Dopo la “stagione” avrò la disoccupazione?

disoccupazione_stagionaleIl periodo estivo è l’occasione per molti lavoratori di svolgere impieghi di breve durata legati alla bella stagione ed al turismo: i cosiddetti lavori stagionali (diversi da quelli del settore agricolo che hanno diversa disciplina e tutela).

Fino allo scorso anno il legislatore riservava al lavoro stagionale una tutela specifica, prevedendo particolari prestazioni a sostegno del reddito con requisiti contributivi e assicurativi ridotti rispetto a quelli ordinari.

Dal 1° maggio 2015 è operativa l’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) che prevede un’unica disciplina. È venuta meno la previsione di una speciale indennità di disoccupazione riservata al lavoro stagionale o precario, ma è bene evidenziare che c’è stata una revisione “al ribasso” dei requisiti di accesso all’indennità che consente l’accesso anche a chi ha brevi periodi di lavoro.

I requisiti

L’indennità NASpI spetta ai lavoratori dipendenti che al momento della cessazione del rapporto di lavoro possono far valere i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontaria;
  • la presenza, nei 4 anni precedenti la cessazione, di almeno 13 settimane di contributi utili per la disoccupazione;
  • almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La durata

L’indennità NASpI è corrisposta mensilmente, il disoccupato avrà indennizzate un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione accreditate negli ultimi quattro anni.

Per chi ha lavorato per 18 settimane (4 mesi), si vedrà riconoscere 9 settimane di indennità.

Ma attenzione! Vanno esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad un precedente periodo indennizzato.

La domanda

Per ottenere l’indennità occorre presentare apposita domanda telematica all’Inps entro il termine di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Decorso tale termine il diritto alla prestazione decade.

L’importo economico

L’indennità è pari al 75% della retribuzione media mensile percepita nel quadriennio se pari o inferiore a 1.195 euro.

Se la retribuzione media mensile supera il predetto importo, l’indennità incrementa di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile ed i 1.195 euro (massimo 1.300 euro).

Da ricordare! Anche se difficile che ciò avvenga in presenza di lavori stagionali, c’è da tener presente che l’importo dell’indennità non è costante nel tempo a partire dal 4° mese di fruizione dell’indennità NASpI