Pensionati: ottenere un prestito si può con la “cessione del quinto”

cessione_delquintoI pensionati possono ottenere prestiti attraverso la cessione di quote della pensione, a stabilirlo è stata la legge 80/2005 che ha esteso a loro la forma di accesso al credito nota come “cessione del quinto dello stipendio”. Parliamo quindi di cessione del quinto della pensione.

Il pensionato può cedere fino ad un quinto della sua pensione, calcolato al netto delle ritenute fiscali. La trattenuta delle singole rate viene applicata dall’INPS che provvede a rimborsare direttamente alle banche o ad altri intermediari finanziari il prestito concesso.

I prestiti non possono avere una durata superiore a dieci anni e sono garantiti da un’assicurazione sulla vita che ne renda sicuro il recupero in caso di decesso del titolare di pensione.

Non tutte le prestazioni possono essere oggetto di cessione

Possono essere oggetto di cessione quasi tutti i trattamenti pensionistici, anche quelli liquidati in via provvisoria, ad eccezione delle seguenti prestazioni:

  • pensioni e assegni sociali;
  • trattamenti di invalidità civile;
  • assegni straordinari di sostegno al reddito;
  • assegno al nucleo familiare;
  • pensioni ai superstiti corrisposte a più contitolari, ecc. .

Ma il trattamento minimo non si tocca!

La legge impone che sia salvaguardato il pagamento dell’importo corrispondente al trattamento minimo (501,89 euro per il 2016).

Il che vuole dire che la differenza tra l’importo della pensione e la “quota” da trattenere non può essere inferiore al minimo in vigore. In caso contrario, la quota cedibile è ridotta fino a garantire l’importo minimo.

La procedura

1) ll pensionato chiede all’Inps la comunicazione di cedibilità. Tale comunicazione indica l’importo massimo della quota cedibile:
  • per chi è titolare di più pensioni il calcolo della quota è operato sulla somma dei trattamenti medesimi;
  • dall’importo lordo delle pensioni sono detratte le ritenute fiscali ma anche tutti i conguagli a debito in corso di recupero (ad es. rate di ricongiunzione, indebiti, precedenti cessioni del quinto).

2) ll pensionato individua la banca o la finanziaria con la quale si intende contrarre il prestito e gli consegna la “comunicazione di cedibilità” ricevuta dall’Ente. Pensionato e banca / finanziaria stipulano il contratto di prestito, e che viene notificato all’Ente previdenziale.

3) L’Ente previdenziale, entro il terzo mese successivo alla data di notifica, avvia il recupero delle rate sulla pensione. Eventuali rate già scadute sono recuperate con l’applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile sulla pensione. Durante la fase istruttoria, l’Inps, a tutela del pensionato, accerta che la banca o la finanziaria sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e abbia presentato all’Istituto la richiesta di accreditamento e verifica che il tasso d’interesse applicato al prestito non superi la soglia dei tassi d’usura.

Facciamo alcuni esempi

ESEMPI DI CALCOLO DELLA QUOTA CEDIBILE


1) caso

pensione lorda       € 1.200,00

ritenute fiscali        €  300,00

pensione netta      €  900,00

1/5 del netto          €  180,00

Verifica salvaguardia del trattamento minimo: 900,00 – 180,00 = 720,00 > 501,89 (trattamento minimo)

QUOTA CEDIBILE  € 180,00


2) caso

pensione lorda       € 588,30

ritenute fiscali        € 0,00

pensione netta      € 588,30

1/5 del netto          € 117,66

Verifica salvaguardia del trattamento minimo: 588,30 – 117,66 = 470,64 < 501,89 (trattamento minimo)

Ricalcolo nuova quota cedibile: 588,30 – 501,89 = 86,41

QUOTA CEDIBILE  86,41


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