Se la colf si ammala non può lavorare

colf_malattiaCosa fare e come comportarsi quando la colf o badante non può lavorare perché malata.

Colf e badanti sono obbligate ad avvertire per tempo il datore di lavoro, ovvero entro l’orario previsto per l’inizio del lavoro, salvo cause di forza maggiore.

  • La collaboratrice domestica non convivente:
    dovrà comprovare la malattia con certificato medico rilasciato entro il giorno successivo dall’inizio della malattia. Il certificato dovrà essere consegnato a mano o inviato tramite raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal suo rilascio.
  • La collaboratrice domestica convivente:
    non è invece obbligata all’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo del certificato se la malattia interviene durante le ferie o nei periodi in cui il lavoratore non è presente in casa del datore di lavoro.

Il periodo di comporto

Colf e badanti, in caso di assenze per malattia, mantengono il posto di lavoro per i seguenti periodi:

Anzianità di servizio

Periodo di comporto
Inferiore a 6 mesi 10 giorni
Tra i 6 mesi ed i 2 anni 45 giorni
Superiore ai 2 anni 180 giorni

 

I termini aumentano del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dall’ASL competente.

Se la collaboratrice supera il periodo di comporto, perde il diritto alla conservazione del posto di lavoro e, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giusta causa.

I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell’anno solare dall’evento.

 La retribuzione

I lavoratori domestici non hanno diritto all’indennità di malattia erogata dall’INPS.

Il datore di lavoro domestico è tenuto a retribuire il lavoratore malato per un numero massimo di giorni, trascorsi i quali al lavoratore non spetta nulla.

Anche in questo caso il numero di giorni retribuiti varia al variare dell’anzianità di servizio all’insorgere dell’evento e viene valutata su base annua.

Anzianità di servizio

Giorni retribuiti nell’anno
nferiore a 6 mesi 8 giorni
Tra i 6 mesi ed i 2 anni 10 giorni
Superiore ai 2 anni 15 giorni

 

In tutti i casi, per i primi 3 giorni la retribuzione dovuta è pari al 50%, dal 4° in poi per intero.

Al personale domestico che usufruisce normalmente per contratto di vitto ed alloggio, qualora durante la malattia non sia né degente in ospedale né presso il domicilio del datore di lavoro, gli spetterà anche la quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio.

 Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerarsi giusta causa di licenziamento del lavoratore.