La cittadinanza italiana può essere ottenuta principalmente per:
- discendenza da cittadino/a italiano/a (iure sanguinis)
- matrimonio con un cittadino/a italiano/a
- naturalizzazione dopo un periodo di residenza in Italia
- nascita sul territorio italiano (solo in specifiche circostanze)
- adozione di minore straniero da parte di cittadino/a italiano/a
La recente modifica normativa – L. n.74/2025 – ha introdotto limiti più stringenti per la trasmissione iure sanguinis per cui il genitore italiano (anche naturalizzato) di un figlio nato all’estero e con altra cittadinanza non trasmette automaticamente la cittadinanza italiana a meno che non si possano dimostrare determinati requisiti.
La cittadinanza per concessione, invece, può essere richiesta dal cittadino straniero con domanda da inviare telematicamente tramite il portale ministeriale dedicato alla cittadinanza.
Ai fini della concessione, l’interessato deve dimostrare un periodo di residenza effettiva e continuativa in Italia, periodo che varia in relazione al tipo di richiedente – in molti casi pari a 10 anni. Va anche dimostrato il possesso di redditi sufficienti per il suo mantenimento e quello dei suoi familiari (minimo 8263,31€ per il solo richiedente), la conoscenza della lingua italiana di un livello non inferiore al livello B1, nonché l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso.
La nuova normativa ha avuto un impatto significativo sui figli minori di cittadini stranieri naturalizzati se nati all’estero e con altra cittadinanza. Rispetto al passato, il solo requisito della convivenza con il genitore straniero naturalizzato non è più sufficiente per l’acquisto della cittadinanza italiana.
Ai fini dell’acquisto della cittadinanza da parte del minore, il genitore deve dimostrare anche:
- di essere stato residente in Italia da cittadino italiano per almeno 2 anni prima della nascita del minore;
- che il minore sia residente in Italia e convivente con lui da almeno 2 continuativi (o dalla nascita se il minore ha meno di 2 anni) al momento del giuramento;
- che successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana avrà risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi.
La norma che ha introdotto questa modifica, tuttavia, è oggetto discussione e diverse interpretazioni; pertanto, ogni situazione deve essere oggetto di un’analisi specifica.
Il cittadino straniero che presenta domanda di cittadinanza per matrimonio, non deve dimostrare il requisito reddituale, ma il requisito dei due anni di residenza legale in Italia con il coniuge italiano dalla data del matrimonio o dalla data della sua naturalizzazione (tre anni se residente all’estero). Questo requisito si dimezza in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Per ottenere la cittadinanza per matrimonio, al momento dell’adozione del decreto, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio né deve sussistere la separazione personale tra i coniugi.
I tempi di lavorazione della domanda per matrimonio e residenza vanno dai 24 mesi ad un massimo di 36 mesi.
Infine, i cittadini stranieri nati in Italia possono richiedere la cittadinanza al compimento dei 18 anni entro un anno presentando la domanda, corredata dalla documentazione attestante la residenza continuativa dalla nascita, presso l’ufficio cittadinanza del Comune di residenza.
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