Tutti i benefici Legge 104 validi fino a nuova revisione

nuova-revisione104Tutti gli effetti dei verbali di invalidità civile e di handicap sono prorogati oltre il termine per la revisione, dando così la possibilità ai cittadini di fruire dei benefici fino al giorno della definizione del nuovo iter sanitario di revisione.

Prima della L.114/2014, in vigore da agosto 2014, il lavoratore, già autorizzato dall’INPS alla fruizione dei benefici correlati alla disabilità grave, non poteva continuare a fruirne nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale e il completamento dell’ iter sanitario di revisione.

Oggi la procedura di revisione viene attivata direttamente dall’INPS e non dall’invalido in stato di handicap grave.

E per i permessi?

Per quanto riguarda la fruizione dei permessi mensili/orari giornalieri per il lavoratore disabile non serve più una nuova domanda di autorizzazione.

Dall’esito della visita di revisione possono derivare diverse circostanze i cui effetti saranno tempestivamente comunicati dall’Istituto al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro.

Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave:

  • il disabile, il titolare dei permessi ed il datore di lavoro ricevono una comunicazione che conferma gli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciata in base al verbale rivedibile;
  • il lavoratore titolare dei permessi non deve presentare una nuova domanda, salvo non cambi datore di lavoro o modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (part time/ tempo pieno).

Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave:

  • il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro ricevono una comunicazione che indica la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.

Gli altri benefici

Gli altri benefici sono:

  • prolungamento congedo parentale (art. 33, c. 1 Dlgs 151/01)
  • riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale (art. 33, c. 2 e 42, c. 1, Dlgs 151/01),
  • congedo straordinario (art. 42, c. 5, Dlgs 151/01)

Il verbale di handicap grave mantiene la validità per fruire degli altri benefici ma serve una nuova domanda di autorizzazione. Dopodichè, l’INPS invia al fruitore del beneficio e al datore di lavoro un’autorizzazione, con la precisazione che il titolare dei benefici sarà tenuto alla restituzione delle prestazioni che a conclusione dell’iter sanitario di revisione risultassero indebite.

Se la visita di revisione si conclude con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, saranno recuperate le prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale, con conseguente invio delle lettere di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

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