Le indennità per tubercolosi sono ancora attuali

Nel 2014 in Italia ci sono stati 3.600 i casi di tubercolosi e 290 decessi accertati. Si tratta, rispetto ad altre nazioni, di dati che attestano una bassa incidenza della malattia nel nostro Paese ma che, allo stesso tempo, confermano l’attualità – almeno sotto il profilo della tutela – delle indennità antitubercolari istituite nel 1935 e spesso ritenute, nell’opinione generale, ormai anacronistiche.

Per chi ha le 52 settimane di contributi

Possono beneficiare delle prestazioni per tubercolosi erogate dall’INPS i lavoratori dipendenti che, al momento dell’insorgere della malattia abbiano versato nella loro attività lavorativa almeno 52 contributi settimanali, i loro congiunti, i titolari di pensione diretta da lavoro ed i componenti del nucleo familiare.

Le indennità antitubercolari sono prestazioni concesse solo su domanda dall’Inps dopo l’accertamento dei requisiti contributivi e sanitari, le prestazioni sono diversificate a seconda della fase della malattia:

  • l’indennità giornaliera: corrisposta per i periodi di ricovero o di cura ambulatoriale, nel caso che il malato non abbia diritto all’intera retribuzione da parte del datore di lavoro. L’importo base della prestazione è di 13,14 euro giornalieri maggiorati in presenza di familiari a carico. Per i richiedenti che siano familiari di assicurato, pensionati ed i loro familiari la prestazione è ridotta a 6,57 euro giornaliere;
  • l’indennità post sanatoriale: erogata una volta cessato il ricovero o la cura ambulatoriale per stabilizzazione o guarigione clinica, a condizione che la loro durata sia di almeno 60 giorni, anche cumulativi. La prestazione è corrisposta per due anni per un importo giornaliero di 21,90 euro. L’indennità spetta anche nel caso in cui l’assistito lavori e percepisca la sua retribuzione in misura piena. Per i familiari dell’ assicurato, i pensionati ed i loro familiari la prestazione è ridotta a 10,95 euro giornaliere;
  • l’assegno di cura o sostentamento: erogato dopo il biennio di fruizione dell’indennità post sanatoriale, nell’ipotesi che, a causa della patologia, si accerti una riduzione di più della metà della capacità di guadagno del malato e che questo non percepisca la normale retribuzione a tempo pieno. L’assegno è pari ad 88, 37 euro mensili ed è rinnovabile di due anni in due anni senza limiti a condizione che permangano la condizioni economiche e sanitarie;

Per chi non ha le 52 settimane di contributi

I soggetti colpiti da tubercolosi ma non assicurati presso l’INPS, oppure non assistiti dall’Istituto per difetto delle 52 settimane di contribuzione, possono beneficiare delle medesime indennità rivolgendo apposita domanda alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.

La tubercolosi nel mondo

indennità_tbc