Patronato Acli https://www.patronato.acli.it Wed, 13 May 2026 09:35:29 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.24 https://www.patronato.acli.it/wp-content/uploads/2017/11/Logo_favicon32-1.png Patronato Acli https://www.patronato.acli.it 32 32 PENSIONE AI SUPERSTITI: COSA SAPERE NEL 2026 https://www.patronato.acli.it/pensione-ai-superstiti-2026/ Tue, 19 May 2026 09:00:43 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=42383 Quando una persona cara viene a mancare, oltre al dolore si aprono spesso dubbi e preoccupazioni pratiche. In questi momenti, sapere quali tutele esistono può fare davvero la differenza.
Tra queste c’è la pensione ai superstiti, una prestazione che garantisce continuità economica alla famiglia del lavoratore o del pensionato deceduto.

Si tratta di un sostegno importante, che può assumere due forme:

  • pensione di reversibilità, quando la persona era già pensionata;
  • pensione indiretta, quando era assicurata ma non ancora in pensione.

 

A chi spetta 

Il primo soggetto tutelato è il coniuge o la persona unita civilmente. Anche in caso di separazione il diritto rimane, mentre per l’ex coniuge divorziato il diritto c’è solo se percepisce l’assegno divorzile e non si è risposato.

Se invece il coniuge superstite decide di contrarre un nuovo matrimonio, la pensione si interrompe, ma lo Stato riconosce un assegno una tantum: una somma pari a due annualità della quota che percepiva, comprensiva della tredicesima.

Accanto al coniuge, hanno diritto anche i figli, purché risultino a carico. Il diritto vale per i minorenni, per gli studenti (fino a 21 anni se frequentano la scuola superiore, 26 se iscritti all’università) e per i figli inabili.

Quando non ci sono né coniuge né figli, la tutela si estende ad altri familiari stretti che dipendevano economicamente dal defunto: genitorifratelli o sorelle che non abbiano una pensione e risultino inabili o comunque a carico.

 

Da quando decorre 

La prestazione parte sempre dal primo giorno del mese successivo al decesso. Un meccanismo semplice, pensato per evitare vuoti economici troppo lunghi.

 

Quanto spetta 

L’importo non è fisso: rappresenta una percentuale della pensione che la persona percepiva (o avrebbe percepito). La quota varia in base alla composizione del nucleo familiare:

  • coniuge solo: 60%;
  • coniuge e un figlio: 80%;
  • coniuge e due o più figli: 100%.

Se invece non c’è il coniuge, per i figli si parte dal 70% (uno), 80% (due) e 100% (tre o più).
Per genitori, fratelli o sorelle, le percentuali sono più basse, perché pensate come tutela residuale.

I limiti di reddito 2026

Il reddito del beneficiario può incidere sull’importo, la norma prevede tre soglie oltre le quali la pensione viene ridotta:

  • fino a 23.862,15 euro: nessuna riduzione;
  • tra 23.862,15 e 31.816,20 euro: – 25%;
  • tra 31.816,20 e 39.769,25 euro: – 40%;
  • oltre 39.769,25 euro: – 50%.

Sono considerati tutti i redditi assoggettabili a IRPEF, comprese altre pensioni, lavoro dipendente o autonomo, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. C’è però un’eccezione significativa: se nel nucleo sono presenti figli minorenni, studenti o inabili, le riduzioni non si applicano.

 

Il Patronato ACLI ti accompagna 

In un momento già complesso di per sé, districarsi tra norme, percentuali e documenti può sembrare faticoso. Per questo gli Operatori del Patronato ACLI sono pronti ad aiutarti, passo dopo passo, nell’invio della domanda all’INPS e nella verifica dei tuoi diritti: Trova la sede più vicina a te 

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PENSIONE COMPLEMENTARE, FONDO PENSIONE E NUOVA ASSUNZIONE: LE NOVITÀ DAL 2026 https://www.patronato.acli.it/pensione-complementare/ Thu, 14 May 2026 09:00:39 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=42581

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 in materia di previdenza complementare riguardano anche i lavoratori che alla data di entrata in vigore avevano già avuto altre precedenti esperienze lavorative.

La normativa prevede che in occasione di una nuova assunzione il datore di lavoro abbia l’obbligo di verificare se il lavoratore che sta per assumere abbia già avuto precedenti esperienze e se abbia in passato aderito o meno ad un fondo di previdenza complementare.

