Oltre i confini ...in Argentina

Con noi, Patronato Acli

Presso una qualsiasi delle nostre sedi del Patronato ACLI possiamo offrirti supporto e informazioni utili per muovere i primi passi in Argentina. Per richiedere un appuntamento o porci dei quesiti puoi contattarci telefonicamente, puoi scriverci un’email o puoi seguire la nostra pagina Facebook o visitare il nostro sito.

Ecco le sedi e i contatti dei nostri uffici in Argentina:
Clicca qui per trovare la sede più vicina.

Prima di partire dall'Italia

Dovrai accettarti che il tuo Passaporto sia valido almeno per i sei mesi successivi all’ingresso del Paese.

Diritto di soggiorno

Se sei un cittadino italiano non hai bisogno del visto turistico per entrare in Argentina.

I documenti necessari per viaggiare sono:

  • passaporto italiano valido;
  • biglietto aereo con data di arrivo e partenza dall’Argentina (massimo novanta giorni) prorogabile nel paese per altri tre mesi attraverso i funzionari dell’immigrazione argentina;
  • carta di credito internazionale;
  • assicurazione internazionale di viaggio che garantisce l’assistenza sanitaria in caso di urgenza.

Prestazioni sanitarie

Assistenza sanitaria obbligatoria: i turisti devono disporre di un’assicurazione medica internazionale che copra le eventuali spese sanitarie durante il loro soggiorno.
Assistenza medica a pagamento: è stata eliminata la gratuità dell’assistenza sanitaria per gli stranieri non residenti, che dovranno quindi pagare i servizi ospedalieri pubblici se non dispongono di una copertura assicurativa, salvo in situazioni di emergenza critica.
Dichiarazione giurata: all’ingresso è obbligatorio presentare una dichiarazione giurata elettronica che specifichi il motivo del viaggio e confermi la copertura sanitaria.

In difficoltà

Per i turisti in difficoltà è attivo il numero verde a carattere nazionale 0800 999-5000 (Comisaria del Turista) con operatori plurilingue, attraverso il quale ci si può rivolgere alla Polizia per denunciare casi di rapina, furto o altri reati.

Si raccomanda, una volta in loco, di portare con sé copia dei propri documenti e titoli di viaggio, conservando gli originali in luoghi custoditi (albergo etc.).

AMBASCIATA D’ITALIA COMPETENTE

Ambasciata d’Italia a Buenos Aires
Calle Billinghurst, 2577
1425 Buenos Aires

Tel. 005411 40112100
Fax 005411 40112159
Fuori dell’orario d’ufficio: cellulare 0054 9 11 51134530
E-mail: ambasciata.buenosaires@esteri.it

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA BUENOS AIRES

Reconquista 572
1003 Buenos Aires

Tel. 005411 41144800
Fax 41144799
Fuori dell’orario d’ufficio: cellulare 0054 9 11 45305629
Sito web: www.consbuenosaires.esteri.it
E-mail: info.buenosaires@esteri.it

Diritto di soggiorno

Il visto può essere rilasciato:

  • per lavoro fino a dodici mesi (info 02 77729401/45 e-mail cmila@mrecic.gov.ar)
  • per lavoro fino a un massimo di un mese, prorogabile nel paese per un altro mese riservato a professionisti, tecnici, religiosi e artisti (info 02 77729420/42 e-mail cmila@mrecic.gov.ar )
  • per studio (info 02 77729401/45 e-mail cmila@mrecic.gov.ar).

Prima di partire dall’Italia

La lingua ufficiale è lo spagnolo, prima di partire si consiglia un corso base di lingua per facilitare l’inserimento lavorativo e sociale.
Se non hai padronanza della lingua spagnola, ti consigliamo di frequentare i corsi di lingua presso istituzioni accreditate sia pubbliche che private.

Tra gli istituiti che offrono lezioni di spagnolo individuali o di gruppo ci sono il Laboratorio di lingue dell’Università di Buenos Aires della Facoltà di Filosofia e Lettere e il Centro Universitario de Idiomas (CUI) (www.cui.edu.ar).

Cerca lavoro

La Camera di Commercio italiana svolge un ruolo attivo nel facilitare l’inserimento dei giovani di origine italiana nel mondo del lavoro, grazie alla relazione diretta con il mondo imprenditoriale locale.

