Oltre i confini – Patronato Acli https://www.patronato.acli.it Thu, 26 Feb 2026 11:30:08 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.23 https://www.patronato.acli.it/wp-content/uploads/2017/11/Logo_favicon32-1.png Oltre i confini – Patronato Acli https://www.patronato.acli.it 32 32 RIFORMA DEI SERVIZI CONSOLARI 2026: TUTTE LE NOVITÀ PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO https://www.patronato.acli.it/servizi-consolari-2026/ Mon, 02 Mar 2026 10:00:57 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=42281

 

La Legge 19 gennaio 2026, n. 11 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2026 – introduce una profonda riforma dei servizi consolari e del Ministero degli Affari Esteri, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2028 e la piena operatività dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2030. L’obiettivo è migliorare l’accesso ai servizi per i cittadini italiani residenti all’estero, riducendo i tempi delle pratiche e ampliando gli strumenti digitali a disposizione.

Di seguito una sintesi unica delle principali novità.

 

Riconoscimento della cittadinanza 

Per queste richieste inizia un lungo percorso temporale che mira alla completa telematizzazione dell’iter burocratico.

Fino al 31 dicembre 2028 i consolati continueranno a ricevere le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana dei maggiorenni figli di cittadini italiani ma, attenzione, in quantità non superiore alle richieste ricevute nell’anno precedente (quindi è importante informarsi in merito a questo limite quantitativo), che saranno istruite entro il termine massimo di 36 mesi.

Dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2030, queste domande non saranno più di competenza dei singoli Consolati ma dovranno essere inviate all’Ufficio Centrale del Ministero Affari Esteri esclusivamente per posta cartacea. Le eventuali comunicazioni e le notifiche da parte del suddetto Ufficio saranno inviate esclusivamente all’email (anche non PEC) indicata nella domanda dal richiedente. I tempi di lavorazione restano fissati a 36 mesi dalla data della richiesta.

 

Cambia l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) 

L’AIRE viene integrata nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

La nuova legge precisa quali sono le categorie dei cittadini italiani presenti all’estero escluse dall’iscrizione all’AIRE, partendo dal concetto dell’importanza del legame con l’Italia per le attività temporanee svolte all’estero. Le categorie sono queste:

  • Lavoratori stagionali
  • Personale delle amministrazioni pubbliche
  • Dirigenti scolastici, docenti e personale scolastico fuori ruolo
  • Dipendenti delle Regioni operanti presso gli uffici di collegamento e rappresentanza all’estero
  • Personale civile e militare con indennità di lungo servizio all’estero
  • Personale in servizio presso le strutture della NATO
  • I familiari conviventi delie categorie sopra elencate

Viene introdotta la possibilità di iscrizione all’AIRE, a titolo facoltativo, per i cittadini che hanno il domicilio fiscale in Italia e lavorano all’estero presso le strutture della U.E. o altre organizzazioni internazionali.

 

Passaporto 

Con l’entrata in vigore della Legge 11/2026 i passaporti non potranno più essere rinnovati e, alla loro scadenza, devono essere richiesti come nuovi passaporti agli Uffici Consolari.

In caso di smarrimento o furto del passaporto:

  • se succede in Italia, dovrà essere presentata la denuncia alla Polizia Italiana se invece
  • se succede all’estero, deve essere presentata denuncia alla polizia locale e detta denuncia dovrà essere inviata agli Uffici Consolari. In caso di problemi ad effettuare la denuncia, è possibile presentare una dichiarazione di furto o smarrimento agli Uffici Consolari.

I nuovi passaporti, oltre alla foto ed alla firma del cittadino, conterranno i dati biometrici memorizzati in un microprocessore, integrato nel documento.

 

Carta d’identità valida per l’espatrio 

Premesso che dal 3 agosto 2026, a prescindere dalla data di scadenza, le carte d’identità italiane cartacee dovranno obbligatoriamente essere sostituite dalle nuove Carte d’Identità Elettroniche (CIE).

