Lavori usuranti: novità per la pensione

lavori_usurantiIl nuovo anno si apre con importanti novità per i lavoratori addetti alle attività usuranti. La legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto modifiche al DLgs n.67 del 2011 finalizzate a garantire migliori condizioni per il pensionamento.

In particolare, ha previsto:

  • l’eliminazione delle “cd. finestre mobili” di 12 o 18 mesi tra la maturazione del requisito e la decorrenza di pensione;
  • il congelamento degli adeguamenti alla speranza di vita fino a fine dell’anno 2026;
  • la modifica del periodo minimo di attività usurante necessario per rientrare nella deroga;

Il bonus è riservato a particolari categorie di dipendenti: i lavoratori impegnati nelle mansioni indicate nel “Decreto Salvi” del 1999, i lavoratori notturni, gli addetti alla “linea catena” ed i conducenti di veicoli addetti a servizi pubblici di trasporto.

I lavoratori notturni impiegati per un numero di giorni lavorativi annui compresi tra 64 e 77 l’anno subiscono un incremento dei requisiti agevolati a seconda del numero di notti lavorate.

Per averne diritto

A partire dal 2017, per rientrare nella deroga occorre che il lavoratore abbia svolto una o più delle attività usuranti per:

  • almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, senza più il vincolo di impiego in attività usurante nell’anno di raggiungimento del requisito;

oppure per:

  • un numero di anni almeno pari alla metà dell’intera vita lavorativa.

 

Tabelle dei requisiti per l’accesso a pensione

Lavoratori dipendenti

 

 

Anno

Pensione anticipata requisiti ordinari Pensione anticipata lavori usuranti
Uomini Donne Quota (somma età e anzianità contributiva) Età anagrafica minima Requisito contributivo minimo
2015 42 e 6 mesi 41 e 6 mesi 97,3 61 e 3 mesi 35
2016 – 2018 42 e 10 mesi 41 e 10 mesi 97,6 61 e 7 mesi 35

 

Lavoratori autonomi

 

Anno

Pensione anticipata requisiti ordinari Pensione anticipata lavori usuranti
Uomini Donne Quota (somma età e anzianità contributiva) Età anagrafica minima Requisito contributivo minimo
2015 42 e 6 mesi 41 e 6 mesi 98,3 62 e 3 mesi 35
2016 – 2018 42 e 10 mesi 41 e 10 mesi 98,6 62 e 7 mesi 35

 

A differenza del passato, una volta perfezionata la quota, per il pensionamento non è più necessario attendere 12 o 18 mesi l’apertura della cd. “finestra”.

Attenzione ai termini !

Per l’anno 2017 la legge di Bilancio fissa due diversi termini di presentazione per le istanze di ammissione al beneficio:

il 1° marzo, per chi maturi i requisiti agevolati entro il 31/12/2017;

il 1° maggio per chi li maturerà nel corso del 2018.

La presentazione della domanda oltre termine non comporta la perdita del diritto alla pensione con i requisiti ridotti ma, in caso di suo accoglimento, lo spostamento della decorrenza della prestazione. Una volta ottenuto il riconoscimento del beneficio, rimane necessaria la presentazione della domanda di pensione.

Tramite i nostri uffici di patronato è possibile avere assistenza sia per l’istanza di ammissione al beneficio, sia per la domanda di pensione vera e propria.

Vieni a trovarci!