Pensioni 2017: è arrivata l’ottava salvaguardia

Per l’ottava volta nell’ultimo quinquennio, il Governo ha stanziato fondi per consentire a lavoratori in condizioni sfavorevoli di avere liquidata la pensione sulla base del raggiungimento dei vecchi requisiti.

È importante capire bene a chi si rivolge questa salvaguardia, che molti affermano essere l’ultima.

Categorie di salvaguardati

  1. Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edili (TSE)
  2. Autorizzati ai versamenti volontari entro il 4/12/2011 con almeno 1 contributo volontario accreditato alla data del 6/12/2011
  3. Autorizzati ai versamenti volontari entro il 4/12/2011 senza alcun contributo volontario accreditato alla data del 6/12/2011
  4. Lavoratori cosiddetti “esodati” cessati per accordo individuale, collettivo con incentivo o per risoluzione unilaterale
  5. Lavoratori in congedo straordinario per assistere figlio disabile nel 2011
  6. Lavoratori a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato, cessati per scadenza contratto

La domanda è necessaria

È necessario inoltrare apposita domanda di ammissione al beneficio da inoltrare all’INPS o alla DTL, a seconda della categoria di appartenenza, entro il 2 marzo 2017.

Devono inoltrare domanda:

All’INPS gli appartenenti alle categorie di cui ai punti 1,2 e 3

Alla DTL gli appartenenti alle categorie di cui ai punti: 4, 5 e 6

Requisiti per categoria

1. LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA’ O IN TRATTAMENTO SPECIALE EDILI (TSE)
L. 232/2016 Condizioni da rispettare
art. 1, c. 214, lett. a)
  • Essere stati collocati in mobilità o in trattamento speciale edile sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 31 dicembre 2011 sia in sede governativa che non governativa
  • Essere stati collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, da aziende cessate o interessate dall’attivazione, precedente alla data di licenziamento, di una delle procedure concorsuali
  • Aver cessato il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014
  • Perfezionare i previgenti requisiti di accesso al pensionamento entro 36 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contribuzione volontaria

 

2. LAVORATORI AUTORIZZATI AI VERSAMENTI VOLONTARI ENTRO IL 4/12/2011 CON ALMENO 1 CONTRIBUTO VOLONTARIO ACCREDITATO ALLA DATA DEL 6/12/2011

L. 232/2016 Condizioni da rispettare Decorrenza
art. 1, c. 214, lett. b)
  • Essere in possesso di un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011
 

Entro il 6 gennaio 2019;

 

  • Non aver prestato dopo il 4 dicembre 2011 un’attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

 

3. LAVORATORI AUTORIZZATI AI VERSAMENTI VOLONTARI ENTRO IL 4/12/2011 SENZA ALCUN CONTRIBUTO VOLONTARIO ACCREDITATO ALLA DATA DEL 6/12/2011

L. 232/2016 Condizioni da rispettare Decorrenza
art. 1, c. 214, lett. c)
  • Nel periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 deve risultare accreditato un contributo derivante da effettiva attività lavorativa
 

Entro il 6 gennaio 2018;

 

  • Alla data del 30 novembre 2013 non deve essere in corso lo svolgimento di un’attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

 

4. LAVORATORI COSIDDETTI “ESODATI” CESSATI PER ACCORDO INDIVIDUALE, COLLETTIVO CON INCENTIVO O PER RISOLUZIONE UNILATERALE

L. 232/2016 Condizioni da rispettare Decorrenza
art. 1, c. 214, lett. d)

 

 

 

Cessati entro il 30 giugno 2012 con accordo individuale o collettivo di incentivo all’esodo Entro il 6 gennaio 2019
  • la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta entro il 30 giugno 2012;
  • l’accordo collettivo in base al quale è stato risolto il rapporto di lavoro sia intervenuto entro il 31.12.2011 (tale condizione non è prevista nei casi di accordo individuale);
  • non ci sia stata, dopo il 30 giugno 2012, la ripresa di un’attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 con accordo individuale o collettivo di incentivo all’esodo
  • la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta tra il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012;
  • l’accordo collettivo in base al quale è stato risolto il rapporto di lavoro sia intervenuto entro il 31.12.2011 (tale condizione non è prevista nei casi di accordo individuale);
  • non ci sia stata, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la ripresa di un’attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Cessati per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
  • aver cessato il rapporto di lavoro a seguito di risoluzione unilaterale in una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;
  • non aver prestato, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un’attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

5. LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO O IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO, CESSATI PER SCADENZA CONTRATTO

L. 232/2016 Condizioni da rispettare Decorrenza
art. 1, c. 214, lett. f)
  • La cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;
 

 

Entro il 6 gennaio 2018;

 

  • Non abbiano prestato, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un’attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
  • Esclusi stagionali e lavoratori agricoli