La novità introdotta dalla Legge 11/2026 è che, dal 1° giugno 2026, tutti i cittadini italiani residenti all’estero potranno richiedere la nuova carta d’identità elettronica, oltre che al proprio consolato, anche in qualsiasi comune italiano.

Ricordiamo che la CIE contiene molti dati ed informazioni: infatti riporta il codice fiscale del titolare, contiene le impronte digitali del titolare e può essere usata per accedere ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione Italiana in alternativa allo SPID e permette l’apposizione della firma digitale.

 

Per ulteriori informazioni, gli operatori del Patronato ACLI nelle sedi estere sono a disposizione: Trova la sede più vicina.

Raffaele De Leo
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Nga data 1 korrik 2025 mund tё mbledhёsh kontributet mes Italisё dhe Shqipёrisё pёr tё marrё pensionin https://www.patronato.acli.it/nga-data-1-korrik-2025-mund-t%d1%91-mbledh%d1%91sh-kontributet-mes-italis%d1%91-dhe-shqip%d1%91ris%d1%91-p%d1%91r-t%d1%91-marr%d1%91-pensionin/ Wed, 15 Oct 2025 08:26:58 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=41090 Dal 1° luglio 2025 puoi sommare i contributi tra Italia e Albania per la pensione

Dal 1° luglio 2025 è attivo un nuovo Accordo tra Italia e Albania che permette ai lavoratori di sommare i contributi versati nei due Paesi per ottenere la pensione.

Come funziona il cumulo

● I contributi non vengono trasferiti da uno Stato all’altro.

● Restano nel Paese dove sono stati versati, ma possono essere sommati per raggiungere il requisito minimo per la pensione. 

Requisiti necessari per la totalizzazione

  • Almeno 52 settimane di contributi totali
  • Il diritto alla prestazione non deve essere già maturato con i contributi di un solo Paese

Esempio pratico

Un lavoratore con 14 anni di contributi in Italia 8 in Albania non ha diritto alla pensione in nessuno dei due Paesi singolarmente. Grazie all’accordo, può totalizzare 22 anni e ottenere la pensione da entrambi gli Stati.

Per quali pensioni si può usare la totalizzazione?

  • Pensione di vecchiaia
  • Pensione anticipata(inclusa quota 103, opzione donna, ecc.)
  • Pensione di invalidità
  • Pensione ai superstiti(reversibilità)

Per i tuoi diritti

Affidati al Patronato ACLI per una consulenza personalizzata.

 Alvaro Manuello

 

Per saperne di più, leggi: Pensione con contributi esteri: come funziona l’accordo Italia-Albania

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Nga data 1 korrik 2025 mund tё mbledhёsh kontributet mes Italisё dhe Shqipёrisё pёr tё marrё pensionin

Nga data 1 korrik 2025 ёshtё aktive njё Marrёveshje e re mes Italisё dhe Shqipёrisё qё i lejon tё punёsuarit tё mbledhin kontributet e derdhura nё tё dy Vendet pёr tё pёrfituar pensionin.

Si funksionon bashkimi

  • Kontributet nuk transferohen nga njё Shtet nё tjetrin;
  • Ato i pёrkasin Vendit ku janё derdhur, por mund tё mblidhen pёr tё arritur kushtin minimal pёr tё marrё pensionin.

Kushtet e nevojshme pёr bashkimin

  • Tё paktёn 52 javё kontribute tё derdhura nё total;
  • E drejta pёr pёrfitim pensioni nuk duhet tё jetё arritur me kontributet e derdhura vetёm nё njёrin prej dy Vendeve.

Njё shembull praktik

Njё punonjёs me 14 vite kontribute tё derdhura nё Itali dhe 8 vite kontribute tё derdhura nё Shqipёri, nuk ka tё drejtё tё marrё pension nё asnjёrin prej dy Vendeve tё marra veçmas. Falё marrёveshjes, mund t’i bashkojё kёto vite duke arritur njё total prej 22 vitesh dhe tё marrё pension nga tё dy Shtetet.