Ciò per evitare che chi aderisce alla previdenza complementare in un rapporto di lavoro, opti per la scelta contraria nel rapporto di lavoro successivo generando confusione oltre che una situazione di illeggittimità.

Dal 1 luglio 2026 Il datore di lavoro è tenuto a verificare queste circostanze e consegnare un’informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare.

Qualora il lavoratore avesse in passato aderito a una forma pensionistica complementare, avrà a disposizione 60 giorni dalla data di assunzione per esprimersi ed indicare a quale conferire il TFR maturando da tale data. (se mantenere lo stesso fondo oppure sceglierne un altro).

Nel caso di lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 (c.d. “vecchi iscritti”) per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, qualora non vogliano devolvere l’intero proprio TFR maturando, potranno comunicare nello stesso termine di 60 giorni la volontà di conferimento del TFR in misura non inferiore al 50 per cento.

A partire dal 1 luglio 2026, se vieni assunto e hai già avuto esperienze lavorative aderendo ad un fondo di previdenza complementare il Patronato Acli è a tua disposizione per offrirti un’informazione e assistenza personalizzata, aiutarti a verificare la tua situazione nonché ad orientarti circa la scelta del fondo pensione più confacente alle tue esigenze.

Puoi fissare un appuntamento in autonomia direttamente sul nostro sito, nella sezione

 

Prenota il tuo Appuntamento.

Non esitare a contattarci per far valere i tuoi diritti.

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CITTADINANZA ITALIANA: VERIFICA SE PUOI PRESENTARE LA RICHIESTA https://www.patronato.acli.it/cittadinanza-italiana-richiesta/ Wed, 13 May 2026 08:00:09 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=42670 La cittadinanza italiana non si acquisisce automaticamente: è sempre necessario presentare una domanda. In alcuni casi la cittadinanza viene concessa dallo Stato, in altri è un vero e proprio diritto riconosciuto dalla legge.

Non tutte le domande di cittadinanza, infatti, sono uguali:

  • la richiesta di cittadinanza per residenza è una concessione dello Stato;
  • la richiesta di cittadinanza per matrimonio e quella presentata al compimento dei 18 anni da chi è nato in Italia rientrano invece tra i diritti previsti dalla normativa.

Per questo ti proponiamo un breve check-up informativo: se ti riconosci in una delle situazioni elencate di seguito, potresti avere già i requisiti per richiedere la cittadinanza italiana.

CHECK-UP CITTADINANZA

[] Provieni da un paese non europeo e hai residenza in Italia da almeno dieci anni?

[] Provieni da un paese europeo e vivi in Italia da almeno quattro anni?

[] Sei rifugiato/a o hai la protezione internazionale con residenza in Italia da almeno cinque anni?

[] Sei sposato/a o unito/a civilmente a con una persona italiana e risiedi in Italia da almeno due anni?

[] Sei sposato/a o unito/a civilmente a con una persona italiana, avete figli e risiedi in Italia da almeno un anno?

Se hai risposto “SI” a una delle domande del Check-up Cittadinanza, potresti avviare la richiesta per ottenere la cittadinanza italiana: Prenota il tuo appuntamento oppure Trova la sede più vicina.

 

Per comprendere meglio le diverse situazioni e orientarti tra le possibili opzioni, ti invitiamo a proseguire con la lettura della news.

 

La richiesta di cittadinanza per residenza

Ai fini della richiesta di cittadinanza italiana bisogna dimostrare un periodo di residenza in Italia. Il periodo può variare:

  Anni di residenza richiesti
Cittadini non UE 10 anni
Cittadini UE 4 anni
Rifugiati 5 anni
Nati in Italia (senza residenza continuativa) 3 anni
Figli maggiorenni di italiani naturalizzati 5 anni

Sono previsti inoltre altri requisiti:

  • Reddito sufficiente
  • Lingua italiana: livello minimo B1 (con alcune esenzioni)
  • Certificati esteri: certificato o atto di nascita e certificato penale del Paese di origine

 

La richiesta di cittadinanza per matrimonio/unione civile con cittadino italiano 

Nel caso della cittadinanza per matrimonio o unione civile, il periodo di residenza richiesto varia in base alla situazione familiare.

Situazione Anni di residenza richiesti
Matrimonio o unione civile con cittadino italiano 2 anni (per i naturalizzati: maturati dalla data del giuramento)
Se ci sono figli nati o adottati dalla coppia 1 anno

Per la cittadinanza per matrimonio o unione civile non è necessario dimostrare il reddito.

