Registro dei veicoli immatricolati all’estero (REVE): come funziona?

Se sei residente all’estero e vieni in Italia con un automezzo avente targa straniera, devi registrare il veicolo al REVE. Previste pesanti sanzioni per chi omette questa registrazione.

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n.12 del 17/1/2022, ha introdotto degli adempimenti obbligatori ancora poco conosciuti per le persone residenti all’estero che si recano in Italia con un autoveicolo avente targa straniera.

Quali adempimenti prevede la normativa?

Sono due le situazioni per le quali è prevista l’iscrizione obbligatoria dell’autoveicolo con targa straniera:

  • La prima riguarda, in termini generali, l’obbligo, per coloro che risiedono in Italia (cittadino UE ed extra UE), entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero;
  • La seconda prevede che se il veicolo con targa estera è utilizzato nel territorio italiano da un soggetto avente residenza in Italia che non è intestatario del veicolo, il documento di circolazione estero deve essere accompagnato da un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Tale documento deve essere tenuto a bordo del veicolo stesso. Per questi casi, la legge dispone che “Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A.”. Un ulteriore precisazione della norma riguarda i familiari dei proprietari dei mezzi disponendo che, i veicoli registrati al REVE, possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.

Chi sono i soggetti esclusi dall’obbligo di registrazione al REVE

Sono esclusi dall’obbligo di registrazione al REVE:

  • I cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia;
  • Il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero e loro familiari conviventi all’estero;
  • Il personale delle Forze Armate e di Polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari e loro familiari conviventi all’estero;
  • I conducenti residenti in Italia da oltre 60 giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sanmarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa;
  • Qualora il proprietario del veicolo residente all’estero sia a bordo.

Le sanzioni

In caso di assenza del documento che attesta il titolo e la disponibilità del veicolo (nel caso richiesto), la sanzione amministrativa prevede il pagamento di una somma tra 250 euro e 1.000 euro ed il fermo amministrativo del veicolo.

In caso di mancata registrazione o mancate comunicazioni di variazioni sul REVE, la multa va da 712 euro a 3.558 euro oltre al ritiro del documento di circolazione.

Dove adempiere alla registrazione del veicolo

È possibile registrare il veicolo:

  • Presso Uffici del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) previo appuntamento e pagamento degli importi previsti al momento della richiesta unicamente con moneta elettronica (bancomat, carte di debito prepagate) avvalendosi dei terminali POS presenti agli sportelli. Non è consentito il pagamento mediante carte di credito, né con bollettino postale.
  • Presso gli Studi di Consulenza Automobilistica (Agenzia di pratiche auto/Delegazioni ACI). In quest’ultimo caso oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna aggiungere la tariffa – in regime di libero mercato – applicata per il servizio di intermediazione.

Per ulteriori informazioni consultare il sito ACI.

Raffaele De Leo