Pёr cilat tipe pensioni mund tё pёrdoret mbledhja e kontributeve?

  • Pensioni i pleqёrisё;
  • Pensioni i parakohshёm (duke pёrfshirё “Quota 103”, “Opzione Donna”, etj.)
  • Pension invaliditeti;
  • Pension familjar (pension pёr pasjetuesit).

Pёr tё drejtat e tua

Besoji Patronato ACLI-t pёr njё kёshillim tё personalizuar.

Pёr tё ditur mё shumё, lexo: Pensioni me kontribute tё derdhura jashtё shtetit: si funksionon marrёveshja Itali-Shqipёri

 

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Pension me kontribute tё derdhura jashtё shtetit: si funksionon marrёveshja mes Italisё dhe Shqipёrisё https://www.patronato.acli.it/pension-me-kontribute-t%d1%91-derdhura-jasht%d1%91-shtetit-si-funksionon-marr%d1%91veshja-mes-italis%d1%91-dhe-shqip%d1%91ris%d1%91-pensione-con-contributi-esteri-come-funziona-laccordo-i/ Tue, 14 Oct 2025 13:44:37 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=41068

Pensione con contributi esteri: come funziona l’accordo Italia-Albania

Dal 1° luglio 2025 è attivo l’Accordo bilaterale sulla sicurezza sociale tra Italia e Albania. Questo significa che i lavoratori che hanno versato contributi in entrambi i Paesi possono sommare i periodi assicurativi per ottenere la pensione o altre prestazioni previdenziali.

La novità

La convenzione prevede la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi. I contributi non vengono trasferiti da uno Stato all’altro: restano nel Paese in cui sono stati versati, ma possono essere sommati per raggiungere il requisito contributivo per la pensione

Si possono totalizzare i contributi versati in Italia e Albania per raggiungere i requisiti di:

  • pensione di vecchiaia
  • pensione anticipata
  • pensione di invalidità
  • pensione ai superstiti
  • indennità di disoccupazione, maternità e malattia.

Requisiti necessari per la totalizzazione

  • Almeno 52 settimane di contributi totali
  • Il diritto alla prestazione non deve essere già maturato con i contributi di un solo Paese

A chi si applica

  • Lavoratori dipendenti pubblici e privati
  • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti)
  • Iscritti alla Gestione Separata

Prestazioni per eventi passati

È possibile richiedere prestazioni anche per eventi avvenuti prima del 1° luglio 2025, ma la decorrenza non può essere precedente all’entrata in vigore dell’accordo.

Per i tuoi diritti

Affidati al Patronato ACLI per una consulenza personalizzata.

Alvaro Manuello

 

Per saperne di più, leggi: Dal 1° luglio 2025 puoi sommare i contributi tra Italia e Albania per la pensione

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Pension me kontribute tё derdhura jashtё shtetit: si funksionon marrёveshja mes Italisё dhe Shqipёrisё

Nga data 1 korrik 2025 ёshtё aktive Marrёveshja dypalёshe mbi sigurimet shoqёrore mes Italisё dhe Shqipёrisё. Kjo do tё thotё qё tё punёsuarit qё kanё derdhur kontribute nё tё dy Vendet mund t’i mbledhin periudhat e sigurimit pёr tё pёrfituar pensionin ose pёr tё marrё pёrfitime tё tjera tё sigurimeve shoqёrore.

 

Lajmi

Marrёveshja parashikon mundёsinё e mbledhjes sё periudhave tё siguruara. Kontributet nuk transferohen nga njё Shtet nё tjetrin: i takojnё Vendit ku janё derdhur, por mund tё mblidhen pёr tё arritur kushtin minimal pёr tё marrё pensionin.

Kontributet e derdhura nё Itali dhe Shqipёri mund tё mblidhen pёr tё plotёsuar kushtet pёr tё marrё:

  • Pension pleqёrie;
  • Pension tё parakohshёm;
  • Pension invaliditeti;
  • Pension familjar;
  • Pёrfitimet e papunёsisё, barrёlindjes dhe sёmundjes.

