L’assegno di maternità dello Stato e del Comune

assegno maternita_comuneLe lavoratrici precarie e discontinue che diventano mamme nel corso di questo anno, possono ottenere, a determinate condizioni, l’assegno di maternità di  2.086,24 euro a carico dello Stato.

L’assegno, erogabile anche in caso di adozione e affidamento, è riconosciuto alle madri residenti in Italia che siano cittadine italiane o comunitarie oppure cittadine extracomunitarie in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).

La residenza nel territorio dello Stato italiano della richiedente deve essere fatta valere al momento della nascita del bambino.

Può ottenere il beneficio economico:

  • la madre lavoratrice o ex-lavoratrice che possa far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino;
  • la madre che abbia lavorato almeno 3 mesi e abbia avuto diritto ad una prestazione dell’Inps (malattia o disoccupazione, ecc.), a condizione che, fra la data del parto e quella di cessazione del diritto alla prestazione, non sia trascorso un periodo superiore alla durata della prestazione stessa (in ogni caso non superiore a 9 mesi).

L’assegno è incumulabile con le altre prestazioni a sostegno della maternità percepite a qualsiasi titolo. Qualora l’importo dell’assegno dello Stato risulti superiore a quello delle prestazioni di maternità già percepite, la madre può fare richiesta per la quota differenziale.

La domanda di assegno va presentata all’Inps entro sei mesi dalla nascita.

L’assegno di maternità del Comune

Le mamme che non beneficiano di alcun trattamento economico di maternità possono chiedere, per ogni figlio nato, un assegno a carico dei Comuni. Per le nascite avvenute nel 2016, l’importo del beneficio è di 338,89 euro mensili, corrisposto per 5 mensilità pari a  1.694,45 euro.

Il diritto alla prestazione è subordinato ad un limite reddituale rilevato sulla base dell’indicatore della situazione economica (ISEE) della nucleo familiare della madre. Per l’anno 2016, il valore ISEE da non superare è di € 16.954,95.

La domanda va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla data del parto.