Patronato Acli https://www.patronato.acli.it Tue, 21 Oct 2025 14:23:32 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.23 https://www.patronato.acli.it/wp-content/uploads/2017/11/Logo_favicon32-1.png Patronato Acli https://www.patronato.acli.it 32 32 PACE CONTRIBUTIVA MEGLIO AFFRETTARSI: SCADE IL 31 DICEMBRE 2025 https://www.patronato.acli.it/pace-contributiva-meglio-affrettarsi/ Tue, 21 Oct 2025 14:15:42 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=41159

È prossima alla scadenza la cosiddetta “Pace contributiva”, una misura che consente il riscatto di periodi privi di copertura contributiva dedicata esclusivamente ai contributivi puri, ovvero coloro che hanno iniziato a versare contributi solo dopo il 1996. Quando non possono intervenire specifiche tipologie di riscatto o accredito di contribuzione figurativa è l’unico strumento per coprire periodi che in futuro potrebbero rivelarsi fondamentali. 

La richiesta può essere presentata solo fino al 31 dicembre 2025, pertanto è importante valutare tempestivamente la convenienza

 

 

Le caratteristiche della misura: 

  •  Mediante il pagamento di un onere è possibile coprire periodi in cui non risulti versata altra contribuzione 
  •  Si possono coprire fino a 5 anni, utili per aumentare la propria anzianità contributiva 
  •  Il versamento incrementa anche il montante contributivo per cui determina anche un aumento della futura pensione 
  •  I periodi riscattabili si devono obbligatoriamente collocare dopo il 31.12.1995 ed entro il 31.12.2023 
  •  Non può richiederlo chi è totalmente privo di contribuzione, occorre che risulti versato almeno un contributo  
  •  L’onere del riscatto ha un calcolo a percentuale, proporzionale agli ultimi versamenti contributivi, ed è deducibile 
  •  Il pagamento si può suddividere in rate fino a 10 anni  
  •  Scade a dicembre 2025 e non si può sapere se sarà rinnovata 

Ma quale potrebbe essere l’utilità? Ci aiutiamo con tre esempi. 

Simone ha lavorato per alcune settimane nell’estate del 1998 a 17 anni.  Si è diplomato nel 2000, ha frequentato l’università per diversi anni senza però riuscire a conseguire il titolo. Dal 2002 è stato assunto a tempo indeterminato. Potrebbe riscattare l’intero periodo dal 1998 al 2002, dilazionando l’onere a rate. 

Giacomo ha iniziato gli studi universitari subito dopo il diploma a novembre del 2008 e li ha terminati nel 2016. Ha svolto lavoro saltuari e discontinui fino all’assunzione nel 2018. Gli hanno detto che può riscattare la laurea per gli anni dal 2008 al 2013, anche in modo parziale. Questo gli consentirebbe di riscattare con la Pace contributiva anche i periodi successivi fra un lavoro e l’altro fino alla data di assunzione definitiva. In questo modo la sua posizione contributiva sarebbe interamente coperta dal 2008 al 2018. 

Silvana ha iniziato il lavoro dopo il 1996. Erano lavori saltuari e discontinui. Potrebbe raggiungere il diritto a pensione a 67 anni, ma non ha ancora maturato 20 anni di contributi. Potrà farlo con la Pace contributiva versando i contributi mancanti nei periodi in cui non ha lavorato. 

Consulenza personalizzata 

Il Patronato ACLI è a disposizione per approfondire ogni aspetto e fornire qualunque informazione.
Tuttavia, è necessario affrettarsi per valutare la reale convenienza.  

Ogni situazione è diversa e deve essere analizzata con attenzione: non esistono soluzioni uguali per tutti.
Prenota ora il tuo appuntamento! 

 

Ilenia Curti 

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Nga data 1 korrik 2025 mund tё mbledhёsh kontributet mes Italisё dhe Shqipёrisё pёr tё marrё pensionin https://www.patronato.acli.it/nga-data-1-korrik-2025-mund-t%d1%91-mbledh%d1%91sh-kontributet-mes-italis%d1%91-dhe-shqip%d1%91ris%d1%91-p%d1%91r-t%d1%91-marr%d1%91-pensionin/ Wed, 15 Oct 2025 08:26:58 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=41090 Dal 1° luglio 2025 puoi sommare i contributi tra Italia e Albania per la pensione

Dal 1° luglio 2025 è attivo un nuovo Accordo tra Italia e Albania che permette ai lavoratori di sommare i contributi versati nei due Paesi per ottenere la pensione.

