La donazione tutela i futuri eredi

Fiscalmente parlando la donazione è un meccanismo che va di pari passo alla successione. Non certo da un punto di vista dichiarativo, ma da un punto di vista degli effetti tributari sì, cioè degli effetti economici sulle tasche dei soggetti che vi sono coinvolti. Parliamo ovviamente di un donatore e un donatario, qualcuno, in pratica, che “regala” qualcosa a qualcun altro a puro titolo di liberalità, gratuitamente, senza alcuna implicazione commerciale o professionale, o senza aspettarsi nulla in cambio. Agli occhi della legge la donazione viene considerata un “anticipo di successione”, tant’è vero che l’analogia con l’evento successorio si esplica anche nel fatto che tanto le donazioni quanto le successioni sono soggette a determinati paletti normativi che impediscono di fatto al donante di ledere il diritto di altri eventuali ereditandi. Ovvero: non è detto che si possa donare qualunque cosa a chiunque, se tale donazione dovesse violare il diritto di qualcun altro.

In altre parole, se facendo una donazione a una data persona comprometto il diritto di un’altra che un domani sarà mia erede legittima (si pensi ad esempio a un padre con due figli), devo per forza ridurre la pretesa della mia donazione. È in pratica lo stesso principio normativo che limita l’autonomia testamentaria del de cuius a tutela di altri eventuali eredi non nominati che sono comunque legittimati, per legge, a godere dell’attivo ereditario. È pacifico che chi dona debba essere nel pieno delle sue facoltà fisiche e mentali, pertanto il donante non potrà mai essere un minore, un interdetto o un inabilitato. Viceversa non è detto che tale condizione di integrità psico-fisica debba riferirsi necessariamente al donatario. Ad esempio possono figurare tra i donatari anche i nascituri, concepiti o addirittura non concepiti (questi ultimi a condizione che siano figli, ovviamente futuri/ipotetici, di una determinata persona vivente al momento della donazione: nel senso che non posso designare come beneficiario un futuro nipote se ancora non ho figli). Ma cosa si dona? I casi sono tanti. Attraverso una donazione è infatti possibile trasferire delle proprietà o dei diritti reali, cedere un credito o costituire ex novo un diritto reale su di un bene che resterà comunque nella proprietà del donante (è il caso ad esempio dell’usufrutto).

Venendo quindi al regime fiscale cui sono assoggettate le donazioni, questo coincide in tutto e per tutto alla griglia di regole già valide sulle successioni. Sostanzialmente le aliquote dell’imposta sulle donazioni variano a seconda della linea e del grado di parentela che intercorrono tra il donante e il donatario. Quindi bisogna considerare per le donazioni a vantaggio di coniugi, figli o genitori un’aliquota del 4% sul valore eccedente il milione di euro; se invece i donatari sono fratelli e sorelle l’aliquota sale al 6% sul valore eccedente la franchigia da 100.000 euro. Non vi è invece nessuna franchigia per gli altri parenti beneficiari, che sconteranno un’aliquota pari al 6%. Per tutti gli altri soggetti l’aliquota sale all’8%, sempre senza franchigia. Un trattamento di riguardo viene infine riservato ai soggetti con handicap, che a seconda del rapporto di parentela sconteranno un’aliquota del 4, 6 oppure 8 per cento sulle quote di valore eccedenti la franchigia di un milione e mezzo.

 

Fonte (Portale MyCaf)