CAF – Mensa scuola, ok detrazione anche se resa dal Comune

“Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese tra quelle per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, previste dall’articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, e quindi detraibili”. Gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18/E del 6 maggio scorso non danno più adito a dubbi: la mensa scolastica si può detrarre. Ci eravamo lasciati con le indicazioni contenute nella Circolare 3/E del 2 marzo 2016, che erano comunque largamente propense a porre un ok sulla possibilità di scontare dall’imposta le spese di mensa scolastica.

Quello che però aveva lasciato perplessi era la “forma” con cui l’Agenzia aveva detto sì, dal momento che la stessa Agenzia aveva interpellato il MIUR per capire se fosse possibile o meno includere la mensa scolastica fra le spese di frequenza. A quel punto il MIUR, come riportato dall’Agenzia nella Circolare di marzo, aveva risposto in senso affermativo. Testualmente veniva scritto dall’Agenzia che “le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis (spese detraibili, ndr). Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica”. Si noterà l’utilizzo del condizionale “rientrerebbero”, che in un certo senso sembrava voler lasciare la questione in sospeso.

Questione, però, che si chiude definitivamente con gli ulteriori chiarimenti della Circolare del 6 maggio. Non solo, ma questa volta l’ok suona più permissivo di quanto ci si potesse aspettare: la mensa si somma agli importi scolastici detraibili “anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado”.

Una domanda che si fanno in molti riguarda la documentazione da presentare. Ebbene, servirà la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestati al soggetto destinatario del pagamento – la scuola, il Comune, oppure un fornitore terzo – che dovranno riportare nella causale l’indicazione del servizio di mensa, il nome della scuola e il nominativo dell’alunno. Potrebbe però capitare che le modalità di versamento siano altre, ad esempio il bancomat o i contanti. In questo caso la detrazione non andrà persa, ma, spiega l’Agenzia, “la spesa dovrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento, o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente”.

Ad ogni modo, tutte queste indicazioni valgono principalmente a partire dall’anno in corso, con effetti sulle dichiarazioni del 2017, quando cioè la detrazione andrà a regime. Per questo primo anno, invece, vista la novità della cosa e la pregressa mancanza di informazioni, l’Agenzia chiude un occhio sulle documentazioni che dovessero risultare incomplete. I dati mancanti, allora, relativi all’alunno o alla scuola frequentata potranno essere annotati direttamente a mano dal contribuente sul documento che accerta la spesa.

D’accordo, ma chi la detrarrà nel concreto? Solitamente vale la regola del genitore intestatario del documento (che dunque la può detrarre al 100%) o quella della divisione al 50% fra i genitori, se il documento di spesa è intestato al figlio. In deroga, però, a quest’ultimo criterio, quand’anche il documento fosse intestato al figlio, ci sarebbe comunque la possibilità di convogliare tutta la detrazione o su un solo genitore o di suddividerla secondo percentuali diverse dal 50-e-50, con la sola accortezza di annotarlo sul documento.

Fonte: CAF – ACLI