Come funziona il cumulo

● I contributi non vengono trasferiti da uno Stato all’altro.

● Restano nel Paese dove sono stati versati, ma possono essere sommati per raggiungere il requisito minimo per la pensione. 

Requisiti necessari per la totalizzazione

  • Almeno 52 settimane di contributi totali
  • Il diritto alla prestazione non deve essere già maturato con i contributi di un solo Paese

Esempio pratico

Un lavoratore con 14 anni di contributi in Italia 8 in Albania non ha diritto alla pensione in nessuno dei due Paesi singolarmente. Grazie all’accordo, può totalizzare 22 anni e ottenere la pensione da entrambi gli Stati.

Per quali pensioni si può usare la totalizzazione?

  • Pensione di vecchiaia
  • Pensione anticipata(inclusa quota 103, opzione donna, ecc.)
  • Pensione di invalidità
  • Pensione ai superstiti(reversibilità)

Per i tuoi diritti

Affidati al Patronato ACLI per una consulenza personalizzata.

 Alvaro Manuello

 

Per saperne di più, leggi: Pensione con contributi esteri: come funziona l’accordo Italia-Albania

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Nga data 1 korrik 2025 mund tё mbledhёsh kontributet mes Italisё dhe Shqipёrisё pёr tё marrё pensionin

Nga data 1 korrik 2025 ёshtё aktive njё Marrёveshje e re mes Italisё dhe Shqipёrisё qё i lejon tё punёsuarit tё mbledhin kontributet e derdhura nё tё dy Vendet pёr tё pёrfituar pensionin.

Si funksionon bashkimi

  • Kontributet nuk transferohen nga njё Shtet nё tjetrin;
  • Ato i pёrkasin Vendit ku janё derdhur, por mund tё mblidhen pёr tё arritur kushtin minimal pёr tё marrё pensionin.

Kushtet e nevojshme pёr bashkimin

  • Tё paktёn 52 javё kontribute tё derdhura nё total;
  • E drejta pёr pёrfitim pensioni nuk duhet tё jetё arritur me kontributet e derdhura vetёm nё njёrin prej dy Vendeve.

Njё shembull praktik

Njё punonjёs me 14 vite kontribute tё derdhura nё Itali dhe 8 vite kontribute tё derdhura nё Shqipёri, nuk ka tё drejtё tё marrё pension nё asnjёrin prej dy Vendeve tё marra veçmas. Falё marrёveshjes, mund t’i bashkojё kёto vite duke arritur njё total prej 22 vitesh dhe tё marrё pension nga tё dy Shtetet.

Pёr cilat tipe pensioni mund tё pёrdoret mbledhja e kontributeve?

  • Pensioni i pleqёrisё;
  • Pensioni i parakohshёm (duke pёrfshirё “Quota 103”, “Opzione Donna”, etj.)
  • Pension invaliditeti;
  • Pension familjar (pension pёr pasjetuesit).

Pёr tё drejtat e tua

Besoji Patronato ACLI-t pёr njё kёshillim tё personalizuar.

Pёr tё ditur mё shumё, lexo: Pensioni me kontribute tё derdhura jashtё shtetit: si funksionon marrёveshja Itali-Shqipёri

 

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Pension me kontribute tё derdhura jashtё shtetit: si funksionon marrёveshja mes Italisё dhe Shqipёrisё https://www.patronato.acli.it/pension-me-kontribute-t%d1%91-derdhura-jasht%d1%91-shtetit-si-funksionon-marr%d1%91veshja-mes-italis%d1%91-dhe-shqip%d1%91ris%d1%91-pensione-con-contributi-esteri-come-funziona-laccordo-i/ Tue, 14 Oct 2025 13:44:37 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=41068

Pensione con contributi esteri: come funziona l’accordo Italia-Albania

Dal 1° luglio 2025 è attivo l’Accordo bilaterale sulla sicurezza sociale tra Italia e Albania. Questo significa che i lavoratori che hanno versato contributi in entrambi i Paesi possono sommare i periodi assicurativi per ottenere la pensione o altre prestazioni previdenziali.

