Lavoro – Patronato Acli https://www.patronato.acli.it Thu, 09 Apr 2026 15:49:07 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.24 https://www.patronato.acli.it/wp-content/uploads/2017/11/Logo_favicon32-1.png Lavoro – Patronato Acli https://www.patronato.acli.it 32 32 PENSIONE COMPLEMENTARE, FONDO PENSIONE E NUOVA ASSUNZIONE: LE NOVITÀ DAL 2026 https://www.patronato.acli.it/pensione-complementare/ Thu, 14 May 2026 09:00:39 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=42581

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 in materia di previdenza complementare riguardano anche i lavoratori che alla data di entrata in vigore avevano già avuto altre precedenti esperienze lavorative.

La normativa prevede che in occasione di una nuova assunzione il datore di lavoro abbia l’obbligo di verificare se il lavoratore che sta per assumere abbia già avuto precedenti esperienze e se abbia in passato aderito o meno ad un fondo di previdenza complementare.

Ciò per evitare che chi aderisce alla previdenza complementare in un rapporto di lavoro, opti per la scelta contraria nel rapporto di lavoro successivo generando confusione oltre che una situazione di illeggittimità.

Dal 1 luglio 2026 Il datore di lavoro è tenuto a verificare queste circostanze e consegnare un’informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare.

Qualora il lavoratore avesse in passato aderito a una forma pensionistica complementare, avrà a disposizione 60 giorni dalla data di assunzione per esprimersi ed indicare a quale conferire il TFR maturando da tale data. (se mantenere lo stesso fondo oppure sceglierne un altro).

Nel caso di lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 (c.d. “vecchi iscritti”) per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, qualora non vogliano devolvere l’intero proprio TFR maturando, potranno comunicare nello stesso termine di 60 giorni la volontà di conferimento del TFR in misura non inferiore al 50 per cento.

A partire dal 1 luglio 2026, se vieni assunto e hai già avuto esperienze lavorative aderendo ad un fondo di previdenza complementare il Patronato Acli è a tua disposizione per offrirti un’informazione e assistenza personalizzata, aiutarti a verificare la tua situazione nonché ad orientarti circa la scelta del fondo pensione più confacente alle tue esigenze.

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COME RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE UNICA INAIL 2026 RIFERITA AI REDDITI PERCEPITI NEL 2025 https://www.patronato.acli.it/certificazione-unica/ Thu, 16 Apr 2026 09:00:18 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=42540

La campagna fiscale 2026 è iniziata e coloro che nel corso del 2025 hanno ricevuto delle somme soggette a tassazione, e quindi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, devono acquisire tutte le certificazioni attestanti tali redditi.

In ambito Inail, normalmente, le somme percepite, avendo natura risarcitoria, non sono soggette a tassazione fiscale, tranne laddove si verifichi l’assenza dall’attività lavorativa a seguito di infortunio o malattia professionale (situazione più rara in questo secondo caso).

Per i periodi di assenza dal lavoro, infatti, l’Inail eroga l’indennità per inabilità temporanea assoluta, un reddito che di fatto sostituisce la retribuzione e quindi ne subisce il medesimo trattamento fiscale. Pertanto, si rende necessario acquisire la Certificazione Unica da parte dell’Inail.

 

Dal 16 marzo 2026, l’Inail ha reso disponibile la Certificazione Unica, che può essere richiesta attraverso i seguenti canali:

  • Direttamente dal portale Inail o attraverso l’App Inail, accedendo con il proprio Spid personale, con la Carta d’Identità elettronica o con la Carta Nazionale dei Servizi;
  • Tramite Caf convenzionati (il cui elenco è disponibile sul sito Inail)
  • Attraverso il Contact Center dell’Inail 06.6001.

Come sopra accennato, invece, in presenza di ulteriori prestazioni economiche ricevute dall’Inail, come ad esempio gli indennizzi del danno biologico o le rendite mensili, non essendo soggetti a tassazione, non devono essere dichiarati al Fisco.

