ReI: conferma dall’INPS per le richieste pervenute entro il 1° giugno

È ufficiale, lo ha comunicato nei giorni scorsi l’INPS pubblicando il nuovo modello di domanda: tutte le domande presentate a partire dal 1° giugno volte ad ottenere il reddito di inclusione (ReI) saranno esaminate indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare.

Non è più richiesta – e per questo il Ministero e INPS hanno predisposto un nuovo modello di domanda –  la presenza di un minore o di una donna in gravidanza o di un disabile o di una persona di età pari o superiore a 55 anni che si trovi in stato di disoccupazione, perché la domanda venga accettata. Unico requisito perché venga riconosciuta questa misura a sostegno del reddito, è lo stato di disagio economico nel quale il nucleo si trova. Nucleo che può essere anche monofamiliare.

Il ReI è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. L’erogazione è condizionata da una parte alla valutazione della situazione economica (c.d. prova dei mezzi) e dall’altra all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. È stato pensato per stimolare la partecipazione attiva del nucleo familiare e dell’ente locale a un percorso che porti al superamento dello stato di povertà. Infatti, accanto al beneficio economico debbono essere attivati servizi personalizzati di rientro nel mondo del lavoro.

Chi può accedere al ReI?

  1. Il cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
  2. purché residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;
  3. purché per l’intera durata del beneficio, e congiuntamente, il nucleo familiare sia in possesso di:
    – un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 6.000;
    – un valore dell’ISRE ai fini ReI non superiore ad € 3.000;
    – un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad € 20.000;
    – un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di € 6.000 (+ € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, max € 10.000);
  4. purché nessun componente il nucleo sia intestatario a qualunque titolo di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta (fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i disabili)
  5. purché nessun componente il nucleo sia intestatario a qualunque titolo di navi e imbarcazioni da diporto.

Importo e durata

Il beneficio economico erogato dal ReI ha una durata massima di 18 mesi, ma l’erogazione può interrompersi prima nel caso in cui non si rientri nei parametri. Se al termine dei 18 mesi le condizioni di povertà permangono, non è possibile ottenere il rinnovo prima che siano trascorsi ulteriori 6 mesi.

L’importo massimo erogabile non può superare l’importo dell’assegno sociale aumentato del 10%, pertanto l’INPS ha comunicato gli importi massimi per il 2018:

Componenti nucleo familiare

Importo massimo annuo Importo massimo mensile
1 € 2.250,00 € 187,50
2 € 3.532,50 € 294,38
3 € 4.590,00 € 382,50
4 € 5.535,00 € 461,25
5 € 6.412,50 € 534,37
6 o + € 6.477,90 € 539,82

 

La domanda

La domanda va inoltrata al Comune di residenza utilizzando l’apposito modulo cartaceo presente sul sito INPS o presso i Patronati. Sempre tramite i servizi del Comune di residenza dovranno essere attivati i progetti personalizzati di reinserimento sociale e lavorativo del nucleo familiare.