La novità

La convenzione prevede la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi. I contributi non vengono trasferiti da uno Stato all’altro: restano nel Paese in cui sono stati versati, ma possono essere sommati per raggiungere il requisito contributivo per la pensione

Si possono totalizzare i contributi versati in Italia e Albania per raggiungere i requisiti di:

  • pensione di vecchiaia
  • pensione anticipata
  • pensione di invalidità
  • pensione ai superstiti
  • indennità di disoccupazione, maternità e malattia.

Requisiti necessari per la totalizzazione

  • Almeno 52 settimane di contributi totali
  • Il diritto alla prestazione non deve essere già maturato con i contributi di un solo Paese

A chi si applica

  • Lavoratori dipendenti pubblici e privati
  • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti)
  • Iscritti alla Gestione Separata

Prestazioni per eventi passati

È possibile richiedere prestazioni anche per eventi avvenuti prima del 1° luglio 2025, ma la decorrenza non può essere precedente all’entrata in vigore dell’accordo.

Per i tuoi diritti

Affidati al Patronato ACLI per una consulenza personalizzata.

Alvaro Manuello

 

Per saperne di più, leggi: Dal 1° luglio 2025 puoi sommare i contributi tra Italia e Albania per la pensione

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Pension me kontribute tё derdhura jashtё shtetit: si funksionon marrёveshja mes Italisё dhe Shqipёrisё

Nga data 1 korrik 2025 ёshtё aktive Marrёveshja dypalёshe mbi sigurimet shoqёrore mes Italisё dhe Shqipёrisё. Kjo do tё thotё qё tё punёsuarit qё kanё derdhur kontribute nё tё dy Vendet mund t’i mbledhin periudhat e sigurimit pёr tё pёrfituar pensionin ose pёr tё marrё pёrfitime tё tjera tё sigurimeve shoqёrore.

 

Lajmi

Marrёveshja parashikon mundёsinё e mbledhjes sё periudhave tё siguruara. Kontributet nuk transferohen nga njё Shtet nё tjetrin: i takojnё Vendit ku janё derdhur, por mund tё mblidhen pёr tё arritur kushtin minimal pёr tё marrё pensionin.

Kontributet e derdhura nё Itali dhe Shqipёri mund tё mblidhen pёr tё plotёsuar kushtet pёr tё marrё:

  • Pension pleqёrie;
  • Pension tё parakohshёm;
  • Pension invaliditeti;
  • Pension familjar;
  • Pёrfitimet e papunёsisё, barrёlindjes dhe sёmundjes.

Kushtet e nevojshme pёr bashkimin

  • Tё paktёn 52 javё kontribute tё derdhura nё total;
  • E drejta pёr pёrfitim pensioni nuk duhet tё jetё arritur me kontributet e derdhura vetёm nё njёrin prej dy Vendeve.

Pёr kё zbatohet

  • Punonjёsit e sektorit publik dhe privat;
  • Tё vetёpunёsuarit (sektori i artizanёve, tregtarёve, bujqve tё drejtpёrdrejtё)
  • Tё regjistruarit nё Administrimin e Veçantё.

Pёrfitime pёr periudha tё derdhura nё tё kaluarёn

Është e mundur gjithashtu të kërkohet përfitimi i periudhave që janë derdhur para 1 korrikut 2025, por data e hyrjes në fuqi nuk mund të jetë më e hershme se data kur kjo marrëveshje ka hyrё nё fuqi.

Pёr tё drejtat e tua

Besoji Patronato ACLI-t pёr njё kёshillim tё personalizuar.

 

Pёr tё ditur mё shumё, lexo: Nga data 1 korrik 2025 mund tё mbledhёsh kontributet e derdhura nё Itali dhe Shqipёri pёr tё marrё pensionin

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Assistenza a grandi anziani e disabili: ingressi fuori quota anche per il 2026 https://www.patronato.acli.it/assistenza-a-grandi-anziani-e-disabili-ingressi-fuori-quota-anche-per-il-2026/ Fri, 10 Oct 2025 11:03:00 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=41034  

È in vigore la norma che, per il triennio 2026-2028, rinnova la disposizione già prevista nell’ultimo Decreto Flussi. La misura consente l’assunzione dall’estero di lavoratori e lavoratrici da impiegare nell’assistenza familiare a persone con disabilità o grandi anziani, fino a un massimo di 10.000 ingressi annui.

