Maternità extra rapporto di lavoro e copertura previdenziale

La legge riserva alla madre gestante e lavoratrice dipendente un’attenzione particolare a tutela della sua salute e di quella del nascituro.

Obbligo di astensione dal lavoro

Il Testo Unico sulla maternità (D.lgs 151/2001) prevede, infatti, il divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre successivi alla nascita.

Si tratta della cosidetta maternità obbligatoria, la quale prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro, un trattamento economico a carico dell’INPS pari all’80% della retribuzione (salvo previsioni del CCNL più favorevoli) e la piena equiparazione ai fini stipendiali con i periodi lavorati, oltre alla copertura previdenziale.

L’indennità di maternità delle lavoratrici dipendenti

Il trattamento economico è riconosciuto alle lavoratrici in costanza di rapporto di lavoro ed in presenza di alcune specifiche circostanze anche a chi lo abbia perso da poco tempo e si trovi in determinate condizioni indicate dal TU (art. 24).

Contribuzione figurativa

I 5 mesi di congedo indennizzati, anche se non lavorati e senza versamento effettivo di contributi all’INPS, sono per legge pienamente utili sia per il diritto che per la misura della futura pensione perché coperti da contribuzione figurativa.

E quando la maternità è extra lavorativa?

In presenza di particolari condizioni il legislatore ha previsto l’estensione della copertura previdenziale anche alle nascite avvenute al di fuori del rapporto di lavoro (e non indennizzate).

La legge riconosce, infatti, la copertura figurativa per i 5 mesi corrispondenti a quello che sarebbe stato il congedo obbligatorio anche in favore delle madri che al momento del parto non prestavano attività lavorativa.

Condizione per l’accredito della maternità extra lavorativa è che le lavoratrici in questione siano iscritte all’INPS (comprese le gestioni ex ENPALS, INPDAP e Fondi Speciali) e che possano far valere, al momento della domanda, almeno 5 anni di contribuzione da lavoro dipendente.

Come ottenere l’accredito

L’accredito della maternità extra lavorativa avviene solo su domanda dell’interessata e corrisponde a 5 mesi figurativi (2 precedenti la data presunta del parto e 3 successivi).

La contribuzione figurativa da maternità si va a collocare esattamente nel periodo di riferimento, salvo che questo non sia già coperto con contributi di altra natura.

La richiesta di accredito può essere esercitata in ogni momento, a condizione che si possano far valere almeno 5 anni di lavoro dipendente. Non è necessario che al momento della domanda la richiedente sia in attività da lavoro dipendente; stando così le cose, anche una lavoratrice autonoma o una disoccupata hanno facoltà di chiedere all’INPS la contribuzione mancante a condizione che abbiano perfezionato il requisito contributivo prescritto.

Se non hai chiesto l’accredito?

L’accredito può essere richiesto anche da lavoratrici in pensione (dopo il 27 aprile 2001) al fine di avere un ricalcolo dell’assegno maggiorato dei contributi aggiuntivi.