Il doppio calcolo pensionistico: in cosa consiste? Quali le novità?

news-doppioC’è una novità importante in fatto di pensioni. Con la circolare n. 74 del 10 aprile scorso l’INPS ha precisato le modalità applicative del correttivo al calcolo pensionistico introdotto dalla Legge di Stabilità (art. 1, commi 707 e 708, L. 190/2014). Ciò riguarda tutte le pensioni che sono state liquidate a partire dal 1° gennaio 2012 per tutti coloro che possiedono almeno 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, vale a dire per tutte quelle pensioni per le quali la “Riforma Fornero” ha introdotto in via generalizzata l’applicazione del sistema di calcolo contributivo sulle anzianità maturate a partire dal 2012.

In cosa consiste il doppio calcolo
Per determinare l’importo del trattamento pensionistico di tutti quei lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere almeno 18 anni di contribuzione, è necessario effettuare un doppio calcolo secondo le regole che qui di seguito illustriamo. L’importo più basso risultante da questo calcolo è quello che sarà messo in pagamento in tuo favore.

I due sistemi di calcolo pensionistici previsti dalla legge sono i seguenti:

  • il calcolo misto, che considera la quota retributiva sulle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 e la quota contributiva sulle anzianità maturate successivamente;
  • il calcolo che considera esclusivamente la formula retributiva sulla totalità della posizione assicurativa. La circolare n.° 74 dell’Inps precisa che, in questo caso, ad essere presa in considerazione deve essere tutta l’anzianità contributiva maturata alla data di decorrenza pensionistica, inclusa quella che eccede i 40 anni (ovvero il limite massimo valutabile che la precedente normativa aveva previsto).

Nota bene
A decorrere dal 1° gennaio 2015, il doppio calcolo pensionistico si applica anche a tutte le pensioni che sono state liquidate a partire dal 1° gennaio 2012 nei confronti dei soggetti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. Questo vuol dire che, a partire dal 1° gennaio 2015, è in atto una riliquidazione d’ufficio delle pensioni già liquidate e per le quali è necessario recuperare le somme versate in eccedenza.

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