Riscatto laurea e maternità facoltativa: ora è possibile

laurea_maternitaNella vita, lo sappiamo bene, ci vuole sempre un sacco di pazienza. Sono stati necessari 15 anni per modificare una “svista”, ora la possibilità di riscatto della laurea e della maternità facoltativa può essere esercitata senza dover scegliere una delle due, possono stare insieme.

Una novità da non trascurare, con notevoli benefici anche futuri, si tratta di verificare caso per caso ed analizzare la propria posizione contributiva. Questo potrebbe voler dire andare in pensione prima o beneficiare di una determinata norma in virtù dei contributi versati ad una certa data.

Meglio fare il punto e affidarsi a mani esperte, serve una consulenza personalizzata.

Una cancellazione attesa

La Legge di Stabilità 2016 ha risolto un’annosa questione normativa che, sino a dicembre scorso, ha impedito ai genitori lavoratori dipendenti di poter riscattare i periodi di studio universitario ed i periodi corrispondenti al congedo parentale al di fuori della attività lavorativa, obbligandoli a dover optare per una sola delle due facoltà di riscatto.

Nel 1992 la Riforma Amato aveva previsto per i lavoratori e le lavoratrici la possibilità di riscattare, nella misura massima di cinque anni, i periodi di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, stabilendone la incumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

Nel 2001 il Testo Unico sulla Maternità ha confermato tale facoltà di riscatto, cancellando tutte le previsioni del 1992, tranne quella che ne prevedeva la incumulabilità.

La mancata cancellazione ha comportato secondo l’interpretazione dell’INPS e dei Ministeri competenti la “sopravvivenza” della previsione di divieto di cumulo.

Finalmente la Legge di Stabilità 2016 è intervenuta eliminando la norma in questione, per cui dal 1 gennaio 2016 le due ipotesi di riscatto possono essere esercitate senza che l’esito di una abbia effetti preclusivi sull’altra.

Nuove possibilità si aprono

Quanto successo, ha importanti ricadute pratiche: con il regime di incumulabilità l’esercizio di una delle due facoltà di riscatto escludeva la lavoratrice dalla possibilità di avvalersi dell’altra, indipendentemente dall’entità dei periodi riscattabili e della loro collocazione temporale.

Gli effetti non sono di poco conto: si pensi alla possibilità di anticipare un diritto a pensione avvalendosi di un secondo riscatto o ai casi in cui brevi periodi siano determinanti per rientrare nei 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 con un calcolo della pensione retributivo fino al 31.12.2011.

Rimane da capire

Riguardo alla definizione delle domande di riscatto ancora giacenti ed alla presentazione di nuove domande, si è in attesa che l’INPS fornisca istruzioni operative alle proprie sedi.