Per l’ottava volta nell’ultimo quinquennio, il Governo ha stanziato fondi per consentire a lavoratori in condizioni sfavorevoli di avere liquidata la pensione sulla base del raggiungimento dei vecchi requisiti.
È importante capire bene a chi si rivolge questa salvaguardia, che molti affermano essere l’ultima.
Categorie di salvaguardati
- Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edili (TSE)
- Autorizzati ai versamenti volontari entro il 4/12/2011 con almeno 1 contributo volontario accreditato alla data del 6/12/2011
- Autorizzati ai versamenti volontari entro il 4/12/2011 senza alcun contributo volontario accreditato alla data del 6/12/2011
- Lavoratori cosiddetti “esodati” cessati per accordo individuale, collettivo con incentivo o per risoluzione unilaterale
- Lavoratori in congedo straordinario per assistere figlio disabile nel 2011
- Lavoratori a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato, cessati per scadenza contratto
La domanda è necessaria
È necessario inoltrare apposita domanda di ammissione al beneficio da inoltrare all’INPS o alla DTL, a seconda della categoria di appartenenza, entro il 2 marzo 2017.
Devono inoltrare domanda:
All’INPS gli appartenenti alle categorie di cui ai punti 1,2 e 3
Alla DTL gli appartenenti alle categorie di cui ai punti: 4, 5 e 6
Requisiti per categoria
1. LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA’ O IN TRATTAMENTO SPECIALE EDILI (TSE)
L. 232/2016 | Condizioni da rispettare |
art. 1, c. 214, lett. a) |
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2. LAVORATORI AUTORIZZATI AI VERSAMENTI VOLONTARI ENTRO IL 4/12/2011 CON ALMENO 1 CONTRIBUTO VOLONTARIO ACCREDITATO ALLA DATA DEL 6/12/2011
L. 232/2016 | Condizioni da rispettare | Decorrenza |
art. 1, c. 214, lett. b) |
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Entro il 6 gennaio 2019;
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3. LAVORATORI AUTORIZZATI AI VERSAMENTI VOLONTARI ENTRO IL 4/12/2011 SENZA ALCUN CONTRIBUTO VOLONTARIO ACCREDITATO ALLA DATA DEL 6/12/2011
L. 232/2016 | Condizioni da rispettare | Decorrenza |
art. 1, c. 214, lett. c) |
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Entro il 6 gennaio 2018;
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4. LAVORATORI COSIDDETTI “ESODATI” CESSATI PER ACCORDO INDIVIDUALE, COLLETTIVO CON INCENTIVO O PER RISOLUZIONE UNILATERALE
L. 232/2016 | Condizioni da rispettare | Decorrenza |
art. 1, c. 214, lett. d)
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Cessati entro il 30 giugno 2012 con accordo individuale o collettivo di incentivo all’esodo | Entro il 6 gennaio 2019 |
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Cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 con accordo individuale o collettivo di incentivo all’esodo | ||
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Cessati per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro | ||
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5. LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO O IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO, CESSATI PER SCADENZA CONTRATTO
L. 232/2016 | Condizioni da rispettare | Decorrenza |
art. 1, c. 214, lett. f) |
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Entro il 6 gennaio 2018;
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