Kushtet e nevojshme pёr bashkimin

  • Tё paktёn 52 javё kontribute tё derdhura nё total;
  • E drejta pёr pёrfitim pensioni nuk duhet tё jetё arritur me kontributet e derdhura vetёm nё njёrin prej dy Vendeve.

Pёr kё zbatohet

  • Punonjёsit e sektorit publik dhe privat;
  • Tё vetёpunёsuarit (sektori i artizanёve, tregtarёve, bujqve tё drejtpёrdrejtё)
  • Tё regjistruarit nё Administrimin e Veçantё.

Pёrfitime pёr periudha tё derdhura nё tё kaluarёn

Është e mundur gjithashtu të kërkohet përfitimi i periudhave që janë derdhur para 1 korrikut 2025, por data e hyrjes në fuqi nuk mund të jetë më e hershme se data kur kjo marrëveshje ka hyrё nё fuqi.

Pёr tё drejtat e tua

Besoji Patronato ACLI-t pёr njё kёshillim tё personalizuar.

 

Pёr tё ditur mё shumё, lexo: Nga data 1 korrik 2025 mund tё mbledhёsh kontributet e derdhura nё Itali dhe Shqipёri pёr tё marrё pensionin

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Italia-Albania: ora è possibile la pensione in convenzione internazionale https://www.patronato.acli.it/italia-albania-ora-e-possibile-la-pensione-in-convenzione-internazionale/ Tue, 22 Jul 2025 08:12:32 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40620

Dal 1° luglio 2025 è entrato in vigore l’Accordo tra Italia e Albania sulla sicurezza sociale. Questo permette a lavoratrici e lavoratori di sommare i contributi versati in entrambi i Paesi per raggiungere i requisiti necessari alla pensione. L’Accordo si applica, per l’Italia, ai dipendenti pubblici e privati, lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali e per chi versa contributi alla Gestione Separata. 

Quali sono le prestazioni ottenibili in Italia

Grazie a questa convenzione, oltre alle pensioni di vecchiaia e anticipate (come Quota 100, 102, 103, “precoci” e Opzione donna), sono comprese anche le pensioni di invalidità e ai superstiti.

Secondo l’Accordo, per andare in pensione sommando i contributi versati in Italia e in Albania, bisogna rispettare alcune regole:

  • avere un periodo assicurativo minimo di 52 settimane;
  • i periodi di contributi nei due Paesi non devono essere per lo stesso periodo (quindi non devono sovrapporsi);
  • il diritto alla prestazione non deve risultare autonomamente perfezionato con i soli contributi riconosciuti dalla legislazione del singolo Stato.

 

In pratica, se una persona raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia in Italia solo con i contributi italiani (ad esempio 20 anni di contributi e l’età richiesta, oggi 67 anni), avrà diritto alla pensione italiana senza bisogno di sommare quelli dell’Albania. Però, se i contributi versati in Italia servono per raggiungere la pensione secondo le regole albanesi, allora si può richiedere una pensione internazionale a carico dell’Albania che consideri anche i periodi italiani.

Oltre alle questioni relative alla pensione, l’accordo si applica anche ai seguenti ambiti: disoccupazione involontaria, indennità di malattia (inclusa la tubercolosi) e indennità di maternità.

 

Il diritto alle prestazioni

Le disposizioni dell’Accordo valgono per tutte le domande presentate a partire dal 1° luglio 2025. 

È possibile accedere alle prestazioni anche se riferite a eventi accaduti prima del 1° luglio o a diritti maturati in data precedente; tuttavia, la decorrenza della prestazione non può essere anteriore all’entrata in vigore dell’Accordo Italia-Albania.