 

La richiesta di cittadinanza per nascita in Italia

Il Comune deve inviare una lettera di invito a presentare la richiesta ai neo18enni nati in Italia che hanno i requisiti:

Requisito Residenza continuativa in Italia dalla nascita fino ai 18 anni
Quando fare domanda Fra i 18 e i 19 anni
Reddito Non richiesto
Dove Comune di residenza

 

Per una consulenza personalizzata

Ti aspettiamo nei nostri uffici: ti aiuteremo a verificare se hai i requisiti e ti guideremo nella richiesta della cittadinanza italiana, con una consulenza personalizzata per la tutela dei tuoi diritti. Prenota il tuo appuntamento oppure Trova la sede più vicina.

 

 

Marianna Borroni

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ADEGUAMENTO DAL 2027 DEI REQUISITI PENSIONISTICI ALLA SPERANZA DI VITA https://www.patronato.acli.it/pensioni/ Tue, 12 May 2026 09:00:30 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=42577

Aumento della speranza di vita: che cosa significa esattamente questa espressione? Indica che il nostro paese offre accesso alle cure e garantisce un tenore di vita che, pur con le dovute eccezioni, consente di vivere più a lungo. Questo incide, ovviamente, sulla spesa pensionistica, determinandone un aumento e la necessità di contenerla, che ha portato, più volte, allo spostamento in avanti dell’età pensionabile.

La legge Fornero aveva previsto un innalzamento dell’età pensionabile proprio in base al principio dell’aumento dell’aspettativa di vita. Negli ultimi 8 anni, però, il requisito pensionistico era sempre stato “congelato”: 67 anni per la pensione di vecchiaia sia per uomini che per donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, con successiva apertura della finestra mobile per la pensione di anzianità contributiva.

In seguito alla conferma dell’Istat circa l’aumento progressivo della speranza di vita per gli italiani, il governo ha deciso di procedere alzando i requisiti richiesti per l’accesso alla pensione. La novità più evidente e temuta della legge di Bilancio 2026 dispiegherà i propri effetti dal prossimo anno, nel biennio 2027-2029.

Anno 2027

  • Pensione di vecchiaia: almeno 20 anni di contributi al compimento di 67 anni e 1 mese, requisito comune per uomini e donne.
  • Pensione di anzianità contributiva: 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne.
  • Assegno sociale: al compimento di 67 anni e 1 mese, con determinati requisiti reddituali.

A partire dal 2028, tali decorrenze slitteranno di ulteriori due mesi e di altri tre nel 2029.

Questi aggiornamenti riguardano la maggior parte dei lavoratori, con eccezioni per lavoratori precoci, addetti a mansioni particolarmente gravose e usuranti.

La legge di Bilancio 2026 prevede inoltre la conferma dell’anticipo pensionistico Ape social, ma non riconferma le pensioni anticipate Opzione Donna e Quota 103.

Una consulenza personalizzata fa la differenza

Le regole pensionistiche sono articolate e ogni carriera lavorativa è diversa. Per questo, è fondamentale una valutazione personalizzata che tenga conto dell’età, della contribuzione maturata e delle diverse opzioni disponibili. È possibile richiedere una consulenza previdenziale personalizzata per analizzare la propria situazione e pianificare il pensionamento.

L’appuntamento può essere prenotato direttamente dal sito web, nella sezione Prenota il tuo appuntamento, oppure contattando la sede del Patronato ACLI più vicina.

 

Ilenia Curti
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CARTA BLU UE: LAVORARE IN ITALIA SE SEI ALTAMENTE QUALIFICATO https://www.patronato.acli.it/carta-blu-ue/ Fri, 08 May 2026 09:00:04 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=42631 La Carta Blu UE è uno strumento pensato per attrarre lavoratori altamente qualificati da Paesi non appartenenti all’Unione Europea. In un contesto in cui imprese e sistemi produttivi faticano a reperire profili specializzati, rappresenta un’opportunità concreta sia per chi cerca lavoro sia per le aziende.

Grazie alla Carta Blu UE, i datori di lavoro possono assumere professionisti e altri lavoratori altamente qualificati anche tra cittadini non UE residenti all’estero (non limitando la ricerca agli studenti stranieri laureati nelle università italiane, che con un’offerta di lavoro possono agevolmente convertire il loro permesso di soggiorno per studio).

Possono accedere alla Carta Blu i lavoratori in possesso di un titolo di istruzione post‑secondaria (laurea almeno triennale, master o titoli equivalenti) oppure di una elevata qualificazione professionale, dimostrabile anche attraverso un numero adeguato di anni di esperienza. L’offerta di lavoro deve essere coerente con il profilo richiesto, sia per mansioni sia per livello retributivo e durata del contratto.