Chi sono i grandi anziani e le persone con disabilità?

Rientrano in questa categoria:

  • chi ha compiuto 80 anni;
  • chi presenta una disabilità accertata che limiti la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita.

Queste persone possono assumere un assistente familiare al di fuori delle quote annuali previste per i lavoratori stranieri non comunitari dal Decreto Flussi.

 

Chi è può presentare la domanda?

Il datore di lavoro può essere:

  • l’assistito stesso (grande anziano o persona con disabilità);
  • il coniuge, un parente o un affine entro il secondo grado.

Nei casi di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), il datore di lavoro può essere anche un parente entro il terzo grado, anche se non convivente.

Non è invece ammessa l’assunzione da parte del coniuge o di un parente/affine entro il terzo grado del datore di lavoro.

 

Come presentare la domanda?

La richiesta di nulla osta al lavoro, per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, va presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione tramite:

  • le Agenzie per il Lavoro (APL);
  • le associazioni di datori di lavoro firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico.

La domanda sarà sottoposta a verifiche da parte dell’Ispettorato del Lavoro, della Prefettura e della Questura, per il rilascio del nulla osta all’ingresso del lavoratore.

 

Il visto di ingresso e contratto di soggiorno

Una volta ottenuto il nulla osta, il lavoratore potrà richiedere il visto presso la Rappresentanza consolare italiana competente. Dopo l’ingresso regolare in Italia, sarà possibile stipulare il contratto di soggiorno.

 

Limiti previsti per l’ingresso dei lavoratori fuori quota di questa misura

Nei primi 12 mesi, i lavoratori stranieri assunti tramite questa misura potranno svolgere esclusivamente l’attività per cui sono stati assunti. In caso di necessità di cambiare datore di lavoro, sarà obbligatorio richiedere l’autorizzazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

Dopo i 12 mesi, per accettare un nuovo contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), sarà necessario ottenere un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote previste dal Decreto Flussi.

 

E per assumere una colf o una baby-sitter?

Per queste figure si applicano le regole del click day e le quote stabilite dal Decreto Flussi. Le quote per il settore domestico saranno definite nel Decreto di programmazione triennale 2026-2028, attualmente all’esame del Parlamento.

 

Consigliamo di seguire le prossime news per eventuali aggiornamenti, in attesa della conversione in legge del Decreto.

 

 Marianna Borroni

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Indennità di accompagnamento, 542,02 euro mensili, indipendentemente dal reddito https://www.patronato.acli.it/indennita-di-accompagnamento-54202-euro-mensili-indipendentemente-dal-reddito/ Thu, 09 Oct 2025 08:00:54 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=41013

Per l’anno 2025, l’Indennità di Accompagnamento ammonta a 542,02 € mensili. L’indennità viene erogata per 12 mesi, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda oppure, in casi specifici, dalla data indicata nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile redatto dalle commissioni sanitarie.

Questa indennità è esente da Irpef, quindi non va dichiarata nei redditi, né incide sul calcolo di altre prestazioni assistenziali. Viene concessa solo per la minorazione, indipendentemente dal reddito personale o familiare.

La domanda

I requisiti sono accertati da una Commissione presente presso ciascuna ASL. Il verbale emesso viene successivamente verificato dall’INPS, che può confermare quanto riportato o richiedere una visita aggiuntiva. L’indennità è erogata, qualora siano soddisfatti i requisiti sanitari, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

La cumulabilità della prestazione

L’indennità non può essere cumulata con trattamenti simili di accompagnamento riconosciuti per invalidità derivanti da cause di guerra, lavoro o servizio. Tuttavia, rimane cumulabile con tutti gli altri trattamenti assistenziali e previdenziali (sia pensioni dirette che indirette) erogati dagli enti di previdenza. La prestazione, inoltre, è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, senza alcuna limitazione reddituale.

Nei casi di ricovero

Gli invalidi ricoverati gratuitamente presso istituti di degenza o per finalità riabilitative non hanno diritto all’indennità di accompagnamento. Il trattamento in day hospital non è equiparato al ricovero e pertanto non incide sull’erogazione dell’indennità. Per ricovero gratuito si intende quello la cui retta o mantenimento sono integralmente a carico di un Ente pubblico; pertanto, l’indennità di accompagnamento spetta anche nel caso in cui l’intervento della Pubblica Amministrazione copra solo parzialmente la retta di ricovero.

