Patronato Acli https://www.patronato.acli.it Fri, 04 Jul 2025 09:35:18 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.21 https://www.patronato.acli.it/wp-content/uploads/2017/11/Logo_favicon32-1.png Patronato Acli https://www.patronato.acli.it 32 32 NASpI: il decalage e le variazioni in relazione all’età https://www.patronato.acli.it/naspi-il-decalage-e-le-variazioni-in-relazione-alleta/ Fri, 04 Jul 2025 09:33:32 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40535

Il décalage consiste nella riduzione progressiva pari al 3% dell’importo previsto della prestazione NASPI a partire dal sesto mese di fruizione dell’indennità NASPI.

Tale meccanismo di riduzione era già presente con l’introduzione dell’indennità NASPI, ma la Legge di Bilancio 2022 è intervenuta modificandone alcuni aspetti, vediamoli:

– riduzione dell’importo mensile della NASPI a partire dal sesto mese di fruizione, prima della Legge di Bilancio il décalage partiva dal quarto mese;

– per i soli percettori NASPI che abbiano compiuto 55 anni invece, il décalage opera a partire dall’ottavo mese novità introdotta dalla Legge Bilancio 2022.

 

Dunque, i percettori di NASPI si ritroveranno l’importo della prestazione ridotto del 3% a partire dal sesto pagamento se hanno un’età inferiore ai 55 anni e dall’ottavo mese se hanno compito i 55 anni.

Tale riduzione si calcolo sull’importo percepito nel mese precedente e non su quello originario della prestazione.

Presso le nostre sedi gli operatori potranno verificare se hai diritto alla prestazione e fornirti tutte le informazioni riguardo la sua posizione.

 

Diana Lomartire

 

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Pensionati INPS residenti all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per il pagamento delle pensioni 2025/2026. https://www.patronato.acli.it/pensionati-inps-residenti-allestero-accertamento-dellesistenza-in-vita-per-il-pagamento-delle-pensioni-2025-2026/ Tue, 01 Jul 2025 10:32:17 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40509

È partita la campagna dell’INPS per l’accertamento dell’esistenza in vita di chi percepisce un trattamento pensionistico all’estero. Un adempimento importante per non rischiare la sospensione della pensione.

L’accertamento dell’esistenza in vita 2025/2026 è richiesto dall’INPS per i pensionati residenti all’estero.

Prima fase

Alla prima fase della campagna sono interessati i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi e gli Stati dell’Est Europa.

Per questi pensionati le richieste di attestazioni sono state inviate dallo scorso mese di marzo 2025: queste sono le successive scadenze

  • Le attestazioni di esistenza in vita 2025 dovranno essere restituite entro il 15 luglio 2025
  • In caso di mancata restituzione, la rata della pensione di agosto 2025 sarà pagata in contanti solo presso le agenzie Western Union
  • Se la rata di agosto 2025 non verrà riscossa personalmente dal pensionato entro il 15 agosto 2025 o comunque non viene restituita l’attestazione di esistenza in vita tale data, il pagamento della pensione verrà sospeso dalla rata mensile di settembre 2025.

Seconda fase

Alla seconda fase della campagna sono interessati i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania.

Per questi pensionati la campagna si svolgerà dal 17 settembre 2025 al 15 gennaio 2026, con le seguenti scadenze

  • Le attestazioni di esistenza in vita 2022 dovranno essere restituite entro il 15 gennaio 2026
  • In caso di mancata restituzione, la rata della pensione di febbraio 2026 sarà pagata in contanti solo presso le agenzie Western Union
  • Se la rata di febbraio 2025 non verrà riscossa personalmente dal pensionato entro il 19 febbraio 2026 o comunque non viene restituita l’attestazione di esistenza in vita tale data, il pagamento della pensione verrà sospeso dalla rata mensile di marzo 2026.

Esclusioni

Gli esclusi dall’obbligo di attestazione sono

  • i titolari di pensioni italiane in regime italo-francese grazie all’accordo inerente lo scambio dei dati relativi ai decessi tra INPS e la Caisse Nationale Assurance Vieillesse (CNAV).
  • i pensionati che, oltre alla pensione italiana, sono contestualmente titolari di pensioni erogate in Germania dall’Istituto previdenziale Deutsche Rentenversicherung (DRV), in Svizzera dall’Ufficio Centrale di Compensazione (UCC), in Polonia dallo Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (ZUS), in Belgio dal Service Fédéral des Pensions (SFPD), il Centrelink dell’Australia e gli enti dell’Olanda Sociale Verzekeringsbank (SVB) e Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
  • I pensionati che hanno riscosso di recente e personalmente almeno una rata di pensione presso gli sportelli delle agenzie Western Union
  • I pensionati i cui pagamenti sono stati già stati sospesi da Citibank a seguito del mancato invio dell’accertamento dell’esistenza in vita negli ultimi anni oppure hanno avuto riaccrediti consecutivi di rate di pensione

Cosa riceveranno gli interessati dall’INPS?

