Un “buono” per l’asilo nido, o meglio, un bonus di massimo 1000 euro annui che interessa i figli nati, o adottati/affidati, dal 1° gennaio 2016: è uno degli interventi a sostegno del reddito delle famiglie previsti dalla Legge di Bilancio 2017 (L.232/2016).
Oltre al pagamento della retta di asili nido, pubblici o privati, il contributo può essere destinato anche a forme di assistenza domiciliare richieste da genitori conviventi con bambini minori di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente per via telematica, dal genitore residente in Italia e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
* cittadinanza italiana;
* cittadinanza UE;
* permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
* carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’UE;
* carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’UE;
* status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Nel caso di contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, il bonus viene erogato dall’INPS al richiedente in un’unica soluzione, previa presentazione di un attestato rilasciato dal pediatra indicante “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica” per l’intero anno di riferimento.
L’Istituto eroga invece per undici mensilità un importo massimo di 90,91 euro al genitore che documenti di aver sostenuto il costo della retta di un asilo nido, pubblico o privato, allegando ogni mese online la ricevuta o la fattura attestanti l’avvenuto pagamento.
Il contributo mensile non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Per gli asili nido privati è necessario il possesso di un’apposita autorizzazione all’apertura e al funzionamento della struttura concessa dall’ente locale competente, i cui estremi vanno indicati nella domanda.
Per il contributo asilo nido, il bonus può essere richiesto solo dal genitore che sostiene l’onere della retta, mentre nel caso di contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione occorre che il richiedente coabiti con il figlio.
Il beneficio non è soggetto ad una particolare condizione reddituale e, nel caso del bonus nido, non è cumulabile con le detrazioni fiscali previste per la frequenza di asili nido, né può essere fruita nei mesi coincidenti con quelli per cui è stato richiesto il cosiddetto bonus infanzia sostitutivo del congedo parentale.
Il contributo è erogato in base alle risorse stanziate annualmente per il bonus e secondo l’ordine di presentazione delle domande; in caso di superamento della cifra annuale destinata a questo beneficio, l’Istituto è tenuto a non prendere in considerazione ulteriori domande.