 

Il Patronato Acli è a tua disposizione per offrirti una consulenza personalizzata e aiutarti a verificare la tua situazione lavorativa e pensionistica, Trova la sede a te più vicina

 

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Pensionati INPS residenti all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per il pagamento delle pensioni 2025/2026. https://www.patronato.acli.it/pensionati-inps-residenti-allestero-accertamento-dellesistenza-in-vita-per-il-pagamento-delle-pensioni-2025-2026/ Tue, 01 Jul 2025 10:32:17 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40509

È partita la campagna dell’INPS per l’accertamento dell’esistenza in vita di chi percepisce un trattamento pensionistico all’estero. Un adempimento importante per non rischiare la sospensione della pensione.

L’accertamento dell’esistenza in vita 2025/2026 è richiesto dall’INPS per i pensionati residenti all’estero.

Prima fase

Alla prima fase della campagna sono interessati i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi e gli Stati dell’Est Europa.

Per questi pensionati le richieste di attestazioni sono state inviate dallo scorso mese di marzo 2025: queste sono le successive scadenze

  • Le attestazioni di esistenza in vita 2025 dovranno essere restituite entro il 15 luglio 2025
  • In caso di mancata restituzione, la rata della pensione di agosto 2025 sarà pagata in contanti solo presso le agenzie Western Union
  • Se la rata di agosto 2025 non verrà riscossa personalmente dal pensionato entro il 15 agosto 2025 o comunque non viene restituita l’attestazione di esistenza in vita tale data, il pagamento della pensione verrà sospeso dalla rata mensile di settembre 2025.

Seconda fase

Alla seconda fase della campagna sono interessati i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania.

Per questi pensionati la campagna si svolgerà dal 17 settembre 2025 al 15 gennaio 2026, con le seguenti scadenze

  • Le attestazioni di esistenza in vita 2022 dovranno essere restituite entro il 15 gennaio 2026
  • In caso di mancata restituzione, la rata della pensione di febbraio 2026 sarà pagata in contanti solo presso le agenzie Western Union
  • Se la rata di febbraio 2025 non verrà riscossa personalmente dal pensionato entro il 19 febbraio 2026 o comunque non viene restituita l’attestazione di esistenza in vita tale data, il pagamento della pensione verrà sospeso dalla rata mensile di marzo 2026.

Esclusioni

Gli esclusi dall’obbligo di attestazione sono

  • i titolari di pensioni italiane in regime italo-francese grazie all’accordo inerente lo scambio dei dati relativi ai decessi tra INPS e la Caisse Nationale Assurance Vieillesse (CNAV).
  • i pensionati che, oltre alla pensione italiana, sono contestualmente titolari di pensioni erogate in Germania dall’Istituto previdenziale Deutsche Rentenversicherung (DRV), in Svizzera dall’Ufficio Centrale di Compensazione (UCC), in Polonia dallo Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (ZUS), in Belgio dal Service Fédéral des Pensions (SFPD), il Centrelink dell’Australia e gli enti dell’Olanda Sociale Verzekeringsbank (SVB) e Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
  • I pensionati che hanno riscosso di recente e personalmente almeno una rata di pensione presso gli sportelli delle agenzie Western Union
  • I pensionati i cui pagamenti sono stati già stati sospesi da Citibank a seguito del mancato invio dell’accertamento dell’esistenza in vita negli ultimi anni oppure hanno avuto riaccrediti consecutivi di rate di pensione

Cosa riceveranno gli interessati dall’INPS?

I pensionati riceveranno dalla società Citibank, incaricata dall’INPS per questo adempimento, una lettera alla quale è allegata la modulistica redatta in italiano e, a seconda del paese di residenza, in francese, tedesco, spagnolo o portoghese. Nella lettera, oltre alla modulistica suddetta, gli interessati troveranno:

  • la data di scadenza per la restituzione dei moduli
  • le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita
  • la richiesta di documentazione da allegare (fotocopia di un valido documento d’identità del pensionato con foto)
  • le indicazioni per contattare il Servizio Assistenza Citibank.

Modalità

Il modulo dovrà essere restituito a Citibank, controfirmato da un “testimone accettabile”, cioè un rappresentante di un’Ambasciata o Consolato Italiano o un’Autorità locale (es. Uffici Comunali) abilitata ad avallare la sottoscrizione dell’attestazione di esistenza in vita.