I pensionati riceveranno dalla società Citibank, incaricata dall’INPS per questo adempimento, una lettera alla quale è allegata la modulistica redatta in italiano e, a seconda del paese di residenza, in francese, tedesco, spagnolo o portoghese. Nella lettera, oltre alla modulistica suddetta, gli interessati troveranno:

  • la data di scadenza per la restituzione dei moduli
  • le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita
  • la richiesta di documentazione da allegare (fotocopia di un valido documento d’identità del pensionato con foto)
  • le indicazioni per contattare il Servizio Assistenza Citibank.

Modalità

Il modulo dovrà essere restituito a Citibank, controfirmato da un “testimone accettabile”, cioè un rappresentante di un’Ambasciata o Consolato Italiano o un’Autorità locale (es. Uffici Comunali) abilitata ad avallare la sottoscrizione dell’attestazione di esistenza in vita.

La comunicazione dell’esistenza in vita può avvenire:

  • per posta cartacea tramite spedizione alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom

oppure

  • tramite le sedi estere dei Patronati.

A tal fine gli operatori del Patronato ACLI delle sedi estere sono a completa disposizione per questo delicato ed importante adempimento.

Raffaele De Leo

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Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità dai 56 o 61 anni https://www.patronato.acli.it/pensione-di-vecchiaia-anticipata-per-invalidita-dai-56-o-61-anni/ Fri, 27 Jun 2025 15:36:34 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40500 Se lavori nel settore privato e hai un’invalidità riconosciuta dall’INPS di almeno l’80%, puoi andare in pensione anticipata. Devi avere 56 anni se sei donna o 61 anni se sei uomo, e almeno 20 anni di contributi versati.

Riguarda solo i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e ai fondi di previdenza sostitutivi con contribuzione al 31 dicembre 1995. Non è applicabile ai lavoratori autonomi o ai dipendenti pubblici.

La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità inizia dal primo giorno del mese successivo alla finestra mobile di 12 mesi, una volta soddisfatti tutti i requisiti.

Dopo aver presentato la domanda all’INPS, sarai convocato per una visita medica dalle commissioni sanitarie dell’INPS, anche se sei già stato riconosciuto invalido civile. Il riconoscimento di invalidità civile serve solo come elemento di valutazione e non garantisce automaticamente il beneficio. Se l’INPS riconosce che la tua invalidità esisteva prima di aver raggiunto l’età richiesta, il beneficio decorre dal compimento dell’età. Se invece l’invalidità si verifica dopo, il beneficio decorre dal riconoscimento ufficiale.

Rivolgiti al Patronato Acli per una consulenza personalizzata. I nostri operatori ti assisteranno nella compilazione e invio telematico della domanda all’INPS, verificando la tua situazione e i tuoi diritti.

 

Caterina Giungato

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Campagna RED 2025 per i pensionati INPS residenti all’estero https://www.patronato.acli.it/campagna-red-2025-per-i-pensionati-inps-residenti-allestero/ Tue, 24 Jun 2025 09:26:13 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40484 Dal mese di maggio 2025 è partita la campagna INPS per l’acquisizione dei redditi posseduti nel 2024 dai pensionati residenti all’estero. In mancanza della dichiarazione le pensioni saranno ridotte e verrà richiesto il rimborso delle quote indebitamente percepite.

L’INPS ha avviato nello scorso mese di maggio la campagna REDEST 2025 che interesserà migliaia di pensionati residenti all’estero, la maggior parte dei quali vivono in Francia, Germania, Svizzera e Belgio. Dal 22 maggio 2025 è stato attivato il canale per le comunicazioni telematiche riservato ai Patronati ed ai Consolati.