Per la tua domanda

Per richiedere assistenza e consulenza per la domanda di Indennità di Accompagnamento, prenota qui il tuo appuntamento o trova la nostra sede più vicina.

]]> Contributi di lavoro part time verticale e ciclico: regole per il diritto alla pensione     https://www.patronato.acli.it/contributi-di-lavoro-part-time-verticale-e-ciclico-regole-per-il-diritto-alla-pensione/ Tue, 07 Oct 2025 08:01:40 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40996 I periodi di lavoro svolti in regime di part time verticale o ciclico sono integralmente riconosciuti ai fini del diritto alla pensione. 

È possibile considerare tutte le settimane coperte dal contratto di lavoro, anche se non sempre caratterizzate da attività lavorativa continua. 

Part time ciclico verticale e calcolo della pensione 

L’INPS ha chiarito che anche il periodo “non lavorato” è utile ai fini della maturazione del diritto alla pensione, pur non incidendo sull’ammontare della contribuzione da versare, che continua a essere calcolata sulla base della retribuzione effettivamente percepita per l’attività prestata. 

È importante però precisare quanto segue: 

  • Qualora la retribuzione percepita non raggiunga una determinata soglia (il cd. minimale per l’accredito dei contributi) i contributi settimanali riconoscibili per il diritto a pensione saranno proporzionalmente ridotti: il numero di contributi sarà determinato dal rapporto tra l’imponibile retributivo e il minimale settimanale vigente nell’anno. 
  • Restano esclusi i lavoratori del pubblico impiego, già destinatari di una specifica regolamentazione che prevede la piena utilità, ai fini pensionistici, degli anni di servizio svolti a orario ridotto. 

Per non perdere i tuoi diritti 

La piena copertura del periodo a part time è frutto di una nuova disciplina entrata in vigore nel 2021. Si applica anche ai periodi di lavoro precedenti il 31.12.2020, ma occorre presentare domanda online all’INPS.  

Per approfondimenti e valutazioni personalizzati e, soprattutto, per la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, rivolgiti agli operatori del Patronato ACLI presso la sede più vicina: riceverai un’assistenza completa. 

 

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Il reinserimento lavorativo dopo un infortunio o una malattia professionale https://www.patronato.acli.it/il-reinserimento-lavorativo-dopo-un-infortunio-o-una-malattia-professionale/ Fri, 03 Oct 2025 10:33:43 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40966

Può accadere che una lavoratrice o un lavoratore, a seguito delle conseguenze di un infortunio (e più raramente a causa di una malattia professionale), non sia più in grado di svolgere le mansioni precedentemente assegnate. 

“L’Inail ha chiuso l’infortunio, ma io non riesco più a svolgere il lavoro che facevo prima”: è una frase che i nostri operatori purtroppo si sentono dire più spesso di quanto si possa pensare.  

Nei casi più gravi, ciò può anche determinare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, laddove l’azienda non abbia la possibilità di individuare una mansione alternativa e compatibile con le nuove condizioni del lavoratore. 

Il periodo che va dalla data dell’infortunio alla guarigione clinica è “coperto” economicamente dall’indennità per inabilità temporanea assoluta (sostitutiva della retribuzione).  

L’infortunio viene chiuso quando si raggiunge la cosiddetta “guarigione clinica”, ossia la stabilizzazione dei postumi, che non sempre significa il pieno recupero dell’integrità psicofisica e delle proprie funzionalità. Tanto più che la normativa prevede in questa fase la valutazione dei postumi permanenti con gli eventuali indennizzi economici per danno biologico. 

Accade quindi che la natura particolare delle lesioni permanenti o la loro gravità possano rendere complesso, se non impossibile, il reintegro del lavoratore nella sua mansione originaria. Proprio nel tentativo di far fronte a questa problematica, la Legge di Stabilità del 2015 ha attribuito all’Inail un ruolo importante finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati. Si tratta di un percorso senza dubbio articolato che può prevedere l’individuazione di un diverso posto di lavoro (condizione per la verità ad oggi non ancora pienamente realizzata) oppure la salvaguardia dello stesso con una serie di interventi che vanno dall’abbattimento delle barriere architettoniche nel luogo di lavoro, all’adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro, fino ad arrivare ad interventi di riqualificazione professionale.  