Con il progetto ITES “Occupazione e Sviluppo degli Italiani all’Estero” la Camera di Commercio ha sviluppato una metodologia a disposizione delle proprie imprese associate in cerca di profili professionali.

In ogni Camera è attivo il servizio di ricezione di CV in una banca dati che è a disposizione delle imprese associate.

Le persone in cerca di lavoro possono rivolgersi agli Uffici di Impiego Municipali che gratuitamente offrono informazioni ed orientamento al lavoro.

Per sapere a quale ufficio rivolgersi ed ottenere maggiori informazioni consulta la pagina web: www.trabajo.gov/redempleo/directorio.asp.

Queste alcune agenzie di selezioni del personale presenti sul territorio argentino:

Adecco adecco.com.ar
Bumeran Argentina bumeran.com
Complementos Empresarios cesa.com.ar
Empleos Regionales empleosregionales.com.ar
GI Group gigrouprh.com.ar
IT LAboral itlaboral.com.ar
Manpower manpower.com.ar
Oportunidades Laborales oportunidadeslaborales.com
Portal RH portalhr.cpm.ar
com www.trabajos.com
Zonajobs Argentina zonajobs.com.ar
I giornali che pubblicano il maggiore numero di annunci sono:

Clarin empleos.clarin.com
La Nacion zonajobs.com.ar

Lavorare come dipendente

Il rapporto di lavoro argentino è regolato da una serie di leggi consultabili nel sito www.trabajo.com.ar/infogeneral/legislacion.asp

Inoltre esistono convenzioni collettive di lavoro www.convenios.trabajo.gob.ar che stabiliscono accordi salariali e condizioni lavorative specifiche per ogni settore produttivo o tra un’impresa e il sindacato del settore corrispondente.

La legge del contratto di lavoro argentino regola l’inizio, lo svolgimento e il termine del rapporto subordinato e contiene disposizioni a tutela del lavoratore. Solo i maggiorenni possono stipulare contratto di lavoro, ad eccezione del minorenne emancipato. I contratti di lavoro hanno generalmente una durata indeterminata salvo casi particolari.

La legge stabilisce un periodo di prova di tre mesi prolungabile a sei se previsto da convenzione collettiva; durante questo periodo il lavoratore può essere licenziato senza diritto di liquidazione.

Il contratto può essere rescisso da lavoratore o datore di lavoro con obbligo di preavviso di quindici giorni per il lavoratore mentre per il datore di lavoro è previsto obbligo di preavviso di un mese se il contratto ha durata inferiore ai cinque anni e di due mesi se supera i cinque anni.

Il salario
Il salario minimo per i lavoratori è previsto dai decreti; il datore di lavoro e il lavoratore possono accordarsi sul salario purché non sia inferiore al minimo stabilito da legge e convenzione collettiva (Aggiornato al 31.03.2022: pesos 38.940 mensili).

Ferie.
È previsto un minimo di quattordici giorni consecutivi di ferie.

Maternità.
La donna ha diritto a novanta giorni totali di maternità.

Lavorare come autonomo

La Camera di Commercio Italiana nella Repubblica Argentina attraverso servizi gratuiti e a pagamento fornisce informazioni di primo orientamento su singolo mercato a sostegno specifico alle strategie di posizionamento e di consolidamento delle imprese italiane sul mercato estero.

Promuove e valorizza le eccellenze del territorio italiano, diffondendo peculiarità e il know-how; fornisce competenze su come operare nel paese attraverso interventi mirati di formazione a singole imprese e/o professionisti.

L’Italian Trade Agency (www.italtrade.com) ovvero l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane realizza una complessa serie di attività che vanno dall’assistenza alle imprese italiane locali alla raccolta e divulgazione di informazioni come indagini di mercato settoriali o guide; dalla formazione ai servizi personalizzati per supportare imprese italiane ad entrare e radicarsi nel mercato locale.

