Gli studenti non comunitari con permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione possono svolgere un’attività lavorativa part-time fino a un massimo di 1040 ore all’anno.
Se lo studente supera il monte ore o vuole trasformare il permesso in motivi lavorativi, deve richiedere la conversione tramite il portale del Ministero dell’Interno. La gestione della pratica è competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione, in base alla provincia di residenza.
In presenza dei requisiti è convertibile in lavoro anche il permesso rilasciato per formazione/tirocinio a patto che il tirocinio sia stato completato.
Con le modiche intervenute con il decreto Cutro è possibile convertire il permesso per studio in lavoro autonomo o subordinato, presentando la domanda in qualsiasi momento dell’anno.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio, formazione o tirocinio può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. In entrambi i casi, il permesso di soggiorno deve essere valido o in fase di rinnovo.
Lo Sportello Unico, dopo aver verificato la presenza di tutti i requisiti, consegna al datore di lavoro e alla persona straniera una copia del contratto di soggiorno firmato da entrambe le parti e vidimato. Inoltre, rilascia il kit per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro.
È importante notare che, una volta ottenuto il permesso per motivi di lavoro, non sarà possibile rinnovarlo per motivi di studio.
Contatta il Patronato Acli per richiedere informazioni personalizzate e il controllo dei requisiti richiesti.
Marilisa Moretti