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INFORTUNIO SUL LAVORO: COME TUTELARE I TUOI DIRITTI https://www.patronato.acli.it/infortunio-sul-lavoro-2/ Thu, 19 Mar 2026 10:00:35 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=42308 Si parla di infortunio sul lavoro quando un danno alla salute (lesione) è causato da un evento improvviso (causa violenta) che si verifica in occasione di lavoro. Con l’espressione “occasione di lavoro” s’intende non solo tutto ciò che riguarda l’attività lavorativa in senso stretto, ma anche ciò che è obbligatoriamente connesso con essa (pensiamo agli infortuni in itinere che si possono verificare nel tragitto tra abitazione e luogo di lavoro, oppure a eventi che possono accadere durante le pause “fisiologiche”, ovvero situazioni particolari, comunque legate all’attività lavorativa, come risse, rapine o aggressioni, ecc.).

Più in generale, può trattarsi di una caduta, un taglio, uno schiacciamento, una distorsione, un colpo ricevuto, una bruciatura, una reazione dal contatto con una sostanza nociva, un’infezione da parassiti o batteri (come non pensare ai contagi in ambito lavorativo da Covid 19?), uno sforzo “eccezionale”, e molto altro ancora.

E’ fondamentale, nel momento in cui si verifica un infortunio, rivolgersi al Pronto Soccorso o al proprio medico e fin da subito comunicare chiaramente che si è trattato di un infortunio sul lavoro, spiegando con precisione la dinamica. Sottovalutare la cosa o “resistere” per non creare problemi è un errore che può costare caro, sia per la propria salute che per la tutela dei propri diritti.

Il secondo passaggio consiste nel consegnare tempestivamente il primo certificato di infortunio al datore di lavoro. Un ritardo nell’invio del certificato può comportare la perdita del diritto all’indennità sostitutiva della retribuzione per i giorni precedenti a quello in cui il certificato giunge al datore di lavoro.

È essenziale anche conservare con cura la documentazione: certificati medici, referti, eventuali documenti di lavoro. Possono risultare importanti anche eventuali testimonianze di colleghi o altre persone presenti al momento dell’infortunio; infatti, in caso di “contestazioni” riguardanti l’occasione di lavoro, può diventare necessario dover documentare l’accaduto. Una descrizione errata dei fatti, un ritardo nelle comunicazioni o documenti incompleti possono compromettere il riconoscimento del caso da parte dell’Inail e quindi l’impossibilità ad accedere alle tutele previste.

Anche per questi motivi, conviene rivolgersi prima possibile al Patronato ACLI (e non solo dopo che l’infortunio si è chiuso), L’assistenza degli operatori e dei medici legali del Patronato ACLI consente di gestire la pratica in modo corretto fin dall’inizio, evitando errori e tutelando i propri diritti.

Il riconoscimento del caso da parte dell’Inail comporta l’attivazione di tutte le prestazioni previste dalla normativa: l’indennità per inabilità temporanea assoluta (sostitutiva della retribuzione), le esenzioni dal ticket, i rimborsi di spese e cure sanitarie, la fornitura di protesi e ausili e infine, in caso di danni permanenti, gli indennizzi economici che variano in base alla percentuale di danno riconosciuto (da un importo una tantum ad una rendita mensile).

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Massimo Calestani

 

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L’ASSENZA INGIUSTIFICATA PROLUNGATA DEL LAVORATORE EQUIVALE A DIMISSIONI https://www.patronato.acli.it/assenza-ingiustificata/ Thu, 26 Feb 2026 08:00:27 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=42256

A partire dal 2025 le assenze ingiustificate per un periodo di 15 giorni o per il periodo stabilito dal contratto collettivo possono comportare la conclusione del rapporto di lavoro.

Generalmente un lavoratore o una lavoratrice possono recedere dal rapporto di lavoro in modo unilaterale, dandone comunicazione al datore di lavoro e rispettando il preavviso stabilito dal contratto collettivo.