Il primo requisito per poter ottenere un alloggio è la garanzia proprietaria ovvero un documento che attesti il possesso di una proprietà e deve essere propria o di un familiare diretto della città in cui si intende affittare.
I proprietari e le agenzie immobiliari sono consapevoli della difficoltà di chi, privo di garanzia, intende affittare un immobile, per questo si può ricorrere a:

affitto diretto all’inquilino senza richiedere garanzia, dietro un compromesso economico (il proprietario può chiedere 1-2 mesi di affitto come deposito/commissione);
fidejussione bancaria;
affitto temporaneo (rinnovo del contratto ogni tre o sei mesi).
Il documento più importante, quando devi comprare un immobile in Argentina (se ancora non sei in possesso del DNI e del CUIT), è la “Cédula de Identidad”, che ti permette di pagare le imposte nel Paese. Il CDI è semplice da conseguire, richiede la presentazione di un Certificato di Domicilio.
Il Certificato di Domicilio (da chiedersi al Registro de las Personas) dimostra che stai risiedendo in Argentina; potrà essere eletto come domicilio sia l’abitazione di un amico, non necessariamente argentino, che l’hotel dove risiedi temporaneamente.
Per ottenere il “Cerdificado de Domicilio” ci si reca al “Registro de las Personas” ( la nostra anagrafe) di competenza.
I documenti necessari che dovranno essere portati al Registro de las Personas sono: l’ultima fattura di un servizio (luce, gas, telefono) e il DNI, intestati al nome di chi ti ospita, il tuo passaporto e due fotografie tipo tessera. In seguito al pagamento di una piccola imposta si ottiene il suddetto certificato.
In possesso del certificato di domicilio ci si reca alla sede AFIP (simile alla nostra Agenzia delle Entrate) più vicina presso cui consegnare due fotocopie del passaporto e il certificato di domicilio. Verrà inoltre richiesto di compilare un formulario (in spagnolo).

Sul web ci sono varie pagine internet, dove si possono cercare appartamenti, qualche suggerimento:
www.zonaprop.com.ar
www.soloduenos.com
www.compartodepto.com
In Facebook puoi trovare molti gruppi e pagine in cui i proprietari offrono e pubblicizzano proprie stanze/case/appartamenti.

A differenza dell’Italia, dove la maggior parte del gettito fiscale è centralizzato o segue regole regionali molto standardizzate, in Argentina le imposte si sovrappongono su tre livelli:

  • Nazionale: riscosse dall’ARCA (equivalente all’Agenzia delle Entrate). Le principali sono l’IVA e l’imposta sul reddito.
  • Provinciale: ciascuna delle 24 giurisdizioni riscuote le proprie imposte, principalmente il reddito lordo (un’imposta sulle vendite a cascata che non esiste in Italia).

Sono beneficiari dell’assistenza sanitaria in paesi con i quali non vigono accordi in materia sanitaria i cittadini che si recano all’estero per motivi di lavoro e di studio.
I beneficiari dell’assistenza devono richiedere l’attestato ex art. 15 del DPR 31/7/80, n. 618 alla ASL di iscrizione previa presentazione della seguente documentazione:
Per i lavoratori:

  • nota di trasferimento all’estero;
  • documentazione comprovante il mantenimento all’assoggettamento al sistema previdenziale italiano;
  • fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445),
  • codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445).

Per gli studenti:

  • documentazione comprovante il conseguimento della borsa di studio presso Università o fondazioni estere;
  • fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445);
  • codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445).

I lavoratori del settore pubblico possono richiedere il rilascio dell’attestato:

  • alla ASL di iscrizione;
  • al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI c/o il Ministero degli Affari Esteri;
  • Amministrazione o ente pubblico di appartenenza.
    L’attestato potrà essere richiesto all’estero alla Rappresentanza diplomatica (sede di servizio) previa esibizione della documentazione sopra riportata.
    L’attestato dovrà essere trasmesso alla ASL di iscrizione dell’assistito e al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI c/o il Ministero degli Affari Esteri preferibilmente in formato elettronico all’indirizzo e-mail minsalute@esteri.it
    La mancata comunicazione alla ASL di appartenenza comporta la perdita del diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero.
    La durata dell’attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all’estero per motivi di lavoro.
    Attenzione: se il periodo supera i trenta giorni verrà sospeso il medico di famiglia. Al rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario recarsi nuovamente alla ASL per la scelta del medico.
    La richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute deve essere presentata al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI c/o Ministero degli Affari Esteri tramite l’Ambasciata o il Consolato territorialmente competente, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell’ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso, allegando la seguente documentazione:
  • domanda di rimborso redatta dal titolare dell’assistenza con l’apposizione della data di presentazione e del timbro da parte della Rappresentanza ai fini dell’accertamento dei termini di
  • decadenza;
  • copia dell’attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80;
  • parere motivato del Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare circa la congruità dei prezzi, tariffe, onorari del luogo, con il quale venga specificato se l’assistito sia stato costretto a rivolgersi a struttura privata per la mancanza o per l’inadeguatezza delle strutture pubbliche;
  • codice fiscale del titolare dell’assistenza, ovvero del lavoratore;
  • certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;

in caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;

  • documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
  • traduzione in lingua italiana di tutta la documentazione (certificato medico, prescrizioni, fatture, quietanze, ricevute di pagamento, ecc…);
  • preferenza per la modalità di rimborso: domicilio o c/c bancario del titolare in Italia, con i relativi codici ABI/CAB e IBAN;
  • una copia di tutto il carteggio.

L’Ambasciata o l’Ufficio Consolare, previa verifica della completezza degli atti presentati in originale, appone il visto su tutta la documentazione (tranne l’attestato) e trasmette la stessa al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI – Sezione distaccata c/o Ministero degli Affari Esteri.
Il Ministero, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, inoltrerà al competente organo di controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il provvedimento di liquidazione delle spese sanitarie sostenute nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale italiano o, in caso contrario, qualora vengano a mancare i presupposti giuridici, procederà con un provvedimento di reiezione.
In caso di rientro saltuario in Italia hai diritto alle prestazioni garantite alla generalità dei cittadini documentando l’attività di lavoro all’estero. In particolare, qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la re-iscrizione nell’elenco del proprio medico di fiducia, hai diritto all’assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica con oneri a tuo carico, per i quali se ne potrà richiedere il rimborso.
Al momento del rientro definitivo dall’estero, dovrai provvedere all’iscrizione all’ASL e alla scelta del medico di famiglia. La re-iscrizione può ricadere negli elenchi dello stesso medico di famiglia a carico del quale si era iscritti al momento della sospensione. Sono beneficiari dell’assistenza sanitaria in paesi con i quali non vigono accordi in materia sanitaria i cittadini che si recano all’estero per motivi di lavoro e di studio. beneficiari dell’assistenza devono richiedere l’attestato ex art. 15 del DPR 31/7/80, n. 618 alla ASL di iscrizione previa presentazione della seguente documentazione:

Per i lavoratori:

  • nota di trasferimento all’estero;
  • documentazione comprovante il mantenimento all’assoggettamento al sistema previdenziale italiano;
  • fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445),
    codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445).

Per gli studenti:

  • documentazione comprovante il conseguimento della borsa di studio presso Università o fondazioni estere;
  • fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445);
  • codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445).

I lavoratori del settore pubblico possono richiedere il rilascio dell’attestato:

  • alla ASL di iscrizione;
  • al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI c/o il Ministero degli Affari Esteri;
  • Amministrazione o ente pubblico di appartenenza.

L’attestato potrà essere richiesto all’estero alla Rappresentanza diplomatica (sede di servizio) previa esibizione della documentazione sopra riportata.

L’attestato dovrà essere trasmesso alla ASL di iscrizione dell’assistito e al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI c/o il Ministero degli Affari Esteri preferibilmente in formato elettronico all’indirizzo e-mail minsalute@esteri.it

La mancata comunicazione alla ASL di appartenenza comporta la perdita del diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero.

La durata dell’attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all’estero per motivi di lavoro.