La comunicazione dell’esistenza in vita può avvenire:

  • per posta cartacea tramite spedizione alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom

oppure

  • tramite le sedi estere dei Patronati.

A tal fine gli operatori del Patronato ACLI delle sedi estere sono a completa disposizione per questo delicato ed importante adempimento.

Raffaele De Leo

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Campagna RED 2025 per i pensionati INPS residenti all’estero https://www.patronato.acli.it/campagna-red-2025-per-i-pensionati-inps-residenti-allestero/ Tue, 24 Jun 2025 09:26:13 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40484 Dal mese di maggio 2025 è partita la campagna INPS per l’acquisizione dei redditi posseduti nel 2024 dai pensionati residenti all’estero. In mancanza della dichiarazione le pensioni saranno ridotte e verrà richiesto il rimborso delle quote indebitamente percepite.

L’INPS ha avviato nello scorso mese di maggio la campagna REDEST 2025 che interesserà migliaia di pensionati residenti all’estero, la maggior parte dei quali vivono in Francia, Germania, Svizzera e Belgio. Dal 22 maggio 2025 è stato attivato il canale per le comunicazioni telematiche riservato ai Patronati ed ai Consolati.

ATTENZIONE:

· In questo canale è stata riaperta la possibilità di inserire le dichiarazioni della Campagna RED 2024 relativa ai redditi 2023 per i pensionati che non avessero ancora provveduto all’adempimento

· La Campagna Red 2023, relativa all’anno reddito 2022, è stata definitivamente chiusa il 31 marzo 2025: i pensionati che non hanno adempiuto alla dichiarazione dovranno presentare la domanda di ricostituzione reddituale della pensione direttamente all’INPS o tramite gli Enti di Patronato presenti all’estero

A differenza degli ultimi anni, durante i quali l’INPS non inviava più la lettera di richiesta della compilazione del Mod. Red ai titolari di pensione italiana residenti all’estero, per questa campagna 2025 i pensionati interessati a tale adempimento riceveranno per posta cartacea il modello REDEST da parte dell’Istituto a partire da settembre 2025.

Per la campagna RED 2025, i redditi da dichiarare sono quelli relativi all’anno 2024 pertanto, ricevuta la richiesta da parte dell’INPS, i pensionati devono ottemperare all’obbligo di dichiarare i redditi recandosi presso le sedi estere dei patronati portando con sé un documento di identità, gli estremi della pensione italiana e la dichiarazione dei redditi posseduti all’estero ed eventualmente anche in Italia.

In tale occasione i pensionati potranno richiedere anche l’emissione del modello C.U. 2025 (certificazione unificata) nel quale vengono certificati i redditi delle proprie pensioni erogate nel 2024 dall’Italia, ed il mod. 0.BIS.M nel quale sono esposti gli importi lordi e netti in corso di erogazione nel 2025.

L’omessa dichiarazione ha come effetto la riduzione dell’importo di pensione e la richiesta di restituzione delle quote di pensione ritenute indebite. Cerca a questo indirizzo https://www.patronato.acli.it/trova-la-sede/ le Sedi del Patronato ACLI operative all’estero che sono a disposizione gratuitamente per tutti gli adempimenti necessari in modo tale i pensionati possano far fronte a quanto loro richiesto senza ansia e con la sicurezza che la pensione italiana continui ad essere pagata con regolarità.

Raffaele De Leo

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Pensioni INPS residenti all’estero: nel 2025 gli importi saranno più bassi https://www.patronato.acli.it/pensioni-inps-residenti-allestero-nel-2025-gli-importi-saranno-piu-bassi/ Tue, 08 Apr 2025 11:07:54 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40083

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto due novità che riguardano i trattamenti pensionistici INPS di molte
persone residenti all’estero: sospensione della rivalutazione delle pensioni e sospensione
dell’integrazione al minimo.