Nella gran parte dei casi le dimissioni devono essere presentate seguendo una procedura telematica. Rimangono escluse da questo obbligo alcune fattispecie elencate dalla legge, come per esempio le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova o quelle dei lavoratori domestici.

 

 

Sono considerate dimissioni per fatti concludenti, quelle conseguenti ad un’assenza ingiustificata sul posto di lavoro per 15 giorni lavorativi o per un periodo stabilito dal contratto collettivo (se superiore). Non si tratta di un procedimento automatico, ma la legge stabilisce che trascorso tale periodo, il datore di lavoro che intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro, può inoltrare una comunicazione in tal senso all’Ispettorato del Lavoro.

La cessazione per protratta assenza ingiustificata non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Per un approfondimento o per una consulenza approfondita sul tema è possibile fissare un appuntamento in una delle nostre sedi: Trova la sede più vicina.

 

Alberto Meli
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PRIMO LAVORO? SCOPRI COME LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PUÒ CAMBIARE IL TUO DOMANI https://www.patronato.acli.it/primo-lavoro/ Tue, 10 Feb 2026 10:00:01 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=42053 Una delle novità introdotte con la legge di Bilancio 2026 riguarda i lavoratori che saranno assunti da aziende private per la prima volta dal 1° luglio 2026. La novità riguarda l’adesione automatica alla previdenza complementare in favore del fondo pensionistico collettivo previsto dai contratti e dagli accordi collettivi o in mancanza al Fondo Cometa, individuato dalla legge come fondo forma pensionistica residuale.

Adesione automatica 

L’adesione automatica prevede la destinazione dell’intero trattamento di fine rapporto, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e della quota del lavoratore, a differenza del precedente meccanismo di silenzio – assenso limitato alla sola quota TFR.

Entro 60 giorni 

Se il lavoratore che ha aderito automaticamente non è intenzionato a mantenere detta adesione, entro 60 giorni potrà comunicarlo al datore di lavoro, rinunciarvi valutando se modificare il fondo di previdenza complementare oppure decidere di mantenere il TFR in azienda. Sempre entro il termine di 60 il lavoratore di prima assunzione potrà decidere di modificare la percentuale di TFR destinata al fondo. (per i CCNL che prevedono percentuali inferiori al 100%)

La legge di Bilancio 2026 prevede poi che il TFR dei lavoratori silenti ossia coloro per i quali opera il meccanismo dell’adesione automatica sia destinato non più al comparto garantito ma a comparti caratterizzati da differenti profili di rischio –rendimento in considerazione del l’età dell’aderente e dell’orizzonte temporale dell’investimento rispetto alla data di uscita in cui si acquisisce il diritto a pensione.

Consulenza previdenziale 

Se sei un lavoratore che si avvicina alla prima assunzione il Patronato Acli è a tua disposizione per offrirti una informazione e assistenza personalizzata e aiutarti a verificare la tua situazione lavorativa e contrattuale. 

Contattaci per conoscere i tuoi diritti: informarti su ciò che ti spetta e sulle opzioni disponibili è il primo passo per costruire il tuo futuro previdenziale: Trova la sede più vicina

 

Paola Iannuzzi
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LAVORATORI ONCOLOGICI, CRONICI E INVALIDI: NUOVE TUTELE DAL 2026 https://www.patronato.acli.it/lavoratori-oncologici/ Tue, 03 Feb 2026 10:00:02 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=42041

Per i lavoratori malati oncologici o con patologie invalidanti o croniche sono previsti ora un congedo straordinario fino a 24 mesi, 10 ore annue aggiuntive di permessi retribuiti, oltre alla priorità nell’accesso al lavoro agile.

La legge 106 del 2025 ha rafforzato a partite dal 1° gennaio 2026 le tutele previste per i lavoratori malati oncologici o con patologie invalidanti o croniche con invalidità superiore al 74%. In particolare, in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa nazionale e alle prescrizioni dei diversi contratti collettivi, sono ora previsti:

 

 

  • Dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi e cure mediche frequenti. Le ore di permesso sono aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi e sono subordinate a prescrizione del medico curante o dello specialista. Per tali permessi è prevista l’indennità economica secondo le regole del trattamento di malattia.