Attenzione: se il periodo supera i trenta giorni verrà sospeso il medico di famiglia. Al rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario recarsi nuovamente alla ASL per la scelta del medico. La richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute deve essere presentata al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI c/o Ministero degli Affari Esteri tramite l’Ambasciata o il Consolato territorialmente competente, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell’ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso, allegando la seguente documentazione:

domanda di rimborso redatta dal titolare dell’assistenza con l’apposizione della data di presentazione e del timbro da parte della Rappresentanza ai fini dell’accertamento dei termini di decadenza;
copia dell’attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80;
parere motivato del Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare circa la congruità dei prezzi, tariffe, onorari del luogo, con il quale venga specificato se l’assistito sia stato costretto a rivolgersi a struttura privata per la mancanza o per l’inadeguatezza delle strutture pubbliche;
codice fiscale del titolare dell’assistenza, ovvero del lavoratore;
certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
in caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
traduzione in lingua italiana di tutta la documentazione (certificato medico, prescrizioni, fatture, quietanze, ricevute di pagamento, ecc…);
preferenza per la modalità di rimborso: domicilio o c/c bancario del titolare in Italia, con i relativi codici ABI/CAB e IBAN;
una copia di tutto il carteggio.

L’Ambasciata o l’Ufficio Consolare, previa verifica della completezza degli atti presentati in originale, appone il visto su tutta la documentazione (tranne l’attestato) e trasmette la stessa al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI – Sezione distaccata c/o Ministero degli Affari Esteri.

Il Ministero, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, inoltrerà al competente organo di controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il provvedimento di liquidazione delle spese sanitarie sostenute nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale italiano o, in caso contrario, qualora vengano a mancare i presupposti giuridici, procederà con un provvedimento di reiezione. La richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute deve essere presentata al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI c/o Ministero degli Affari Esteri tramite l’Ambasciata o il Consolato territorialmente competente, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell’ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso, allegando la seguente documentazione:

domanda di rimborso redatta dal titolare dell’assistenza con l’apposizione della data di presentazione e del timbro da parte della Rappresentanza ai fini dell’accertamento dei termini di decadenza;
copia dell’attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80;
parere motivato del Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare circa la congruità dei prezzi, tariffe, onorari del luogo, con il quale venga specificato se l’assistito sia stato costretto a rivolgersi a struttura privata per la mancanza o per l’inadeguatezza delle strutture pubbliche;
codice fiscale del titolare dell’assistenza, ovvero del lavoratore;
certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
in caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
traduzione in lingua italiana di tutta la documentazione (certificato medico, prescrizioni, fatture, quietanze, ricevute di pagamento, ecc…);
preferenza per la modalità di rimborso: domicilio o c/c bancario del titolare in Italia, con i relativi codici ABI/CAB e IBAN;
una copia di tutto il carteggio.

L’Ambasciata o l’Ufficio Consolare, previa verifica della completezza degli atti presentati in originale, appone il visto su tutta la documentazione (tranne l’attestato) e trasmette la stessa al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI – Sezione distaccata c/o Ministero degli Affari Esteri.

Il Ministero, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, inoltrerà al competente organo di controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il provvedimento di liquidazione delle spese sanitarie sostenute nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale italiano o, in caso contrario, qualora vengano a mancare i presupposti giuridici, procederà con un provvedimento di reiezione.

In caso di rientro saltuario in Italia hai diritto alle prestazioni garantite alla generalità dei cittadini documentando l’attività di lavoro all’estero. In particolare, qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la re-iscrizione nell’elenco del proprio medico di fiducia, hai diritto all’assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica con oneri a tuo carico, per i quali se ne potrà richiedere il rimborso.

Al momento del rientro definitivo dall’estero, dovrai provvedere all’iscrizione all’ASL e alla scelta del medico di famiglia. La re-iscrizione può ricadere negli elenchi dello stesso medico di famiglia a carico del quale si era iscritti al momento della sospensione.

I prezzi sono in continuo cambiamento in seguito all’inflazione elevata. L’Argentina resta una meta abbastanza conveniente, ma poiché i prezzi tendono a salire, vi consigliamo di telefonare o di consultare i siti web prima di stabilire il budget per il vostro viaggio.

Al supermercato

  • Pane 1 kg → 3200 pesos
  • Latte 1 litro → 1600 pesos
  • Mele 1 kg → 3000 pesos
  • Patate 1 kg → 1200 pesos
  • Colazione → 5000 pesos
  • Pranzo → 26000 pesos
  • Cena → 35000 pesos

Tempo libero

  • Abbonamento mensile in palestra → 50.000 pesos
  • Un film al cinema → 11.000 pesos
  • Un biglietto del teatro → 20.000 pesos