ATTENZIONE:

· In questo canale è stata riaperta la possibilità di inserire le dichiarazioni della Campagna RED 2024 relativa ai redditi 2023 per i pensionati che non avessero ancora provveduto all’adempimento

· La Campagna Red 2023, relativa all’anno reddito 2022, è stata definitivamente chiusa il 31 marzo 2025: i pensionati che non hanno adempiuto alla dichiarazione dovranno presentare la domanda di ricostituzione reddituale della pensione direttamente all’INPS o tramite gli Enti di Patronato presenti all’estero

A differenza degli ultimi anni, durante i quali l’INPS non inviava più la lettera di richiesta della compilazione del Mod. Red ai titolari di pensione italiana residenti all’estero, per questa campagna 2025 i pensionati interessati a tale adempimento riceveranno per posta cartacea il modello REDEST da parte dell’Istituto a partire da settembre 2025.

Per la campagna RED 2025, i redditi da dichiarare sono quelli relativi all’anno 2024 pertanto, ricevuta la richiesta da parte dell’INPS, i pensionati devono ottemperare all’obbligo di dichiarare i redditi recandosi presso le sedi estere dei patronati portando con sé un documento di identità, gli estremi della pensione italiana e la dichiarazione dei redditi posseduti all’estero ed eventualmente anche in Italia.

In tale occasione i pensionati potranno richiedere anche l’emissione del modello C.U. 2025 (certificazione unificata) nel quale vengono certificati i redditi delle proprie pensioni erogate nel 2024 dall’Italia, ed il mod. 0.BIS.M nel quale sono esposti gli importi lordi e netti in corso di erogazione nel 2025.

L’omessa dichiarazione ha come effetto la riduzione dell’importo di pensione e la richiesta di restituzione delle quote di pensione ritenute indebite. Cerca a questo indirizzo https://www.patronato.acli.it/trova-la-sede/ le Sedi del Patronato ACLI operative all’estero che sono a disposizione gratuitamente per tutti gli adempimenti necessari in modo tale i pensionati possano far fronte a quanto loro richiesto senza ansia e con la sicurezza che la pensione italiana continui ad essere pagata con regolarità.

Raffaele De Leo

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Contratto di apprendistato: le tre tipologie principali https://www.patronato.acli.it/contratto-di-apprendistato-le-tre-tipologie-principali/ Fri, 20 Jun 2025 17:32:42 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40469 Il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro finalizzato alla formazione dei giovani ed al loro inserimento nel mondo del lavoro. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla possibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione.

Questo contratto infatti prevede un periodo formativo per l’apprendista, che deve avere una durata minima di sei mesi; la durata effettiva e massima del periodo formativo è stabilita dai diversi contratti collettivi del lavoro ed in alcuni casi dalle normative regionali. 

L’apprendista ha tutti i diritti di un lavoratore dipendente, quali l’applicazione di un contratto collettivo, l’assicurazione contro la malattia e gli infortuni, la tutela della maternità.  

Lo stipendio dell’apprendista può essere inferiore fino a due livelli rispetto a quello spettante in ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto. 

Esistono tre tipi di apprendistato: 

  • L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, destinato ai giovani dai 15 anni; 
  • L’apprendistato professionalizzante, destinato ai giovani fra i 18 e i 29 anni; 
  • Apprendistato di alta formazione e di ricerca, destinato ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale. 

Per conoscere le caratteristiche dettagliate del tuo contratto di apprendistato, la sua durata massima, le specifiche legate alla tua regione e verificare la correttezza della retribuzione, fissa un appuntamento presso sede del Patronato Acli a te più vicina. 

 

Alberto Meli 

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Lavoro domestico: la malattia e i giorni retribuiti https://www.patronato.acli.it/lavoro-domestico-la-malattia-e-i-giorni-retribuiti/ Tue, 17 Jun 2025 09:15:01 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40454 In caso di malattia la lavoratrice deve avvertire tempestivamente il datore di lavoro; se è assunta ad ore deve anche consegnargli il certificato medico o il numero di protocollo.

Per i lavoratori conviventi invece non è necessario l’invio del certificato a meno che non sia richiesto dal datore di lavoro.

Chi paga? 

La malattia è esclusivamente a carico della famiglia. L’INPS non paga alcuna indennità, perciò non è necessario comunicargli l’evento.

In che misura e per quanto tempo?

Il datore di lavoro deve retribuire la dipendente nella misura del 50% per i primi 3 giorni di malattia e del 100% per i successivi e fino ad un limite massimo, che varia in base all’anzianità di servizio maturata presso la famiglia (cfr. tabella).

Superati questi limiti, la malattia è considerata assenza non retribuita.

La lavoratrice ha anche diritto a conservare il suo posto di lavoro per un certo periodo.

