CAF – Canone in bolletta: disdetta entro il 16 maggio

Canone sì, canone no, il dilemma è servito. Nel frattempo, la scadenza del 16 maggio (prima fissata al 30 aprile) entro la quale i contribuenti dovranno provvedere all’invio della disdetta autocertificata per essere esentati dal versamento del tributo più odiato d’Italia si avvicina a tutto vapore. La questione interessa in particolar modo quelle famiglie che posseggono più case, quindi intestatarie di più utenze elettriche e, con ogni probabilità, di più apparecchi televisivi, visto che in ogni caso il Canone è dovuto esclusivamente in relazione a un solo immobile, quello, appunto, dove il nucleo ha stabilito la propria residenza anagrafica. Fra parentesi, proprio in merito alla definizione di “apparecchio televisivo”, il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo l’appunto che gli era stato fatto dal Consiglio di Stato per non averla esplicitata nella stesura del decreto attuativo sul versamento del Canone, ha specificato in una nota ufficiale del 20 aprile che “per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno”. Detto questo, “per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV”. In conclusione, chiarisce la nota, “non costituiscono apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”.

Tablet, pc, smartphone non pagano il Canone Rai

Sciolti quindi i dubbi sulla presenza di dispositivi elettronici (come pc o tablet) in luogo di un normale televisore, torniamo adesso alla faccenda più discussa, ossia la necessità di spedire o meno la disdetta per il versamento della tassa entro il 16 maggio (adempimento che potrà essere osservato in autonomia dal contribuente tramite i canali web dell’Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel, oppure avvalendosi del CAF). Com’è noto, l’ultima Legge di Stabilità ha disposto che dal 2016 il Canone venga versato non più col normale bollettino postale (spesso e volentieri destinato al cestino dei rifiuti) ma direttamente tramite addebito sulla bolletta elettrica. Questa novità ha creato, e sta creando tutt’ora, non pochi dubbi sulle modalità pratiche con cui l’assolvimento dovrà/potrà avvenire. Anzitutto specifichiamo che per il 2016 la tassa è stata “abbassata” a 100 euro tondi, rispetto ai 113,50 dell’anno scorso. 100 euro che per questo primo anno di “sperimentazione” verranno addebitati con una prima maxi-rata da 70 euro sulla bolletta di luglio, mentre i restanti 30 saranno addebitati con mini-rate da 10 sulle bollette successive; poi dal 2017 l’addebito sarà dilazionato regolarmente con singole rate da 10 euro sulle bollette da gennaio a ottobre.

Un solo Canone per nucleo familiare

Per capire, vediamo anzitutto che cosa dice la legge: “Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi (televisivi, ndr) detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica”. Inoltre “la detenzione di un apparecchio (televisivo, ndr) si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall’anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali. Tale dichiarazione è presentata all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e ha validità per l’anno in cui è stata presentata”.

Il possesso della tv

Traducendo: il criterio della legge è quello di dare per scontato che il consumo di elettricità sia sufficiente a presumere la presenza di un apparecchio tv. In caso contrario dovrà essere il cittadino (appunto entro il 16 maggio) a comunicare, tramite il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, il non possesso dell’apparecchio. Non solo, ma si può ricorrere all’invio del modello anche per “segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale”. È questo, in effetti, il caso più spinoso, visto che la presenza di seconde o terze case intestate a diversi membri della famiglia, contemporaneamente all’abitazione principale, potrebbe creare della confusione. A questo si aggiunga che l’intestazione dell’immobile non necessariamente coincide con l’intestazione della bolletta (ad esempio: immobile del marito e utenza intestata alla moglie), quindi in ogni caso, il soggetto tenuto a pagare resterebbe formalmente lo stesso intestatario della bolletta. Una cosa è certa: bisogna dimenticare quanto è avvenuto in passato, nel senso che, se fino all’anno scorso il bollettino Rai veniva spedito a nome del coniuge X, e magari il coniuge Y era (ed è ancora) intestatario della bolletta, da quest’anno, spiega l’Agenzia, “si procederà alla voltura automatica dell’abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza elettrica, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato”.

Canone Rai legato all’utenza elettrica

Ora, nel caso delle famiglie che hanno più immobili intestati oltre all’abitazione di residenza, il modello di disdetta andrà molto probabilmente inviato. Ma non è detto. Quello che infatti va tenuto presente non è tanto il soggetto intestatario dell’immobile, quanto il soggetto a cui è intestata l’utenza elettrica, appunto perché il Canone non si applica in funzione del mero possesso dell’immobile, ma della stessa utenza legata all’abitazione in cui il nucleo risiede, e ciò, automaticamente, esclude gli eventuali altri immobili. Ad esempio, in un nucleo composto da due coniugi più figlio, in cui il marito risulti intestatario delle utenze allacciate all’abitazione principale e alla seconda casa, mentre la moglie risulti intestataria dell’utenza allacciata alla terza casa, il marito non dovrà inviare nessuna disdetta perché il canone gli verrà addebitato direttamente sull’utenza dell’abitazione principale, escludendo in automatico l’utenza della seconda casa (comunque intestata a lui); viceversa la moglie dovrà inviare la disdetta in relazione all’utenza allacciata alla terza casa, a lei intestata, per evitare la duplicazione del Canone già addebitato al marito sull’unica abitazione di residenza. Quindi la moglie, sul suo modulo, dovrà indicare il codice fiscale del marito in qualità di unico soggetto passivo del Canone (per ulteriori informazioni rimandiamo agli esempi di compilazione predisposti dall’Agenzia delle Entrate). Infine le scadenze. Per quest’anno, come abbiamo detto, il termine è stato posticipato dal 30 aprile al 16 maggio. L’invio entro tale data “ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016”. Viceversa “la dichiarazione presentata dal 17 maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016”, mentre “la dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017”.

 

Fonte: www.caf.acli.it