CAF – Cervelli impatriati: agevolazioni

La nuova Legge di Stabilità si “coccola” i suoi cervelli. Viene infatti potenziato, allargandolo anche alle partite Iva, il regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati che, essendo in possesso di determinati requisiti professionali, trasferiscono la residenza entro i confini nazionali. Se ben si ricorda, al momento in Italia sono in vigore due diversi regimi agevolativi, il primo istituito nel 2010 dal Governo Berlusconi, per il quale, però, i battenti si sono chiusi da un pezzo visto che poteva essere opzionato solo da chi rimpatriasse entro il 31 dicembre 2015, e il secondo (meno generoso in termini di convenienza economica) istituito dal Governo Renzi con il decreto sull’internazionalizzazione delle imprese (D.lgs 147/2015).

Quest’ultimo interessa in pratica i lavoratori che rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Secondo le regole antecedenti alla manovra 2017 (valide quindi sino al 31 dicembre 2016) per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento del suo ammontare (detto altrimenti viene tagliato del 30%).

Ai fini dell’agevolazione l’attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Le agevolazioni previste si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi.

Dal 2017, però, con l’introduzione delle nuove norme, il regime “subirà” due modifiche sostanziali, salvo che il testo di conversione in legge della manovra non disponga altrimenti. Anzitutto l’agevolazione verrà estesa agli autonomi, e inoltre il reddito da lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia in relazione all’attività ivi svolta, concorrerà alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare, mentre le vecchie regole prevedevano appunto il taglio del solo 30% sullo stesso reddito. Infine la ciliegina: per evitare discriminazioni e ampliare il novero dei beneficiari, l’accesso è esteso anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Fonte: CAF