 

Anzianità di servizio Giorni retribuiti Conservazione del posto
fino a 6 mesi 8 10
da più di 6 mesi a 2 anni 10 45
oltre i 2 anni 15 180

 

Il periodo di conservazione del posto è aumentato del 50% se la malattia è oncologica.

L’intervento della Cas.sa. Colf

In alcune circostanze, come in caso di ricovero ospedaliero, la lavoratrice può presentare richiesta alla Cas.sa. Colf per ottenere, se sono stati versati i relativi contributi, delle prestazioni economiche e il rimborso delle spese sanitarie sostenute.

Assistenza personalizzata

Massima attenzione al corretto adempimento dei versamenti! Leggi la news I contributi INPS dei lavoratori domestici: scadenze 2025 – Patronato Acli

Se hai subito una riduzione della capacità lavorativa a causa di una grave malattia, contattaci per conoscere i tuoi diritti.

Assegno di invalidità INPS: come richiederlo e rinnovarlo  – Patronato Acli 

Per una informazione qualificata, puoi rivolgerti agli operatori dello sportello Lavoro Domestico del Patronato Acli più vicino a te.

 

Roberta Pietroni

 

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Pensione ai superstiti: a chi spetta e quali sono i limiti di reddito 2025 https://www.patronato.acli.it/pensione-ai-superstiti-a-chi-spetta-e-quali-sono-i-limiti-di-reddito-2025/ Fri, 13 Jun 2025 08:16:12 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40442

In primo luogo, è necessario chiarire la terminologia relativa alle prestazioni, poiché spesso risulta sconosciuta. Il termine “pensione ai superstiti” prevede due tipologie alternative di pensioni.

La pensione “indiretta” è la prestazione pensionistica erogata ai familiari in seguito al decesso di una persona assicurata previdenzialmente e non ancora pensionata. In questo caso la persona deceduta deve avere almeno 15 anni di contributi previdenziali al momento del decesso, anche non continuativi, oppure almeno 5 anni di contributi accreditati complessivamente dei quali almeno 3 anni versati nel quinquennio procedente alla data del decesso.

La pensione di “reversibilità” è invece la prestazione pensionistica erogata ai familiari nel caso in cui la persona deceduta era già in pensione, trattamento che viene trasformato ed erogato ad altre persone rispetto alla prestazione originaria del soggetto defunto.

Chi ha diritto alla pensione ai superstiti?

  • il coniuge o l’unito civilmente. Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti ma ha diritto a un assegno per una volta pari a due annualità della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio;
  • il coniuge separato;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile e non sia passato a nuove nozze

Hanno inoltre diritto alla pensione i figli a carico del defunto e, in mancanza del coniuge e dei figli, altri parenti stretti che erano sempre a carico.

Le percentuali delle pensioni ai superstiti

Le pensioni ai superstiti sono erogate in percentuale rispetto alla pensione pagata alla persona deceduta o a quella che le sarebbe spettata con le seguenti quote:

  • al solo coniuge superstite viene liquidato il 60 % della pensione maturata o erogata alla persona deceduta
  • al coniuge ed un figlio, l’80 %
  • al coniuge con due o più figli aventi diritto, il 100% di quanto spettava alla persona deceduta

Se invece, in assenza del coniuge, gli aventi diritto sono i figli, o i genitori, i fratelli e le sorelle, le percentuali sono le seguenti:

soggetto erede Percentuale di pensione
Un figlio 70 %
Due figli 80 %
Tre o più figli 100 %
Un genitore della persona deceduta 15 %
Due genitori 30 %
Un fratello o sorella 15 %
Due fratelli/sorelle 30%

I limiti di reddito per le pensioni ai superstiti

Un’altra condizione importante da sapere è che, rispetto all’importo a cui aveva diritto la persona deceduta, le pensioni ai superstiti vengono ridotte non solo a seconda della tipologia dei soggetti aventi diritto, ma può essere ulteriormente ridotto in base ai redditi dei beneficiari, con i seguenti limiti per il 2025:

 

Limiti di reddito annuali che comportano la riduzione delle pensioni ai superstiti – ANNO 2025
Da euro A euro % di riduzione
Zero 31.376,80 Nessuna riduzione
31.376,80 39.221,00 25 %
Oltre 39.221,00 50%

Il Patronato ACLI ti è sempre vicino

Gli Operatori del Patronato ACLI sono disponibili per assisterti nell’inoltro telematico della tua domanda di pensione all’INPS, trova la sede a te più vicina. 

