Estensione del Fondo vittime dell’amianto

Mio padre è deceduto 2 anni fa a seguito di un incidente stradale. Era titolare di rendita INAIL 30% per un mesotelioma causato da amianto. La settimana scorsa a mia madre è stata diagnosticata la medesima malattia. Lei non ha mai lavorato, può chiedere una rendita all’INAIL?

quesito> Il Patronato Acli risponde

Sua madre non avendo mai svolto attività lavorativa non può ottenere dall’INAIL il riconoscimento di una rendita per malattia professionale.

Sua madre può presentare all’INAIL istanza per assegno una tantum Fondo vittime dell’amianto per mesotelioma di origine non professionale. L’una tantum è pari ad euro 5.600,00.

L’assegno è erogato dall’INAIL per conto del Fondo vittime amianto, è una prestazione introdotta in via sperimentale per gli anni 2015/2017 dalla legge di stabilità 2015, resa operativa con apposito decreto ministeriale.

Per la prima volta parliamo di tutela per coloro i quali sono affetti da mesotelioma contratto non a seguito di attività lavorativa ma per esposizione familiare o per esposizione ambientale avvenute in Italia.

La prestazione è erogata a domanda che l’interessato è tenuto ad inoltrare all’INAIL corredata di un certificato medico rilasciato da un ente ospedaliero pubblico o privato convenzionato con il SSN attestante che il dichiarante è affetto da mesotelioma e con la data della prima diagnosi della patologia.

Per quanto riguarda la dimostrazione dell’esposizione familiare è necessario dimostrare che il richiedente ha convissuto in Italia con il familiare nel periodo in cui il lavoratore era impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto.

Chi invoca l’esposizione a rischio ambientale comprovato dovrà fornire una prova per esclusione: assenza di esposizione a rischio lavorativo ed a rischio familiare sia in Italia che all’estero.

La legge di stabilità 2016 ha precisato che per gli aventi diritto all’una tantum deceduti nel corso del 2015 senza aver inoltrato alcuna domanda (perché in attesa del decreto attuativo pubblicato solo ad ottobre 2015) è ammessa la possibilità di inoltro della domanda da parte degli eredi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 30 marzo 2016.

Cogliamo l’occasione per ricordare che la legge istitutiva del Fondo vittime dell’amianto prevede l’erogazione della “prestazione aggiuntiva” per i familiari superstiti di titolari di rendita riconosciuta per mesotelioma deceduti per cause legate alla malattia.

Tale riconoscimento non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata sulla rendita ai superstiti.

 

L’amianto: il killer silenzioso (fonte CNR- INAIL)

dopo 23 anni dalla sua messa al bando

infografica_mesotelioma