Infortuni mortali e i diritti dei superstiti

quesitoUn mio caro amico è deceduto, lasciando moglie e due figli ancora minorenni, a causa di infortunio mortale. Ho sentito parlare di Fondo vittime infortuni mortali nazionale e regionale. Cosa fare?

Ai superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio o malattia professionale spetta la rendita ai superstiti e l’erogazione dell’assegno funerario; nel caso di infortuni mortali i superstiti hanno diritto anche alle prestazioni del Fondo vittime gravi infortuni istituito dalla finanziaria 2007.

Alla moglie ed ai figli del suo amico l’INAIL dovrà liquidare una rendita pari al 90% (50% per il coniuge e 20% per ciascuno dei due figli minori) prendendo a riferimento il massimale della retribuzione media giornaliera.

Se il datore di lavoro ha regolarmente denunciato l’infortunio mortale non serve che i superstiti inoltrino specifica domanda di rendita, diversamente dovranno procedere ad inoltrare domanda di riconoscimento di infortunio non denunciato e di rendita.

L’assegno funerario viene erogato dall’INAIL – previa presentazione della domanda – nella misura massima di € 2.136,50 (prevista per gli eventi avvenuti dal 1/7/2015).

I superstiti devono – entro 40 giorni dal decesso – inoltrare la domanda per aver erogata l’una tantum del Fondo vittime gravi infortuni di cui alla L. 296/2006 oltre all’anticipo di 3 ratei di mensilità della rendita ai superstiti.

Siamo in attesa di conoscere gli importi per gli infortuni mortali del 2016; sappia che per quelli verificatisi nel corso del 2015, il decreto 9 luglio 2015 aveva fissato i seguenti importi:

  • 3.500,00 euro – un solo superstite
  • 7.000,00 euro – due superstiti
  • 10.500,00 euro – tre superstiti
  • 17.300,00 euro – più di tre superstiti

In base alla normativa regionale (ad esempio Toscana, Friuli Venezia Giulia) i suoi amici potrebbero richiedere anche le prestazioni previste dalle Regioni: requisiti, condizioni, termini, importi e modalità di richiesta sono diverse a seconda della normativa regionale.

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