Lavoro domestico e contributi: la prima scadenza il 10 aprile

CONTRIBUTI_DOMESTICIDatori di lavoro domestici alla cassa per il pagamento dei contributi dei collaboratori domestici. Il 10 aprile scade il termine per il versamento dei contributi all’INPS relativi al primo trimestre 2016.

L’obbligo contributivo è in capo al datore di lavoro con l’instaurarsi del rapporto di lavoro a prescindere dal periodo di prova, dal numero delle ore lavorate e dal fatto che il lavoratore svolga servizio presso più famiglie.

I contributi con orario inferiore o superiore alle 24 ore

I contributi orari sono calcolati in modo diverso a seconda che il collaboratore familiare presti la propria attività lavorativa con orario inferiore o superiore alle 24 ore settimanali.

Se non supera le 24 ore il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione.

Se l’orario è di almeno 25 ore settimanali il contributo orario prescinde dalla retribuzione corrisposta ed è fisso per tutte le ore lavorate.

La retribuzione ed il contributo

La retribuzione presa a riferimento per individuare il contributo corrispondente comprende, oltre alla paga oraria concordata tra le parti, anche la tredicesima mensilità e l’eventuale indennità di vitto e alloggio, calcolate in misura oraria.

Il contributo previdenziale, che garantisce la copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, viene versato, oltre che per le ore di effettivo lavoro, anche per quelle di assenza comunque retribuite (malattia, ferie, festività, ecc).

A partire dall’anno 2013, per i soli rapporti di lavoro a tempo determinato, è previsto un contributo addizionale di finanziamento dell’ASpI, a carico del datore di lavoro, nella misura del 1,40%.

 Ogni tre mesi

ll versamento è trimestrale e deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento. La prossima scadenza per il pagamento dei contributi, relativi al 1° trimestre (gennaio-marzo), sarà dunque il 10 aprile prossimo.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la contribuzione va versata entro i 10 giorni successivi alla cessazione stessa. Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino MAV, utilizzando il circuito “Reti Amiche” (tabaccherie, sportelli bancari di Unicredit) o i servizi on-line sul sito dell’Inps, ecc..

Contestualmente al pagamento dei contributi Inps, il contratto collettivo di lavoro prevede l’obbligo per il datore di lavoro di versare il contributo aggiuntivo alla Cassa Colf che eroga prestazioni assistenziali alle parti in caso di malattia o infortunio del lavoratore. L’Inps agisce come intermediario acquisendo il contributo e riversandolo poi a Cassa Colf.

Deducibilità fiscale

I contributi versati sono deducibili, per la quota a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo di Euro 1.549,37. Tale deduzione si può sommare alla detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, per un importo massimo di 2.100,00 euro l’anno.

La detrazione può essere usufruita dal soggetto non autosufficiente o da un familiare che sostiene la spesa, purché il reddito complessivo non superi i 40.000 euro.

I contributi da versare

 

Retribuzione oraria effettiva Contributo orario per contratti a tempo indeterminato Contributo orario per contratti a termine
1 fascia fino a  €  7,88 €  1,39 di cui 0,35 a carico del lavoratore €  1,49 di cui 0,35 a carico del lavoratore
2 fascia oltre    € 7,88

fino a  €  9,59

 

€  1,57 di cui 0,40 a carico del lavoratore  €  1,68 di cui 0,40 a carico del lavoratore

 

3 fascia Oltre    € 9,59 €  1,91 di cui 0,48 a carico del lavoratore €  2,05 di cui 0,48 a carico del lavoratore
4 fascia Orario di lavoro con più di 24 ore sett.li €  1,01 di cui 0,25 a carico del lavoratore €  1,08 di cui 0,25 a carico del lavoratore