Un’altra estate calda per le pensioni, ma cosa porterà?

novita_pensioni_estate2016I mesi estivi sono stati spesso forieri di novità in materia pensionistica: basti pensare alla legge 335 dell’ 8 agosto 1995, o alle più recenti L. 122/2010, L. 111/2011 e 148/2011.

Sarà così anche per il 2016?

Governo e Sindacati stanno continuando il tavolo di discussione iniziato nei mesi scorsi, sembra che si voglia arrivare ad una ipotesi di riforma pensioni. Nelle prossime settimane dovrebbero essere allo studio: l’APE (prestito pensionistico), benefici per lavoratori precoci, lavori usuranti, proroga opzione donna, modifiche in materia di oneri di ricongiunzione.

Non va dimenticato poi che l’onorevole Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro della Camera, il 10 giugno u.s. ha depositato il disegno di legge contenente l’8° salvaguardia.

Senza dimenticare che sono comunque allo studio gli altri disegni di legge (DDL) di riforma: quota 100, interventi per chi assiste familiari disabili, ecc. già da tempo depositati.

In attesa del prossimo incontro Governo-Sindacati, leggiamo insieme i principali punti del DDL 3893: 8° salvaguardia.

A quanti esodati si rivolgerà?

Se approvata, continueranno ad applicarsi le vecchie regole di accesso alle pensioni, per:

Numero Tipologia salvaguardati Condizioni principali
6.800  

  • Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011.
  • Nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali (es. fallimento, concordato preventivo, ecc.), attivate entro il 31 dicembre 2011.
 

Cessazione entro il 31/12/2014.

 

Perfezionamento vecchi requisiti:

  • Entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.
  • Mediante il versamenti volontari, entro 36 mesi dalla fine dell’indennità / trattamento.
25.200
  • Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari anteriormente al 4 dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lett. a), L. 147/2013).
  • Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (art. 1, c. 194, lett. b), L. 147/2013).
  • Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (art. 1, c. 194, lett. c), L. 147/2013).
  • Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lett. d), L. 147/2013).
  • Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari anteriormente al 4 dicembre 2011, anche senza contributi volontari accreditati entro 6/12/2011. (art. 1, c. 194, lett. f), L. 147/2013).
  • Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.
  • Lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, dlgs 151/2001 (Art. 24, c. 14 ter, dl 201/2011).
 

 

 

Perfezionamento vecchi requisiti:

  • Entro il 31/12/2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.