Sospensione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici

“In via eccezionale per l’anno 2025” per le pensioni superiori al minimo (ovvero le pensioni di importo
mensile superiore a euro 598,61) è sospesa la rivalutazione automatica annuale.

La rivalutazione, pari nel 2025 allo 0,80%, verrà quindi applicata in misura piena solo alle pensioni con
importo mensile inferiore al limite suddetto. Alle pensioni che superano di poco il limite potrà essere
riconosciuta una rivalutazione parziale fino al raggiungimento di 603,40 euro, corrispondente al
trattamento minimo aumentato del 0,8%.

Per le pensioni superiori all’importo mensile a 603,40 euro, per l’anno 2025, non sarà riconosciuto alcun
aumento.

Sospensione dell’integrazione al minimo per compimento dell’età pensionabile estera

Altra novità del 2025 è la sospensione dell’integrazione al trattamento minimo per le pensioni liquidate in
convenzione internazionale, ovvero le pensioni per le quali il diritto è stato maturato grazie all’utilizzo di
contribuzione versata in Paesi esteri convenzionati con l’Italia. Nel mese in cui il titolare della pensione
minima compie l’età pensionabile prevista nello Stato l’integrazione al trattamento minimo viene
sospesa. I destinatari di tale sospensione riceveranno una lettera con specifiche richieste al fine di
comunicare la situazione pensionistica estera.

Ma quali sono queste età pensionabili degli stati esteri?
Riportiamo una tabella con l’età anagrafica dei paesi esteri convenzionati più importanti:

STATI CONVENZIONATI EXTRA U.E.

Stato Età uomini Età donne
ARGENTINA 65 60
AUSTRALIA 67 67
BRASILE 65 60
CANADA 65 65
URUGUAY 60 60
U.S.A. 66 anni e 2 mesi 66 anni e 2 mesi
VENEZUELA 60 55

 

STATI CHE APPLICANO I REGOLAMENTI U.E. DI SICUREZZA SOCIALE
Stato Età uomini Età donne
BELGIO 65 65
FRANCIA 62 62
GERMANIA 67 67
LUSSEMBURGO 65 65
OLANDA 66 anni e 10 mesi 66 anni e 10 mesi
REGNO UNITO 66 66
SPAGNA 65 65
SVIZZERA 65 64

 

Gli operatori del Patronato Acli delle sedi nel Mondo sono a completa disposizione per verificare la Tua
situazione pensionistica, trova la sede più vicina.

Raffaele De Leo

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Residenza fiscale: nuovi parametri dell’Agenzia delle Entrate https://www.patronato.acli.it/residenza-fiscale-nuovi-parametri-dellagenzia-delle-entrate/ Fri, 21 Mar 2025 17:30:50 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=39977

L’Agenzia delle Entrate ha introdotto modifiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, per l’individuazione della residenza fiscale in Italia e all’estero.

La residenza fiscale in un determinato Stato è una questione che ha sempre sollevato versioni di interpretazioni diverse, soprattutto per questioni fiscali per i cittadini residenti all’estero con interessi o patrimoni in Italia. Vediamo quali sono queste novità.

La questione della residenza fiscale è stata rivista in seguito alla modifica di un articolo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che ha individuato come elemento importante la presenza fisica della persona nel territorio dello Stato. La nuova disposizione dispone che “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del Codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

Domicilio fiscale e presenza fisica in Italia

Il criterio enunciato dalla normativa e dall’Agenzia delle Entrate si basa sulla presenza fisica del cittadino in Italia per la maggior parte dell’anno, 183 giorni, a prescindere se la persona è iscritta all’anagrafe o all’AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero) e dalle motivazioni come studio, lavoro, villeggiatura, ecc…

Viene meglio definito anche la situazione che determina il domicilio italiano che è quello ove sono più stretti (e prevalenti) i legami personali e familiari in Italia.

La condizione di residenza in Stati esteri, specialmente in quelli ove il fisco privilegia gli stranieri che si sono trasferiti dopo essersi cancellati dall’anagrafe italiana, in caso di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, diventa non più vincolante fino a prova contraria da parte del cittadino.

