Rendita Integrativa Temporanea Anticipata … la R.I.T.A. è del tutto cambiata

La legge di bilancio 2017 aveva previsto la possibilità, per gli iscritti alla previdenza complementare (Fondi Pensione), di ottenere una rendita integrativa anticipata se avessero avuto i requisiti necessari per poter fruire dell’altro istituto sperimentale: l’Ape volontario.

I ritardi nell’identificare requisiti d’accesso all’Ape volontario (le prime domande sono partite solo il 13 febbraio scorso), nell’individuare le procedure per la certificazione ed i costi dell’Ape volontario hanno fatto sì che in realtà la sperimentazione della RITA – così come originariamente pensata dal legislatore – non è mai iniziata.

Nello spirito di voler riconoscere ruolo integrativo della previdenza obbligatoria, la L. 124/2017 (concorrenza) prima, e soprattutto la legge di bilancio 2018 dopo, hanno integralmente ridisegnato i requisiti per l’accesso alla RITA.

RITA mantiene sempre il carattere di prestazione complementare temporanea, ma è stata del tutto slegata dai requisiti di accesso all’Ape volontario; la prestazione vive di vita propria, per l’accesso vengono chiesti requisiti ad hoc.

Dal 2018 pertanto gli iscritti ai Fondi di previdenza complementare a contribuzione definita (sono esclusi i Fondi pensione che erogano prestazioni definite) potranno – non appena i Fondi avranno provveduto a modificare Regolamenti e Statuti e a predisporre apposita modulistica – ottenere la RITA se rientrano in una delle due fattispecie di seguito schematicamente descritte.

IPOTESI A

 

IPOTESI B

1) Cessazione attività lavorativa; 1)     Cessazione attività lavorativa;
2) Età pensionabile entro 5 anni dalla cessazione dell’attività lavorativa; 2) Inoccupazione, successiva alla cessazione, superiore a 24 mesi;
3) Almeno 20 anni di contribuzione presso la previdenza obbligatoria al momento di accesso alla RITA; 3) Età pensionabile entro 10 anni dalla maturazione del requisito degli oltre 24 mesi inoccupazione;
4) Almeno 5 anni di partecipazione a Fondi previdenza complementare 4) Almeno 5 anni di partecipazione a Fondi previdenza complementare

La Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) con la circolare 888 del 08 febbraio 2018 ha dettato le linee guida che i Fondi Pensione sono tenuti ad osservare per provvedere a rendere applicabile la novità legislativa. Puoi leggere il testo della circolare qui.

Per chi ha aderito alla previdenza complementare, quindi, accanto alla verifica della possibilità di pensionamento nella previdenza obbligatoria potrà valutare l’opportunità di accedere alla rendita integrativa temporanea della previdenza complementare in attesa della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia della previdenza obbligatoria.
Anche per queste valutazioni il Patronato Acli c’è.