Se il beneficio per il lavoratore è evidente, va chiarito quale sia il vantaggio per l’azienda. L’Inail eroga all’azienda che si rende disponibile all’accomodamento ragionevole un importo fino a 150.000 euro a fondo perduto (per la realizzazione del progetto personalizzato); un rimborso del 60% della retribuzione del lavoratore dalla data di adesione alla data di realizzazione; il rimborso di eventuali spese urgenti e necessarie a cui il datore di lavoro debba far fronte a seguito dell’evento infortunistico. 

È innegabile che si tratti percorsi di una certa complessità (che richiedono la compartecipazione delle aziende e dei lavoratori stessi), ma a fronte delle ingenti risorse disponibili, a tutt’oggi le casistiche che hanno trovato realizzazione sono ancora limitate. Ricordiamo inoltre che, per beneficiare di tali possibilità, non è necessario che le lesioni dell’infortunio siano di particolare gravità. Gli interventi sono possibili anche per gli infortunati con conseguenze meno gravi che, per la particolarità della lesione o della mansione stessa, hanno difficoltà nel reinserimento. 

Se a causa di un infortunio o per le conseguenze di una malattia professionale, ti trovi in difficoltà nel riprendere la tua mansione, contatta il Patronato Acli 

 

Massimo Calestani 

 

 

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Vicino alla pensione di vecchiaia? Segui questi consigli https://www.patronato.acli.it/vicino-alla-pensione-di-vecchiaia-segui-questi-consigli/ Fri, 26 Sep 2025 09:14:28 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40906 Per ottenere la pensione di vecchiaia sono necessari 67 anni d’età e almeno 20 anni di contributi. In alcuni casi bastano 15 anni di contributi; per saperne di più leggi questa news. Come procedere per vedersi riconosciuti i propri diritti?

La prescrizione di cinque anni

Il primo passo è controllare che il tuo estratto conto contributivo sia corretto e completo, per evitare ritardi o problemi nella liquidazione della tua futura pensione. Fondamentale segnalare tempestivamente il mancato versamento di contributi da parte del datore di lavoro: il termine di prescrizione per il recupero dei contributi obbligatori non versati è di cinque anni (il termine può essere prorogato a dieci anni solo se il lavoratore ha comunque denunciato l’omissione entro cinque anni). Verifica i tuoi requisiti e la tua posizione contributiva con il Patronato Acli: non lasciare nulla al caso.

I contribuiti da riscatto e figurativi

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, possono essere presi in considerazione sia i contributi effettivamente versati che quelli riscattati. È possibile procedere al riscatto di periodi privi di contribuzione, ad esempio per attività svolte all’estero o per periodi di congedo parentale intervenuto al di fuori del rapporto di lavoro. I contributi riscattati sono validi sia per l’acquisizione del diritto alla pensione sia per la determinazione dell’importo della prestazione.

Le tipologie di contributi riscattabili comprendono anche i periodi di astensione dal lavoro per esigenze familiari o formative, nonché gli anni accademici relativi agli studi universitari.

Per altre tipologie di assenza dal lavoro è invece previsto, su istanza del lavoratore, l’accredito gratuito di contributi figurativi. Tale accredito può riguardare ad esempio i periodi di malattia, di congedo parentale o relativi al servizio militare.

 

Una consulenza personalizzata 

È possibile richiedere una consulenza personalizzata per valutare e analizzare la propria carriera. L’appuntamento può essere prenotato autonomamente tramite il sito web, nella sezione Prenota il tuo Appuntamento.

 

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Scadenza domanda Naspi: attenzione ai termini.  https://www.patronato.acli.it/scadenza-domanda-naspi-attenzione-ai-termini/ Tue, 23 Sep 2025 14:56:03 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40883 Conosci i tuoi diritti relativi alla Naspi? L’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori dipendenti rappresenta un sostegno essenziale; il Patronato Acli offre assistenza competente durante tutte le fasi della richiesta.

Informazione fondamentale: La domanda per la Naspi deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Durata: la Naspi viene erogata per una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi. Tale parametro risulta particolarmente importante per coloro che hanno avuto rapporti di lavoro di breve durata e potrebbero non raggiungere l’arco temporale massimo previsto.