Individuato il candidato e verificati i requisiti previsti dalla legge, è il datore di lavoro ad avviare la procedura online tramite il Portale del Ministero dell’Interno.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione valuta la domanda e, in caso di esito positivo, rilascia il nulla osta, necessario per ottenere il visto di ingresso e il successivo permesso di soggiorno “Carta Blu UE”.

Tra i principali vantaggi: una procedura più rapida, non soggetta alle quote del Decreto Flussi, parità di diritti rispetto ai lavoratori italiani, agevolazioni fiscali, ricongiungimento familiare facilitato e una maggiore possibilità di spostarsi e lavorare all’interno dell’Unione Europea.

Il Patronato ACLI offre supporto e informazioni personalizzate per verificare i requisiti e accompagnarti nella procedura: Trova la sede più vicina.

 

Silvia Gottardo

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PENSIONE ANTICIPATA 2026: COME FUNZIONA DAVVERO E PERCHÈ ARRIVARE PREPARATI CONTA https://www.patronato.acli.it/pensione-anticipata-2026-2/ Thu, 07 May 2026 09:00:16 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=42628 Andare in pensione prima dei 67 anni è possibile anche nel 2026, ma non è mai una scelta automatica. La pensione anticipata continua a rappresentare un’opportunità importante, a patto di conoscerne bene le regole, i requisiti contributivi e le conseguenze sull’assegno pensionistico futuro.

Nel 2026 la pensione anticipata “ordinaria” richiede un’anzianità contributiva precisa, indipendente dall’età anagrafica:

• 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini
• 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne

A questi requisiti si aggiungono le finestre di decorrenza previste dalla normativa e la necessità di verificare con attenzione la posizione assicurativa INPS. Bastano pochi mesi mancanti, contributi non correttamente accreditati o periodi lavorativi non riconosciuti per far slittare l’uscita e cambiare completamente i tempi.

Accanto alla pensione anticipata ordinaria esistono altri canali di uscita, legati allo svolgimento di lavori gravosi o usuranti, a condizioni di salute, a situazioni di particolare fragilità o a tutele specifiche previste dalla legge. Ogni percorso ha regole proprie, spesso poco conosciute, e richiede una valutazione personalizzata.

Arrivare preparato significa non scegliere “al buio”. Significa controllare per tempo la tua storia contributiva, valutare se conviene riscattare periodi, sanare eventuali buchi o attendere l’uscita più favorevole. Perché la pensione non riguarda solo quando smetti di lavorare, ma come vivrai quella scelta nel tempo.

Consulenza personalizzata

Il Patronato ACLI ti accompagna passo dopo passo: analizza la tua situazione, verifica i requisiti INPS e ti aiuta a individuare la miglior soluzione, partendo dalle tue esigenze reali.

Prenota un appuntamento con il Patronato ACLI: arrivare in pensione preparati è il primo diritto da difendere.

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PREVIDENZA COMPLEMENTARE: DAL 1° LUGLIO CAMBIA LA SCELTA PER I NEO ASSUNTI https://www.patronato.acli.it/previdenza-complementare-dal-1-luglio-cambia-la-scelta-per-i-neo-assunti/ Wed, 06 May 2026 09:00:15 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=42637 Il tuo futuro previdenziale non si improvvisa, ma si costruisce nel tempo con scelte chiare e informate, legate al tuo progetto di vita e di lavoro. Questo è particolarmente vero per chi entra oggi nel mondo del lavoro.

Dal 1° luglio 2026, infatti, per i lavoratori di prima assunzione nel settore privato (sono esclusi i lavoratori domestici) cambiano le regole: entra in vigore il meccanismo dell’adesione automatica alla previdenza complementare.

Se non esprimi una scelta, verrai iscritto automaticamente a una forma pensionistica collettiva prevista dal tuo contratto di lavoro. L’adesione automatica comporta il conferimento dell’intero TFR e anche dei contributi previsti a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Hai comunque 60 giorni di tempo dalla data di assunzione per decidere diversamente: puoi rinunciare all’adesione automatica, scegliere un altro fondo pensione oppure mantenere il TFR in azienda. Se sceglierai di mantenere il TFR in azienda, questa scelta resta sempre revocabile. In caso di adesione automatica, l’iscrizione decorre dalla data di assunzione e i versamenti terranno conto di quanto maturato fin dall’inizio del rapporto.

