IL LAVORO E LA MALATTIA DEI FIGLI

La legge riconosce ai genitori lavoratori dipendenti il diritto ad assentarsi dal lavoro durante i periodi di malattia dei figli, distinguendo la durata massima del congedo a seconda dell’età del bambino da assistere.

In particolare, per i bambini che hanno fino a tre anni di età, il diritto del genitore ad assentarsi è riconosciuto per tutta la durata della malattia, mentre, per i figli di età compresa tra i tre e gli otto anni, questo è riconosciuto per soli cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.

Il diritto al congedo è previsto anche in caso di adozioni ed affidamenti. In queste ipotesi, la possibilità di usufruire del congedo per tutta la durata della malattia è estesa sino al compimento dei sei anni del bambino, mentre dal sesto all’ottavo anno rimane il limite dei cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore. Se, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il bimbo ha un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo è fruito per tutta la durata della malattia nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare.

Per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato il congedo per malattia dei figli non è accompagnato da alcuna indennità sostitutiva della retribuzione, fatte salve eventuali condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi di qualsiasi livello.

Diversamente, in caso di assenze per malattia del figlio di età non superiore ai tre anni, ai dipendenti pubblici è riconosciuta la retribuzione piena nella misura di trenta giorni per ciascun anno. Dal terzo all’ottavo anno di vita del bambino, si applicano le regole ordinarie senza riconoscimento della retribuzione.

Il diritto all’astensione dall’attività lavorativa spetta ad entrambi i genitori, ma deve essere fruito alternativamente: ciò significa che il padre e la madre non possono beneficiarne contemporaneamente per lo stesso figlio.

Le patologie del minore devono essere certificate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale e la minore o maggiore gravità della patologia indicata non ha effetti sulla disciplina del congedo. Durante i giorni di assenza, il genitore non è soggetto ai controlli fiscali ed alle fasce di reperibilità normalmente previsti per gli adulti né il bambino ammalato può essere sottoposto ad accertamento sanitario.