I diritti che nascono quando diventi papà

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L’arrivo di un figlio è una festa per tutti, il primo regalo è donare tempo, attenzione e cura a chi è appena arrivato ma questo vale anche oltre il primi periodi di vita: vale sempre.

In Italia le regole della previdenza hanno sempre riconosciuto il ruolo della madre riservandole una tutela particolare lasciando ai padri un ruolo di secondo piano. Negli ultimi anni, grazie ad alcune leggi, si è cercato di favorire una maggiore condivisione degli impegni familiari dedicando ai neo padri alcune misure specifiche, tuttavia rimane ancora molta strada da percorrere.

I congedi di paternità

Una legge del 2012 ha previsto in via sperimentale due misure di congedo di paternità riservate ai dipendenti del settore privato che sono state confermate anche per l’anno 2016.

Il padre lavoratore dipendente, nei cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di assentarsi dal lavoro a causa della paternità per due giorni, anche non continuativi. L’astensione si configura come un diritto/dovere autonomo e può essere esercitato anche in concomitanza con il congedo di maternità della madre.

In aggiunta all’astensione obbligatoria, la legge ha previsto un congedo facoltativo di massimo due giorni, anche non consecutivi, da usufruire sempre nei 5 mesi di vita del bambino. Si tratta di una misura alternativa al congedo obbligatorio della madre e, pertanto, condizionata alla scelta della mamma di non fruire dei giorni “ceduti” al padre.

Questi periodi di assenza spettano anche in caso di adozione od affidamento e sono pienamente retribuiti dal datore di lavoro che anticipa l’indennità per conto dell’INPS.

Il padre dovrà comunicare all’azienda i periodi di congedo con un preavviso di almeno 15 giorni. I congedi ed il relativo l’indennizzo sono riconosciuti anche durante periodi di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione guadagni presentando apposita domanda all’INPS.

I riposi per allattamento

Il Testo Unico sulla Maternità riconosce, durante il primo anno di vita del bambino, o in caso di adozione e affidamento nel primo anno dall’ingresso del minore in famiglia, il diritto della madre a fruire dei permessi giornalieri per allattamento.

La misura si applica a tutte le lavoratrici dipendenti – con esclusione delle colf e delle lavoranti a domicilio – e consiste in 2 ore di riposo, anche cumulabili, nell’arco della giornata.

Il permesso si riduce ad 1 ora quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore alle 6 ore o se la lavoratrice si avvale dell’asilo nido aziendale. In caso di parto plurimo le ore di permesso raddoppiano ed il padre ha facoltà di fruire delle ore aggiuntive anche in contemporanea alla madre.

L’INPS riconosce i permessi per allattamento al padre quando:

  • i figli sono affidati esclusivamente al padre
  • la madre è una lavoratrice dipendente ma sceglie di non avvalersene
  • la madre è lavoratrice autonoma o non lavora e pertanto è impossibilitata ad usare i permessi
  • la madre è deceduta o è gravemente inferma

Il congedo parentale

La disciplina attuale riconosce ad entrambi i genitori di potersi assentare dal lavoro fruendo del congedo parentale entro i primi dodici anni di vita del bambino.

La durata massima del congedo è di 6 mesi per la madre e di 7 mesi per il padre. La somma dei congedi concessi ai genitori non può, comunque, superare i 10 mesi elevabili a 11 se il padre ne ha fruito per di più di 3 mesi. In caso di genitore solo spettano 10 mesi complessivi.

Il congedo è indennizzato al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi (complessivi fra madre e padre) da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.

I periodi eccedenti i 6 mesi, o comunque goduti fra il sesto e l’ottavo anno di età del bambino, possono essere indennizzati a condizione che il richiedente abbia un reddito personale annuo inferiore a € 16.311,42 per l’anno 2016.

C’è poi la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria, nell’ipotesi che il CCNL di riferimento non abbia previsto una apposita regolamentazione. La fruizione oraria del congedo parentale è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero. Il congedo parentale su base oraria non è cumulabile con altri permessi o riposi legati alla maternità (es. i riposi per allattamento).

A tutti i papà tanti auguri!