I fondi possono inoltre destinare i contributi a comparti con diversi livelli di rischio, legati alla tua età e al tempo che ti separa dalla pensione.

Segui qui tutte le prossime NEWS sulla Previdenza Complementare.

Al Patronato ACLI, con una consulenza libera da interessi di parte, la scelta resta tua: ti aiutiamo a valutare vantaggi, rischi e costi, per avere una visione completa, consapevole e tutelare i tuoi diritti.

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INVALIDITÀ CIVILE: IMPORTI 2026 E LIMITI DI REDDITO https://www.patronato.acli.it/invalidita-civile/ Tue, 05 May 2026 09:00:38 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=42569

 

La pensione di invalidità civile è riconosciuta agli invalidi civili con un’età compresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una totale o parziale inabilità lavorativa. Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale per il quale è necessario il rispetto di determinati requisiti reddituali.

Nel 2026 l’INPS ha aggiornato importi e limiti di reddito per le pensioni di invalidità civile:

  • Invalidità civile al 100%: pensione mensile di 340,71€, limite di reddito annuo 20.029,55 €.
  • Invalidità civile parziale 74%-99%: assegno mensile di 340,71€, limite di reddito annuo 5.852,21€.

 

I destinatari della pensione d’invalidità

La prestazione è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti.

Il beneficio può essere richiesto da soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 67 anni. La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’inabilità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2026, a 340,71€ al mese.

Limiti di reddito

Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali. Per l’anno 2026 il limite di reddito annuo da rispettare è pari a 20.029,55€

Nella determinazione del reddito rilevante sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e al lordo delle ritenute fiscali. Non entra quindi nella valutazione del reddito l’importo stesso della prestazione di invalidità, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento nonché i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’Irpef. Al riguardo occorre ricordare che anche la casa di abitazione è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito. La corresponsione dell’assegno avviene sempre in misura piena se è soddisfatto il predetto requisito reddituale.

La trasformazione

La prestazione, come indicato, spetta attualmente sino al compimento di un’età pari a 67 anni. Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale.

RIFORMA DISABILITÀ: LA SPERIMENTAZIONE SI ESTENDE AD ALTRE 40 PROVINCE ITALIANE.

A partire dal 1° marzo 2026 la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità sarà ampliata ad altre quaranta province italiane, segnando un’ulteriore fase di attuazione della riforma e un passo avanti verso l’uniformità delle procedure sul territorio nazionale.

La riforma introduce nuovi criteri e modalità di accertamento della disabilità (con previsione di una “valutazione di base” unitaria affidata all’INPS) che comportano immediati cambiamenti per le persone e le famiglie che devono presentare una nuova domanda di riconoscimento dell’invalidità civile o dell’indennità di accompagnamento ovvero ancora dello stato di handicap ai sensi della L.104/92.

Per saperne di più https://www.patronato.acli.it/riforma-disabilita/

La tua domanda 

Per richiedere assistenza e consulenza su questa prestazione d’invalidità, prenota subito il tuo appuntamento o trova la nostra sede più vicina.

 

Caterina Giungato
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PROROGA DELL’APE SOCIALE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 https://www.patronato.acli.it/ape-sociale-2026/ Thu, 30 Apr 2026 09:00:05 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=42556 Proseguire l’attività lavorativa oltre i 67 anni, in taluni casi, risulta quasi impossibile. Per questa ragione, alcune categorie di lavoratori possono valutare di richiedere un’indennità che accompagni fino all’età di pensione di vecchiaia. La legge di Bilancio conferma anche per il 2026 l’Ape sociale per chi maturerà i requisiti richiesti nel corso dell’anno.

Francesco assiste la moglie malata ormai da oltre due anni e ha usufruito quasi interamente del congedo straordinario. Purtroppo, nel suo incarico di caregiver non può essere sostituito e la moglie ha ancora bisogno del suo supporto. Avendo maturato oltre 30 anni di lavoro, si è rivolto al Patronato Acli per avere maggiori informazioni sulla possibilità di ottenere l’Ape sociale.

Paola ha compiuto 63 anni a dicembre 2025, lavorava in un’azienda che l’ha licenziata e per lei è risultato impossibile reimpiegarsi. Dal licenziamento sono trascorsi due anni. Ha usufruito per intero del sussidio di disoccupazione e le hanno detto che nel 2026 potrà accedere all’Ape sociale.

