CAF – Voucher abrogati. Salvi quelli per baby-sitting

Non ci sarà nessuna “mano sulla culla” per i voucher baby-sitting, che continueranno a essere erogati nonostante il Dl 25/2017, recentemente approvato, ne abbia abrogato l’utilizzo. Bisogna dunque separare il grano dal loglio, nel senso che il decreto cancella l’impiego dei voucher in senso ampio, ma l’Inps, dopo aver chiesto numi al Ministero del Lavoro e al Dipartimento Politiche per la Famiglia, ha reso noto col suo comunicato del 31 marzo di aver avuto il nulla osta a procedere per l’erogazione specifica dei cosiddetti voucher sui servizi di baby-sitting. I quali fanno il paio con quelli per l’acquisto dei servizi del nido. Entrambi, quindi, non risentiranno della cancellazione disposta dal decreto 25/2017 e oltretutto godranno della proroga per il biennio 2017-2018 arrivata con l’ultima Legge di Bilancio.

La scelta di mantenere in vita queste tipologie di voucher va chiaramente intesa come un supporto all’indirizzo di quelle famiglie che avendone usufruito sinora si sarebbero potute trovare in una situazione di disagio non potendone più fare uso. C’è poi da considerare l’ampliamento (già valido dal 2016) della platea delle mamme beneficiarie, visto che oltre alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato e alle lavoratrici iscritte alla gestione separata (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate), l’anno scorso sono state ammesse all’utilizzo dei voucher anche le lavoratrici autonome o imprenditrici (ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone; le artigiane ed esercenti attività commerciali; le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne). Restano invece fuori dal beneficio sia le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati, sia le lavoratrici che usufruiscono dei benefici istituiti dal Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.

Aspetto fondamentale dei voucher è il loro essere fruiti come alternativa all’intero congedo parentale o a una parte di esso. In altri termini il beneficio può essere chiesto o alla fine del congedo di maternità o comunque entro gli undici mesi successivi, sia dalle lavoratrici che non abbiano ancora iniziato a godere del congedo parentale oppure da quelle che ne abbiano goduto solo in parte. Come accennato, bisogna distinguere il “contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati” dai veri e propri “voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting”. In ogni caso si tratta di un importo di 600 euro mensili per un periodo massimo di sei mesi (che invece scendono a tre se a fare la richiesta è una lavoratrice autonoma o iscritta alla Gestione Separata).

Di norma la domanda può essere presentata tramite il canale telematico del sito Inps, accedendo con il PIN dispositivo, o altrimenti, anche in mancanza delle credenziali Inps, vi è sempre la possibilità di rivolgersi a un CAF/Patronato. È molto probabile, però, che un passaggio al CAF/Patronato vada comunque fatto perché al momento della richiesta la mamma lavoratrice, fra le altre cose, dovrà dichiarare di aver già presentato un Isee in corso di validità. Ciò vuol dire che prima ancora di inoltrare la richiesta ai fini del bonus-voucher, la neo-mamma dovrà dotarsi di un Isee valido. Inoltre al momento dell’istanza la mamma richiedente dovrà:

  • indicare a quale dei due benefici intende accedere (voucher baby-sitting o servizi pubblici/privati per l’infanzia), ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, dovrà indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore;
  • indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
  • dichiarare la rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo parentale.

Ma come avviene l’erogazione? Dipende ovviamente dal beneficio che si è scelto. Il contributo, ad esempio, per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto, alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale non fruito. Lo stesso contributo, avvisa l’Inps, sarà dunque erogato “esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco formato sulla base delle iscrizioni effettuate delle strutture stesse, pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it)”.

Viceversa il contributo per il pagamento dei servizi di baby-sitting (cd “voucher”) viene erogato “attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003”. L’Inps pertanto erogherà 600 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice. I voucher saranno quindi corrisposti “in modalità telematica e dovranno essere presi in carico entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda”.

Fonte: CAF Acli