 

  • Un congedo straordinario non retribuito per un periodo massimo di 24 mesi, anche frazionato.

Il congedo è previsto per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato ed è subordinato all’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata, retribuita o non retribuita, spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo.

 

  • Priorità nell’accesso allo smart working. Al termine del periodo di congedo straordinario, ove la prestazione lo consenta, il lavoratore ha diritto ad accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile.

 

Per una consulenza approfondita e per ottenere un supporto per la presentazione della domanda, il Patronato ACLI è a tua disposizione, Trova la sede a te più vicina

 

Alberto Meli
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FREQUENTI L’UNIVERSITÀ E FAI LA BABY-SITTER PER PAGARTI GLI STUDI? https://www.patronato.acli.it/universita-babysitter/ Wed, 07 Jan 2026 10:00:48 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=41433

 

Questo lavoro è molto comune tra chi studia e cerca un impiego part-time, senza rinunciare all’università. Se anche tu fai la baby-sitter, devi sapere che hai diritto a un regolare contratto, a una retribuzione minima garantita dal contratto collettivo nazionale e al versamento dei contributi INPS.

Il contratto collettivo ti inquadra nel livello B Super: oltre alla cura, sorveglianza e intrattenimento dei bambini, potresti occuparti anche della preparazione dei pasti e della pulizia della casa in cui lavori.
Se il bambino che assisti ha meno di 6 anni, hai diritto a un’indennità aggiuntiva alla tua retribuzione minima.

 

Il diritto allo studio: le ore di permesso sono retribuite? 

Il contratto collettivo tutela il tuo diritto allo studio, ma in modo diverso a seconda dei casi:

  • Il datore di lavoro deve favorire la tua formazione, concedendoti – compatibilmente con le esigenze familiari – ore di permesso per frequentare le lezioni o preparare gli esami.
    Queste ore non sono retribuite, ma potresti recuperarle in seguito.
  • Hai invece diritto alla retribuzione per le ore di permesso richieste per sostenere gli esami universitari.

 

Per avere informazioni chiare e personalizzate, in base alla tua situazione, puoi rivolgerti agli operatori dello Sportello Lavoro Domestico del Patronato ACLI. 

Puoi passare in sede o contattarci direttamente. Per conoscere i nostri contatti o sapere dove siamo, vai nella sezione Trova la sede più vicina sul nostro sito.

 

Roberta Pietroni
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Congedi e permessi per assistenza ai familiari: quali soluzioni https://www.patronato.acli.it/congedi-e-permessi-per-assistenza-ai-familiari-quali-soluzioni/ Fri, 01 Aug 2025 09:34:55 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40676 Per l’assistenza di un familiare con disabilità sono previsti alcuni permessi e congedi di cui è possibile fruire. In via generale possono goderne i genitori nonché determinati familiari del soggetto con disabilità.  

Il diritto a permessi e congedi può essere riconosciuto a più soggetti che poi potranno usufruirne in via alternativa tra loro. I genitori – lavoratori dipendenti potranno avvalersi fino ai 12 anni del figlio con disabilità di una speciale forma di prolungamento del congedo parentale per un periodo non superiore a tre anni (comprensivo dei periodi di normale congedo parentale) in alternativa ai permessi mensili.  

Gli altri familiari – lavoratori dipendenti, quali il coniuge o parenti /affini entro il 2°grado, (fatte salve alcune eccezioni che estendono ad altri gradi di parentela/affinità), potranno invece fruire di permessi mensili utilizzabili sia in modalità giornaliera che oraria. Sia i genitori che determinati familiari lavoratori dipendenti possono poi fruire del congedo straordinario dalla durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa in presenza di particolari condizioni e secondo un ordine di priorità.  

Anche il congedo come i permessi possono essere fruiti, su domanda, da parte di più lavoratori per l’assistenza dello stesso familiare disabile, ripartendo così il carico di assistenza, alternativamente e purché non negli stessi giorni.  

