L’indennità di frequenza è una prestazione economica che ha l’obiettivo di fornire un sostegno alle famiglie di minori invalidi che devono far fronte ai costi necessari per la frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.
Quando si presenta la domanda di Assegno al Nucleo Familiare (ANF), il reddito derivante dall’indennità di frequenza non va indicato, perché è escluso dalla determinazione del reddito familiare necessario per poter ottenere il diritto all’assegno.
Oltre a questo, ci sono altri redditi che non vengono considerati quando viene valutata la domanda di ANF, per cui non è necessario inserirli nella domanda.
Di seguito la lista:
– gli arretrati di Cig riferiti ad anni precedenti a quello dell’erogazione;
– i T.F.R. comunque denominati e le relative anticipazioni;
– le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
– le pensioni di guerra;
– tutte le indennità di accompagnamento (per i ciechi totali e parziali, per gli inabili totali anche minori, per i sordi);
– le indennità di frequenza ai minori;
– l’assegno di accompagnamento erogato dall’Inps ai pensionati di inabilità;
– gli assegni di super invalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
– le pensioni privilegiate tabellari;
– gli indennizzi previsti per danni causati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati (Legge 210/92);
– le maggiorazioni sociali ed i trattamenti di famiglia.