Decurtazione (décalage)

a partire dal sesto mese di fruizione, oppure dall’ottavo mese per i beneficiari di età pari o superiore a 55 anni, è prevista una riduzione progressiva dell’importo mensile della Naspi pari al 3% al mese.

Presentazione della domanda

La domanda di Naspi va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • Se la domanda viene presentata entro otto giorni dalla cessazione, la Naspi decorre dall’ottavo giorno successivo.
  • Se inoltrata oltre tale termine, la prestazione decorrerà dal giorno seguente alla presentazione della stessa.

Quando presentare la domanda? 

Devi presentare la domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o da altri eventi specifici come la fine della maternità, malattia o una vertenza sindacale. In alcuni casi, il termine può essere sospeso, come durante la maternità o infortuni sul lavoro.

Rivolgiti al Patronato Acli 

Il Patronato Acli è a tua disposizione per una consulenza personalizzata. Verifica la tua situazione e fissa un appuntamento dal nostro sito web, sezione Prenota il tuo Appuntamento o trova la sede a te più vicina. Gli operatori ti guideranno in tutte le fasi della presentazione della domanda Naspi.

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Invalidità civile, nuove regole in arrivo: la sperimentazione in altre 9 province https://www.patronato.acli.it/invalidita-civile-nuove-regole-in-arrivo-la-sperimentazione-in-altre-9-province/ Tue, 23 Sep 2025 09:19:00 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40869 Dal 30 settembre 2025, la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità sarà estesa ad altre nove province italiane: Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza.

La riforma era stata avviata il 1° gennaio 2025, coinvolgendo inizialmente le province di Trieste, Brescia, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari. Nella Regione Valle D’Aosta e nella Provincia autonoma di Trento, l’attuazione della riforma avverrà nel rispetto degli statuti specifici; pertanto, i criteri e le modalità di accertamento della disabilità continueranno a essere disciplinati, in via transitoria, secondo la normativa attualmente vigente.

La riforma introduce nuovi criteri e modalità di accertamento della disabilità (con previsione di una “valutazione di base” unitaria affidata all’INPS) che comportano immediati cambiamenti per le persone e le famiglie che devono presentare una nuova domanda di riconoscimento dell’invalidità civile o l’indennità di accompagnamento.

Le nuove regole

Precisiamo da subito che le domande presentate entro il 29 settembre 2025 seguiranno la normativa precedente fino alla loro conclusione.

Una delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024 n.62 riguarda la modalità per l’avvio del procedimento valutativo. La tradizionale domanda amministrativa non sarà più necessaria e sarà sostituita dall’invio del certificato medico introduttivo. La nuova procedura prevede infatti che l’accertamento della disabilità inizi con la trasmissione in via telematica all’INPS del “nuovo certificato medico introduttivo” da parte di un medico certificatore. L’invio del “nuovo certificato medico introduttivo” determinerà la decorrenza della prestazione assistenziale eventualmente spettante a partire dal primo giorno del mese successivo all’invio del certificato stesso.

I cittadini residenti e domiciliati o anche solamente domiciliati nelle aree territoriali sperimentali potranno usare i certificati medici redatti fino al 29 settembre 2025 solo se la domanda amministrativa viene presentata all’INPS entro tale data.

Il certificato medico introduttivo

A partire dal 30 settembre 2025, i certificati medici redatti secondo le precedenti modalità ma non ancora inviati insieme alla domanda non saranno più considerati validi. L’avvio del procedimento per l’accertamento della condizione di disabilità potrà avvenire esclusivamente tramite il nuovo certificato medico introduttivo.

Per la tutela dei tuoi diritti

Per la tutela dei diritti, è indispensabile consegnare tempestivamente una copia del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta di presentazione al Patronato. In questo modo, il cittadino sarà adeguatamente assistito dal Patronato ACLI durante l’intero procedimento e sarà possibile, da subito, comunicare all’INPS tutti i dati socioeconomici necessari per ottenere rapidamente la prestazione assistenziale eventualmente spettante.

Al medico per trasmettere il certificato, al Patronato ACLI per la tutela dei diritti. Per maggiori informazioni, nonché per inoltrare la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile o dell’indennità di accompagnamento entro il 29 settembre 2025, per non dover rifare il certificato medico, invitiamo a passare tempestivamente nei nostri uffici, qui dove siamo www.patronato.acli.it .

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