Vista la particolare disciplina relativa al cumulo di permessi/congedi e condizioni per la titolarità del diritto, se hai necessità di programmare assenze dal lavoro per assistere un familiare con disabilità è consigliabile una valutazione della tua situazione lavorativa e delle varie possibilità per poterla conciliare con l’esigenza di assistenza.  

Il Patronato Acli è a tua disposizione per offrirti una informazione e assistenza personalizzata e aiutarti a verificare la tua situazione lavorativa e contrattuale. Puoi fissare un appuntamento in autonomia direttamente sul nostro sito, nella sezione Prenota il tuo Appuntamento 

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Paola Iannuzzi 

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Congedo parentale: nel 2025 sale a tre mesi, con indennità all’80%  https://www.patronato.acli.it/congedo-parentale-nel-2025-sale-a-tre-mesi-con-indennita-all80/ Tue, 15 Jul 2025 14:29:01 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40588

La legge di Bilancio 2025 ha esteso fino al terzo mese di congedo parentale il periodo indennizzato nella misura dell’80%. Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti con figli di età fino ai 12 anni hanno diritto a fruire di un periodo di congedo parentale, e quindi di assentarsi dal lavoro, per un periodo complessivo fino a un massimo – fra entrambi i genitori – di 11 mesi, sia in modalità continuativa che frazionata (è possibile frazionare il congedo anche in singole giornate o su base oraria).  

Per i lavoratori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o paternità entro il 31 dicembre 2024 i periodi di congedo parentale sono retribuiti nella seguente misura:  

– Dell’80% della retribuzione per i primi tre mesi di congedo se collocati entro il sesto anno di vita del bambino  

– Del 30% della retribuzione per gli ulteriori periodi fruibili complessivamente tra i due genitori 

Se il tuo congedo di maternità o paternità obbligatorio si è concluso dopo il 31 dicembre 2024 e stai organizzando il tuo rientro al lavoro considera che anche il terzo mese di congedo parentale, a patto che sia fruito entro il 6° anno di vita del figlio, sarà retribuito all’80%, mantenendo invece al 30% della retribuzione l’indennità corrisposta per gli ulteriori mesi fino al 12° anno di età del figlio.  

Il Patronato Acli è a tua disposizione per offrirti una informazione e assistenza personalizzata e aiutarti a verificare la tua situazione lavorativa e contrattuale. Puoi fissare un appuntamento in autonomia direttamente sul nostro sito, nella sezione Prenota il tuo Appuntamento 

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Paola Iannuzzi 

 

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Contratto di apprendistato: le tre tipologie principali https://www.patronato.acli.it/contratto-di-apprendistato-le-tre-tipologie-principali/ Fri, 20 Jun 2025 17:32:42 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40469 Il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro finalizzato alla formazione dei giovani ed al loro inserimento nel mondo del lavoro. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla possibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione.

Questo contratto infatti prevede un periodo formativo per l’apprendista, che deve avere una durata minima di sei mesi; la durata effettiva e massima del periodo formativo è stabilita dai diversi contratti collettivi del lavoro ed in alcuni casi dalle normative regionali. 

L’apprendista ha tutti i diritti di un lavoratore dipendente, quali l’applicazione di un contratto collettivo, l’assicurazione contro la malattia e gli infortuni, la tutela della maternità.  

Lo stipendio dell’apprendista può essere inferiore fino a due livelli rispetto a quello spettante in ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto. 

Esistono tre tipi di apprendistato: 

  • L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, destinato ai giovani dai 15 anni; 
  • L’apprendistato professionalizzante, destinato ai giovani fra i 18 e i 29 anni; 
  • Apprendistato di alta formazione e di ricerca, destinato ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale. 

Per conoscere le caratteristiche dettagliate del tuo contratto di apprendistato, la sua durata massima, le specifiche legate alla tua regione e verificare la correttezza della retribuzione, fissa un appuntamento presso sede del Patronato Acli a te più vicina. 

 

Alberto Meli 

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