Pensione di reversibilità e unioni civili

quesitoLo scorso 3 settembre ho contratto unione civile con il mio compagno di sempre, Bruno. Lui però ha subito un tragico incidente stradale ed è morto il 28 novembre u.s.. Bruno era in pensione da un paio di anni, non è mai stato sposato e non ha figli. Posso ottenere la pensione di reversibilità? In che misura?

Con l’unione civile si acquisiscono anche i diritti previdenziali e successori. Pertanto lei può inoltrare all’INPS la domanda di pensione ai superstiti e potrà mantenerne la titolarità fino a che non contrarrà una nuova unione civile o matrimonio.

La quota di reversibilità sarà pari al 60% della pensione del defunto, salvo l’applicazione delle riduzioni legate al possesso dei redditi personali (tabella F L. 335/95).

I redditi da prendere in considerazione, al fine di verificare la cumulabilità, sono tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi i redditi derivanti dalla casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, dell’importo della pensione ai superstiti sulla quale dovrebbe essere applicata la riduzione e dell’importo di eventuali altre pensioni ai superstiti, comprese quelle erogate da stati esteri.

SOGLIE REDDITUALI

(Trattamento minimo: 501,89 euro ANNO 2016)

RIDUZIONE PERCENTUALE

riduzione percentuale

Reddito superiore a 3 volte

il trattamento minimo annuo Inps

25%
Reddito superiore a 4 volte

il trattamento minimo annuo Inps

40%
Reddito superiore a 5 volte

il trattamento minimo annuo Inps

50%

Vedi Messaggio Inps n. 5171, 21 dicembre 2016

 

La Legge 76/2016

Con la Legge 76/2016, in vigore dal 5 giugno scorso, sono stati attribuiti alcuni diritti alle “convivenze di fatto stabilizzate” ed è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’Unione civile.

L’unione civile si costituisce tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione resa di fronte all’ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, la norma ha stabilito che tutte le disposizioni di legge che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

La norma non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente Legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.