 

Raffaele De Leo

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Ai 67 anni potresti aver diritto all’assegno sociale https://www.patronato.acli.it/ai-67-anni-potresti-aver-diritto-allassegno-sociale/ Tue, 10 Jun 2025 08:10:56 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40433 L’Assegno Sociale è una prestazione assistenziale INPS destinata a coloro che, avendo raggiunto i 67 anni di età, non possiedono tuttavia i contributi necessari per ottenere la pensione di vecchiaia. E’ necessaria la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni e non superare determinate soglie di redditi. 

L’importo pieno, in caso di redditi personali uguali a zero, per il 2025, è di euro 538,69, pagato per tredici mensilità, esente Irpef. 

Tale importo varia in base ai redditi personali e/o coniugali.  

Si perde il diritto all’assegno sociale se con i propri redditi si supera: 

euro 7.002,97 per chi non è coniugato 

euro 14.005,94 per chi è coniugato

Redditi rilevanti: 

  • pensioni italiane ed estere 
  • redditi da lavoro dipendente e autonomo 
  • redditi da terreni ed immobili, esclusa la casa di abitazione 
  • interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di stato 
  • altri redditi non assoggettabili ad irpef (ad esempio voucher) 
  • l’importo percepito per la vendita di un immobile (rileva per il solo anno in cui si effettua la vendita) 
  • assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge 
  • redditi esenti da imposte, quali prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (pensioni per invalidità civile, cecità civile, sordità), pensioni di guerra, rendite vitalizie erogate dall’INAIL 
  • assegno sociale eventualmente corrisposto al coniuge 

Redditi non rilevanti  

  • trattamenti di fine rapporto  
  • reddito della casa di abitazione e relative pertinenze 
  • i trattamenti di famiglia 
  • 1/3 dell’importo della pensione liquidata esclusivamente secondo il sistema contributivo 
  • le indennità di accompagnamento di ogni tipo 
  • le indennità di comunicazione per i sordomuti 

 I redditi devono essere: 

  • effettivamente percepiti 
  • valutati in base al criterio di competenza, riferendoli cioè agli anni in cui sono stati percepiti (o dovevano essere percepiti, se riscossi successivamente) 
  • al netto dell’Irpef, dell’addizionale regionale e comunale, e dei contributi previdenziali. 

 Possono avere diritto all’assegno sociale, se residenti in Italia: 

  • i cittadini italiani; 
  • i cittadini comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza; 
  • i cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007); 
  • i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. 

Come e quando fare la domanda 

Infine una precisazione sulla decorrenza: dal mese successivo al compimento dei 67 anni e comunque, sempre successivamente alla presentazione della domanda, se il requisito anagrafico risulta maturato. 

E’ quindi importante rivolgersi ai nostri uffici prima del compimento dell’età o comunque il prima possibile, se si ha già 67 anni, per evitare di perdere il pagamento di mensilità dell’assegno. 

Per fare domanda rivolgiti al Patronato Acli, ti offrirà una consulenza gratuita e personalizzata. I nostri operatori ti aiuteranno a compilare e inviare la domanda in via telematica all’INPS, verificando la tua situazione e i tuoi diritti. 

 

Tiziana Teresi 

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Pensione di vecchiaia nella scuola: prepararsi senza sorprese  https://www.patronato.acli.it/pensione-di-vecchiaia-nella-scuola-prepararsi-senza-sorprese/ Tue, 03 Jun 2025 08:29:12 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40396

Nel comparto scuola, i requisiti per andare in pensione di vecchiaia sono simili a quelli degli altri lavoratori, ma ci sono alcune differenze importanti. Vediamo quali sono i requisiti necessari per accedere alla pensione nel 2025. 

Requisiti per la pensione di vecchiaia del sistema “misto” 

– 67 anni di età entro il 31 dicembre 2025; 

– 20 anni di contribuzione entro il 31 agosto 2025. 

 

Pensione di vecchiaia del sistema contributivo (nuovi iscritti alla Gestione Pubblica ex Inpdap dal 1° gennaio 1996): 

  • Età di 67 anni entro il 31 dicembre 2025; 
  • Almeno 20 anni di contribuzione entro il 31 agosto 2025; 
  • Importo pensionistico non inferiore a una volta l’Assegno Sociale INPS (538,69 euro mensili). 

