Convivenze di fatto: dall’INPS chiarimenti sui permessi L.104

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213 del 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina dei permessi mensili regolata dalla Legge n.104/1992 per l’assistenza della persona con disabilità grave, nella parte in cui non ha incluso il convivente tra i soggetti legittimati a fruirne.

L’esclusione del convivente di fatto dai soggetti legittimati a fruire dei permessi ex L.104 limita il soggetto disabile nel suo diritto – costituzionalmente garantito – ad essere assistito da una persona vicina, parte di una comunità di affetti e di solidarietà che lui stesso ha contribuito a creare. Comunità di affetti, distinta dalla famiglia, ma che la Carta riconosce e tutela come formazione sociale idonea a consentire il pieno sviluppo della persona nella vita di relazione. Il convivente, pertanto, deve essere incluso tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi mensili, in alternativa, al coniuge ed ai parenti o affini di secondo grado (o di terzo grado, in particolari condizioni).

L’INPS, con la Circolare n. 38/2017, ricostruisce l’evoluzione normativa alla luce della sentenza citata e della disciplina delle unioni civili precisando che per l’esatta individuazione del soggetto convivente, deve farsi riferimento alla disciplina contenuta nella Legge Cirinnà del 2016.

Cos’è la convivenza di fatto?

Secondo la Legge Cirinnà 2016 per convivenza di fatto si intende la convivenza tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. La stabile convivenza deve risultare da dichiarazione anagrafica secondo le disposizioni del Regolamento anagrafico della popolazione residente.

A differenza dell’unione civile, che può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.

E il congedo straordinario?

Merita precisare che l’apertura alle convivenze di fatto, essendo l’esito di una pronuncia della Corte Costituzionale su una specifica disciplina, non può essere estesa in via interpretativa al congedo straordinario contenuto nel D.Lgs. n. 151 del 2001.

Come fare domanda

In attesa che l’Istituto adegui le proprie procedure informatiche, i conviventi di fatto possono presentare la domanda di permessi mensili in modalità cartacea, avvalendosi della modulistica appositamente aggiornata e disponibile sul sito dell’INPS. La domanda deve essere inoltrata alla sede INPS di competenza tramite PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o recandosi allo sportello.