruizione della cosiddetta maternità facoltativa era già stata introdotta dalla L. 228/2012 , che però non faceva altro che rinviarne la disciplina alla contrattazione collettiva. La nuova norma rende attuabile la precedente anche nel caso in cui il CCNL non abbia provveduto a disciplinarlo.

La modalità di fruizione oraria del congedo parentale si aggiunge a quella su base giornaliera e mensile, lasciando invariati i parametri di indennizzabilità, di durata ed i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.

I genitori lavoratori possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Il cumulo con altri permessi

La norma prevede che il congedo parentale su base oraria non sia cumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dal Testo Unico sulla maternità (D. Lgs 151/2001). Questa incumulabilità nasce dalla volontà del legislatore di riservare l’istituto del congedo su base oraria a quei genitori lavoratori che comunque intendono assicurare, nella medesima giornata, una parziale prestazione lavorativa.

In particolare, di recente l’INPS ha chiarito che il lavoratore in congedo parentale ad ore non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio né dei riposi orari per allattamento, anche se questi sono richiesti per bambini differenti.

Il congedo parentale su base oraria non è cumulabile neppure con i riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti.

La fruizione del congedo parentale su base oraria è invece compatibile con i permessi o i riposi disciplinati da norme diverse dal T.U. sulla maternità, quali i permessi previsti dalla legge 104/1992 per il lavoratore con handicap disabile o che assista un familiare disabile.

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