Pace contributiva: riscatto agevolato dei periodi assicurativi

Tra le misure contenute nel decretone su Quota100 e Reddito e pensioni di cittadinanza, una riguarda la possibilità di sistemare la propria posizione assicurativa.
La misura è definita “pace contributiva” in quanto consente il recupero ai fini pensionistici dei buchi contributivi eventualmente verificatisi tra un lavoro e l’altro.
La possibilità di usufruire di questo recupero è riconosciuta in via sperimentale per un triennio, dal 2019 al 2021, a favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata e agli iscritti presso le gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria che non siano titolari di pensione.
La condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto è quindi l’iscrizione del lavoratore in uno dei regimi previdenziali richiamati, che ci sia la presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui si eserciti la facoltà di riscatto e che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31/12/1995.
Potranno quindi beneficiare di tale opportunità i soli lavoratori che si sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 01/01/1996.

I periodi riscattabili sono quelli antecedenti al 29/01/2019, data di entrata in vigore del decretone, e compresi tra l’anno del primo e quelli dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, e nemmeno in uno dei regimi previdenziali dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati.
Il periodo massimo riscattabile è di cinque anni anche non continuativi e si deve collocare in epoca successiva al 31 dicembre 1995.

Il costo e la domanda
L’onere del riscatto è calcolato sulle retribuzioni percepite nelle ultime 52 settimane antecedenti la richiesta e moltiplicate per l’aliquota contributiva IVS della gestione assicurativa presso la quale si esercita il riscatto. La cifra potrà essere detratta dai redditi in misura del 50% nei successivi 10 anni con rate costanti. L’onere può essere versato o in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili senza interessi.
Qualora però tale riscatto debba essere utilizzato per l’immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta, la somma residua dovrà essere versata in un’unica soluzione.
La domanda di riscatto può essere presentata anche dai superstiti, parenti ed affini entro il secondo grado dell’assicurato, per poter raggiungere il requisito contributivo minimo utile alla liquidazione di una pensione indiretta.

Per saperne di più
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Katia Marazzina