Sei una neo mamma casalinga o disoccupata? Hai diritto all’assegno di maternità erogato dal tuo Comune di residenza.
L’assegno di maternità è proprio una prestazione economica dedicata alle neomamme che non ricevono nessun altra indennità legata all’attività lavorativa. Per i nati nel 2018, l’importo dell’assegno è pari a € 1.713,10 suddiviso in 5 mensilità.
Quali sono i requisiti richiesti?
Tutte le mamme casalinghe o disoccupate possono inoltrare la domanda al proprio Comune di residenza se:
- il figlio risulta nel loro stato di famiglia e se è convivente con lei;
- al momento della nascita/ingresso in famiglia aveva residenza in Italia;
- è cittadina italiana o comunitaria o con status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria o cittadina extracomunitaria regolarmente presente in Italia con titolo di soggiorno di durata non inferiore all’anno;
- possiede un ISEE con valore non superiore a € 17.141,45 (per il 2018)
Come ottenerlo?
La domanda per l’assegno di maternità può essere inoltrata entro 6 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino. Va presentata al proprio Comune di residenza e ciascun comune ha predisposto appositi moduli e riservato sportelli informativi per compilare e ricevere queste domande. In alcune località, CAF e Comuni lavorano insieme per la ricezione delle documentazioni necessarie.
Alla domanda va allegato l’ISEE in corso di validità, comprensivo del nuovo nato.
Per la verifica del tuo diritto a un’indennità di maternità e per individuare quale sia l’importo che ti spetta, a seconda della tua condizione lavorativa, gli uffici del Patronato Acli sono a tua disposizione in tutta Italia per aiutarti e seguirti in questa pratica.