Di fronte al fenomeno dello smart working, le persone, a prescindere dalla propria nazionalità, che svolgono la propria attività “da casa” nello Stato italiano per la maggior parte dell’anno, sono considerate residenti in Italia, senza che siano necessari altri criteri o adempimenti come, ad esempio, l’iscrizione anagrafica.

Gli operatori del Patronato ACLI e dei servizi fiscali delle sedi nel Mondo sono a completa disposizione per verificare la Tua situazione: trova la sede più vicina.

Raffaele De Leo

 

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LAVORATORI RIMPATRIATI: STOP AL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE  https://www.patronato.acli.it/lavoratori-rimpatriati-stop-al-trattamento-di-disoccupazione%e2%80%af/ Tue, 18 Feb 2025 11:25:12 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=39839 patronato ACLILa Legge di Bilancio 2025 ha previsto l’abrogazione della normativa che regolava i trattamenti di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, stagionali e frontalieri. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il trattamento di disoccupazione non sarà più erogato in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri per le cessazioni del rapporto di lavoro avvenute successivamente a tale data. 

Il trattamento di disoccupazione, Naspi, prevedeva un periodo massimo di 180 giorni di sostegno in Italia per i lavoratori che avevano perso il lavoro all’estero per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto stagionale. 

La stessa misura si applicava anche agli italiani rimpatriati dopo un periodo di lavoro all’estero, garantendo loro un sussidio della stessa durata e permettendo di beneficiare di altri dispositivi quali gli assegni familiari e le prestazioni sanitarie per tutta la durata della prestazione. 

Dal primo gennaio 2025, allo stato attuale della normativa, questo non sarà più possibile; i lavoratori italiani che decidono di tornare in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero non avranno la possibilità di usufruire di questi ammortizzatori sociali. 

 

Alessandro Milani 

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Pensionati INPS all’estero: adeguamento al costo della vita solo per il trattamento minimo https://www.patronato.acli.it/pensionati-inps-allestero-adeguamento-al-costo-della-vita-solo-per-il-trattamento-minimo/ Fri, 10 Jan 2025 12:33:00 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=39483

La perequazione automatica è il meccanismo che consente l’adeguamento delle pensioni al tasso di inflazione, garantendone così il mantenimento del reale potere d’acquisto. 

A partire dal 2025, l’incremento delle pensioni sarà regolato da norme che prevedono il ritorno al meccanismo a fasce differenziate. In concreto, con questo sistema di rivalutazione, all’importo della pensione fino a quattro volte il trattamento minimo verrà applicato l’intero tasso di rivalutazione previsto nella misura dello 0,80%. Per le pensioni di importo compreso tra quattro e cinque volte il trattamento minimo, si applicherà un tasso di rivalutazione dello 0,72%, mentre per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo, si applicherà una rivalutazione dello 0,60%. 

Per i pensionati italiani residenti all’estero, questo aumento non verrà applicato. La legge di bilancio del 2025 ha stabilito di escludere “in via eccezionale” tali pensionati dall’adeguamento al costo della vita. Di conseguenza, i trattamenti pensionistici superiori al trattamento minimo INPS, erogati ai pensionati residenti all’estero, non saranno soggetti a rivalutazione annuale. 

Il trattamento minimo ammonta a 598,61 euro, la Legge di Bilancio 2025 introduce una rivalutazione aggiuntiva pari al 2,2% per lo stesso anno, portando l’importo minimo a 616,67 euro. Inoltre, per il 2025 è previsto un aumento di 8 euro mensili per 13 mensilità a favore dei soggetti che percepiscono l’assegno sociale e hanno almeno 70 anni di età. 

Chi vive all’estero e ha una pensione uguale o inferiore al trattamento minimo (598,61 €, anno 2024) riceverà un aumento dello 0,8%, oltre a un aumento straordinario del 2,2% sul valore del trattamento minimo. Questo significa che le pensioni minime aumenteranno fino a 616,67 euro. 

 

Alessandro Milani 

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