L’ABC del preavviso

preavviso_dimissioniLe dimissioni sono l’atto con cui un lavoratore dipendente recede unilateralmente dal contratto che lo vincola al datore di lavoro, mentre il licenziamento è l’atto di recesso unilaterale del datore di lavoro.

A tutela delle reciproche esigenze i CCNL disciplinano l’istituto del preavviso, un periodo che serve al lavoratore licenziato per iniziare la ricerca di una nuova occupazione, e serve al datore di lavoro per riorganizzarsi ed assegnare ad altri mansioni e compiti del lavoratore dimissionario.

L’introduzione della procedura telematica delle dimissioni volontarie, comprese quelle per giusta causa, in vigore dal 12 marzo 2016, nulla ha modificato relativamente alla disciplina contrattuale del preavviso.

Il preavviso

Il lavoratore che intende dimettersi ha l’obbligo di rispettare il periodo di preavviso.

Il preavviso è stabilito dai CCNL in base alle mansioni ed all’inquadramento del lavoratore (es. impiegato o operaio) e all’anzianità di servizio maturata in azienda dal lavoratore.

Alcuni contratti prevedono giorni fissi del mese (il 1° ed il 16° generalmente) dai quali far decorrere il preavviso, altri non hanno indicato giorni fissi e quindi il preavviso decorre dal giorno in cui le dimissioni vengono comunicate.

Il decorso del periodo di preavviso è interrotto da assenze per malattia, infortunio, gravidanza e ferie.

Il mancato rispetto del periodo di preavviso in tutto (dimissioni in tronco) o in parte, è un’inadempienza contrattuale, il datore di lavoro può richiedere un risarcimento al lavoratore, pari di solito alle giornate di mancato preavviso.

Lavoratore e datore di lavoro possono concordare una rinuncia o una riduzione del preavviso.

Esonerati dal preavviso

  • La lavoratrice madre che si dimette entro l’anno del bambino non è tenuta a dare il preavviso. Le dimissioni non sono telematiche e vanno ancora convalidate avanti alla Direzione territoriale del Lavoro o anche DTL.
  • Il/la lavoratore che si dimette per giusta causa, si dimette in tronco, non è tenuto ad alcun preavviso.

Contratto a termine e preavviso

Il contratto a tempo determinato ha già una sua scadenza indicata nel contratto, non c’è una disciplina del recesso anticipato. Pertanto dimissioni o licenziamenti (successivi al superamento del periodo di prova) comportano il rischio di vedersi chiedere un risarcimento danni.

Per non avere sorprese…