Pensione esodati, settima salvaguardia: domande entro il 1° marzo 2016

salvaguardiaLa domanda di ammissione alla salvaguardia dovrà essere presentata entro il 1° marzo 2016 all’Inps o alla Direzione Territoriale del lavoro, a seconda dei casi. Il requisito basilare è che la data di pensionamento, calcolata con le vecchie leggi, si ponga prima del 6 gennaio 2017.

Dopo il “ciclone” della legge Monti-Fornero che ha allontanato le opportunità pensionistiche alla totalità della popolazione, una serie di “salvagenti” ha condotto a un approdo sicuro alcune categorie di lavoratori, mantenendo per loro le vecchie norme di accesso alla pensione.

Sono le salvaguardie pensionistiche, spesso non conosciute e di non facilissima individuazione, ma utili a cambiare la vita di molte persone. La settima salvaguardia coinvolge circa 26.300 potenziali fruitori.

Poter beneficiare della “salvaguardia” significa rientrare in quelle 26.300 persone e così anticipare di diversi anni l’età del pensionamento. Vale la pena affrontare la questione con tutta la cura del caso, serve una consulenza personalizzata, un’assistenza completa.

La settima salvaguardia in sintesi

Punto primo: la data di pensionamento, calcolata con le vecchie leggi, deve porsi prima del 6 gennaio 2017.

Verificato questo requisito, la “salvaguardia” si applica ad alcune categorie :

  1. lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile;
  2. lavoratori autorizzati ai versamenti volontari;
  3. lavoratori cessati tra il 2007 e il 2012;
  4. lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave nel 2011;
  5. lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato tra il 2007 e il 2012.

Non è finita qui! Per chi rientra in queste categorie bisogna poi verificare a seconda delle diverse casistiche ulteriori requisiti (ad es. data di cessazione, data di stipula di accordi sindacali, data di perfezionamento dei requisiti, sussistenza di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo o di situazioni di risoluzione unilaterale, versamento di contributi volontari, svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato, ecc.).

Inoltre la legge dà possibilità, in alcuni casi, di completare il requisito con un tardivo versamento volontario, anche al di fuori delle normali scadenze.

Le pensioni liquidate con queste salvaguardie non possono avere decorrenze anteriori al gennaio 2016.

Il primo passo?

La materia è complessa con molte variabili, è opportuno quanto mai affidarsi a mani esperte, far analizzare la propria posizione per fare il punto della situazione e avere un quadro d’insieme completo.

In Italia le novità in materia di pensioni non terminano mai, conoscerle significa arrivare preparati, fare le giuste scelte e cogliere delle opportunità.