L’anticipo pensionistico si rivela un’ottima soluzione in attesa di maturare il diritto a pensione, ma in cosa consiste e chi può richiederla?

  • Uomini e donne che abbiano compiuto 63 anni e 5 mesi di età e che abbiano maturato almeno 30 anni di contribuzione (previsto un beneficio per le lavoratrici madri).
  • L’importo è quello dell’assegno pensionistico calcolato al momento dell’accesso al beneficio e comunque fino ad un massimo di 1.500 euro al mese erogato per 12 mensilità.
  • È richiesta la cessazione dal lavoro
  • Durante la percezione dell’indennità non è previsto l’accredito di contribuzione figurativa, a differenza della Naspi.
  • I requisiti di accesso devono essere validi fino all’erogazione della prestazione.

Inoltre è necessario appartenere a determinate categorie:

  • Disoccupati che abbiano terminato di fruire integralmente l’indennità di disoccupazione spettante.
  • Lavoratori caregiver che assistano da almeno 6 mesi un parente convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3, c. 3, L.104/92).
  • Invalidi civili, con grado di invalidità pari o superiore al 74%.
  • Lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci, oppure sei negli ultimi sette, attività lavorative considerate gravose (in questo caso saranno necessari 36 anni di contribuzione accreditata).

La prestazione è soggetta a limiti di spesa; la domanda di verifica delle condizioni di accesso all’Ape sociale si può presentare entro i termini di scadenza del 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre.

Per una consulenza personalizzata

È importante richiedere una consulenza previdenziale per capire se si possono raggiungere entro l’anno i requisiti richiesti, eventualmente integrando la propria posizione contributiva. Per questo i nostri sportelli sono a disposizione del cittadino accompagnandolo nella scelta della soluzione più adatta alle proprie esigenze.

L’appuntamento può essere prenotato direttamente dal sito web, nella sezione Prenota il tuo appuntamento, oppure contattando la sede del Patronato ACLI più vicina.

 
Ilenia Curti
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ASSEGNO DI INCLUSIONE 2026: ADDIO AL MESE DI STOP, MA LA PRIMA MENSILITÀ SI DIMEZZA https://www.patronato.acli.it/assegno-di-inclusione/ Tue, 28 Apr 2026 09:00:02 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=42552 Se ricevi l’Assegno di Inclusione (ADI), ci sono importanti novità in arrivo con la nuova Legge di Bilancio.

Cosa cambia rispetto al passato: fino al 2025, la normativa prevedeva un meccanismo di interruzione obbligatoria:

  • Durata: erogazione per 18 mensilità.
  • Il “mese di stop”: al termine dei primi 18 mesi, il beneficio veniva sospeso per un mese intero, prima di poter accedere al rinnovo per ulteriori 12 mesi.
  • Rinnovi successivi: la stessa sospensione di un mese si applicava ad ogni scadenza dei periodi di rinnovo annuali.

 

Dal 2026, l’erogazione è senza interruzioni. 

L’erogazione del beneficio diventa ininterrotta, a patto che il cittadino presenti la domanda di rinnovo in tempo utile, ovvero nel mese successivo all’ultima mensilità del periodo in scadenza.

Per permettere questo pagamento senza interruzioni, il Governo ha introdotto una modifica: la prima mensilità del rinnovo sarà pagata a metà. In pratica, riceverai subito i soldi, ma l’importo sarà pari al 50% di quello che ti spetta normalmente. Dal mese successivo, l’assegno tornerà a essere pagato per intero.

In sintesi:

  1. Pagamento immediato: non si salta più il mese.
  2. Importo al 50%: la prima mensilità del rinnovo sarà erogata in misura ridotta, pari esattamente alla metà dell’importo spettante.
  3. Ritorno a regime: dal secondo mese di rinnovo in poi, l’assegno tornerà ad essere erogato nella sua interezza.

 

Cosa fare per non perdere la continuità?

L’unica regola d’oro non cambia: ricordati di presentare la richiesta di rinnovo dal mese successivo a quello in cui percepisci l’ultima ricarica. Muovendosi in tempo, non si salterà nemmeno un mese di pagamento. Se il nucleo non è variato, non sarà necessario rinnovare il PAD; in caso contrario, si seguirà la procedura ordinaria con SIISL e sottoscrizione del PAD.

Per assistenza nella presentazione della domanda e per verificare il corretto calcolo del beneficio, puoi rivolgerti al Patronato ACLI, che ti supporterà in tutti i passaggi necessari per garantire la continuità del tuo assegno.

 

Diana Lomartire
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