 

La finestra di uscita 

Negli altri settori, la pensione decorre dal mese o dal giorno successivo al compimento dell’età. Tuttavia, nel comparto scuola, si considera un’unica finestra di uscita valida per tutti i dipendenti: il 1° settembre dell’anno in cui si maturano i requisiti, tenendo quindi conto dell’anno scolastico e non dell’anno solare. 

Un esempio concreto: 

  • Se si raggiungono i 67 anni a dicembre, è possibile andare in pensione già da settembre dello stesso anno con 66 anni e 8 mesi. 
  • Se si compiono i 67 anni a marzo, occorrerà comunque attendere settembre per accedere a pensione con 67 anni e 5 mesi. 

I 20 anni di contributi devono in ogni caso essere maturati entro il 31 agosto dell’anno di riferimento. 

La domanda di dimissioni 

Le dimissioni seguono il calendario scolastico. Il ministero dell’istruzione pubblica ogni anno un decreto che fissa i parametri e la data entro la quale presentare la domanda di dimissioni. 

Nel caso in cui i 67 anni siano compiuti dopo il 1° settembre, è necessario presentare la domanda di dimissioni. Se i 67 anni sono compiuti entro il 31 agosto, si sarà collocati a riposo d’ufficio e non sarà necessario presentare la domanda di dimissioni. 

Si consiglia di presentare la domanda di pensione entro febbraio dell’anno in cui si va in pensione, anche se questa non è una scadenza perentoria. 

 

Consulenza personalizzata  

Gli Operatori del Patronato Acli sono a disposizione per assisterti nella verifica dei diritti e nella compilazione e invio della tua domanda di pensione: Trova la sede più vicina oppure Prenota il tuo appuntamento 

 

Caterina Giungato 

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La visita del medico “fiscale”: come funziona in caso di infortunio sul lavoro? https://www.patronato.acli.it/la-visita-del-medico-fiscale-come-funziona-in-caso-di-infortunio-sul-lavoro/ Tue, 27 May 2025 08:38:12 +0000 https://www.patronato.acli.it/?p=40365 C’è una domanda che ci viene spesso posta dai lavoratori e dalle lavoratrici che hanno subìto un infortunio: devo rispettare degli orari di reperibilità? È possibile che, come accade in caso di malattia, un medico effettui un controllo al mio domicilio? 

Anzitutto chiariamo che la “visita fiscale” è la procedura, in base alla quale, un medico legale inviato dall’Ente previdenziale si reca presso l’abitazione del lavoratore per verificare l’effettivo stato della malattia. La normativa prevede delle precise fasce di reperibilità e qualora il lavoratore non sia presente, può scattare un meccanismo sanzionatorio (perdita del diritto all’indennità economica). Questo è ciò che accade in caso di malattia comune gestita dall’Inps. 

In caso di infortunio, la situazione è diversa: i controlli in questo caso sono di competenza dell’Inail e comunque teoricamente possibili. Tuttavia, l’Inail stesso ha più volte chiarito che non procede ad effettuare controlli domiciliari come accade per l’Inps e di conseguenza non vi sono fasce di reperibilità obbligatorie. Tali controlli, come avviene nella quasi totalità dei casi, avvengono attraverso una o più convocazioni del lavoratore stesso presso la sede Inail competente. Obbligo del lavoratore è di dare seguito a tale chiamata, presentandosi e sottoponendosi alla visita di controllo (salvo giustificato motivo). Inoltre, l’interessato non può rifiutare, se non per giustificato motivo, le cure mediche e chirurgiche che l’Inail ritiene necessarie per la guarigione. 

In sostanza, il lavoratore infortunato può si uscire di casa senza dover rispettare specifici orari di reperibilità, mantenendo però condotte tali da non pregiudicare la guarigione. Si consideri però che, i vari contratti di lavoro, potrebbero prevedere un obbligo di reperibilità in determinate fasce orarie anche in caso di infortunio. Se il lavoratore dovesse venir meno a tale obbligo potrebbero scattare sanzioni disciplinari ad opera del datore di lavoro stesso, senza che però venga meno il diritto all’indennità temporanea per infortunio pagata dall’Inail. Si tratta di un principio stabilito dalla Corte di Cassazione, la cui “adozione” all’interno dei singoli contratti di lavoro va verificata. 

Se hai subìto un infortunio sul lavoro, contatta la nostra sede più vicina per avere tutta l’assistenza amministrativa e medico legale necessaria per proteggere i tuoi diritti. 

 

 

Massimo Calestani

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