Il cittadino extracomunitario – proveniente da un paese non convenzionato – che ha lavorato regolarmente in Italia, con permesso di soggiorno di tipo non stagionale, e che ritorna in modo stabile nel suo Paese non ha diritto al rimborso dei contributi previdenziali versati in Italia, ma potrà ottenere – al raggiungimento di determinate condizioni – la pensione di vecchiaia per i rimpatriati.
Vi sono comunque dei requisiti da rispettare:
- Il requisito contributivo
- per chi ha contribuzione in Italia prima del 01/01/1996 (e ricade nel c.d. sistema misto-retributivo), è necessario raggiungere i 20 anni di contributi, salvo alcune deroghe residuali in cui ne bastano 15;
- per chi ha contribuzione in Italia solo a partire dal 01/01/1996 (e ricade nel c.d. sistema contributivo), non vi è un requisito minimo (è sufficiente quindi anche 1 solo contributo settimanale).
- Il requisito anagrafico
- Il requisito dell’età è unico per uomini e donne. Per gli anni 2016-2018 sono necessari 66 anni e 7 mesi. Dal 2019 in poi il requisito anagrafico subirà ulteriori incrementi per adeguamento alle aspettative di vita.
- Altri requisiti e note
La pensione può essere richiesta solo dopo la cessazione dell’attività lavorativa in Italia e non prima del rimpatrio stabile nel proprio Paese d’origine (o di provenienza). Con questo tipo di pensione – “vecchiaia rimpatriati” – non è possibile riprendere l’attività lavorativa in Italia, pena la revoca della pensione stessa.
Riassumiamo
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI NON STAGIONALI
Paesi non convenzionati |
Requisiti | |||
Ante L. 335/95 | Il lavoratore extracomunitario o raggiungeva il requisito contributivo minimo in Italia o perdeva la contribuzione previdenziale versata | Uguali a quelli previsti per gli italiani | ||
La L. 335/95, art. 3, c. 13 | Rimborso contributi versati maggiorati del 5%
Una tantum cui ha diritto il solo lavoratore (non trasmissibile agli eredi) |
1- Cessazione attività lavorativa in Italia
2- Abbandono dell’Italia |
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T.U. 286/98
art. 22, cc. 13, modificato dalla L. 189/02 |
Abrogato il rimborso per domande successive al 9/9/2002.
Introdotta la pensione di vecchiaia rimpatriati perché introdotto il principio della conservazione diritti previdenziali. |
1- Abbandono dell’Italia
2- Età pensionabile uguale per uomini e donne 3- 65° anno di età fino al 31/12/2011 ora 66 anni e 7 mesi 4- Requisito contributivo diverso a seconda del sistema previdenziale |
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In Italia | Età | Contributi | ||
dopo il 31/12/1995 | 66 anni e 7 mesi | Non c’è requisito contributivo minimo | ||
prima dell’1/1/1996 | 66 anni e 7 mesi | 20 anni di contributi (15 se deroghe dlgs 503/92) |
Il Patronato Acli, in questi ultimi anni, è presente anche in alcuni paesi storici di migrazione verso l’Italia (in Albania, Marocco, Moldavia, Ucraina) ed assiste anche i migranti di ritorno nell’espletamento di queste tipologie di pratiche.